Scuola Sottoscritto al Ministero l’accordo integrativo nazionale per la ripartizione delle risorse alle scuole. Un calcolo facile per scuole e RSU e nuovi parametri chiari per dare certezza alla contrattazione e alla programmazione delle attività nel POF.
Funzioni strumentali, incarichi specifici ATA, attività complementari di educazione fisica: ripartite le risorse contrattuali
19-11-2009 | Scuola
Al termine di una serie di incontri, nella serata di ieri è stato definitivamente sottoscritto al Miur l’accordo per la definizione dei nuovi parametri per la ripartizione delle risorse contrattuali.
L’accordo si muove nel solco tracciato dal Ccnl 2007. Definiti parametri semplici e trasparenti per distribuire tutti i fondi disponibili.
Funzioni strumentali
Prevista una dotazione comune a tutte le scuole più una dotazione aggiuntiva che tiene conto delle diverse complessità attraverso due parametri aggiuntivi. Quindi risorse che verranno assegnate alle scuole con 3 nuovi parametri che si sommano tra loro:
1) 3000 euro (lordo stato) a tutte le scuole come quota base;
2) 2.000 euro (lordo stato) aggiuntivi e spettanti in misura unica per ciascuno dei seguenti casi:
Istituti comprensivi
Istituti di istruzione secondaria di secondo grado (con diversi indirizzi)
Sezioni carcerarie
Sezioni ospedaliere
CTP
Corsi serali curricolari
Convitti ed educandati annessi
Medie annesse ad istituti d’arte e conservatori.
3) 110 euro (lordo stato) da moltiplicare per il numero di posti docenti assegnati in organico di diritto. Analogamente a come si determina il Fis, per i docenti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado si applica il correttivo di 0,56 per ogni unità in servizio, non si computano i posti di religione cattolica, non si computano gli spezzoni, per le cattedra orario su più scuole la dotazione spetta alla scuola di titolarità.
In base a questi nuovi parametri ciascuna scuola può già determinare l’ammontare delle risorse spettanti. Le modalità di utilizzo di queste risorse sono stabilite dall’art. 33 del Ccnl/07. Dunque si tratta di risorse “vincolate” nel loro utilizzo, compete al collegio docenti l’identificazione delle funzioni strumentali da attivare, il loro numero, i criteri di attribuzione ed i destinatari. Spetta alla contrattazione di scuola la competenza a stabilire il compenso forfetario per ciascuna funzione strumentale. Queste risorse, come già richiamato dallo stesso ministero con la circolare n. 151 del marzo 2007, sono vincolate e dunque, eventuali economie vanno obbligatoriamente riutilizzate nell’anno successivo sempre con le stesse finalità. Esse vanno destinate tutte, in fase di contrattazione, seguendo gli stessi principi seguiti dalla contrattazione nazionale. Eventuali economie dovrebbero sopravvenire solo in presenza di eventi e/o fatti non prevedibili (quale ad esempio la rinuncia ad un incarico in corso d’anno o la mancata effettuazione di una attività), ma mai da mettere in conto all’inizio dell’anno. Non a caso nel Ccnl (all’art. 6, c. 2 lett. o) è stata prevista la “verifica sull’attuazione della contrattazione nell’utilizzo delle risorse” in corso d’anno, proprio per evitare che si realizzino delle consistenti economie.
Incarichi specifici Ata
Anche in questo caso viene garantita una dotazione base pari a 100 euro (lordo stato) da moltiplicare per il numero dei posti di assistente e collaboratore assegnati in organico di diritto. A tale dotazione si aggiunge una ulteriore quota pari a 316,34 euro (lordo stato) da moltiplicare per il numero dei posti in organico di diritto coperti da personale precario o non beneficiario della prima posizione economica.
Per la gestione di queste risorse il riferimento è il Ccnl/07 (art. 47) ed è fondamentale il ruolo della contrattazione di scuola. Anche per gli incarichi specifici Ata vale quanto detto sopra per le funzioni strumentali: le risorse vanno utilizzate tutte con criteri, destinatari e compensi definiti nella contrattazione di scuola. Nel caso in cui la scuola avesse diritto alla sola quota base perché tutto il personale è già destinatario della prima posizione economica, le risorse, che restano vincolate, vanno utilizzate decidendo ulteriori incrementi rispetto ai compensi già previsti dall’attribuzione della prima posizione economica.
Finanziamento ore pratica sportiva 2009/2010
Le scuole secondarie di primo e secondo grado potranno contare su di un budget di 3.000 euro (lordo stato) moltiplicato per ogni posto di docente di educazione fisica in organico di diritto. Alla scuola dove è titolare il docente coordinatore provinciale delle attività sportive, viene assegnata una quota aggiuntiva pari a 6.000 euro (lordo stato).
L’utilizzo di queste risorse, così come prevede l’art. 87 del Ccnl/07, è subordinato all’effettiva predisposizione di specifici progetti con attività dedicate alla pratica sportiva nel POF. Entrambi i suddetti parametri servono a definire l’ammontare del budget spettante alla scuola consentendo in questo modo al collegio docenti di poter progettare nel Pof le attività specifiche, e alla contrattazione di poter definire eventuali compensi forfetari in alternativa alle modalità di retribuzione previste sempre all’art. 87 del Ccnl/07. Anche il parametro dei 6.000 euro di finanziamento aggiuntivo alle scuole dove ha la titolarità il coordinatore provinciale è da considerare come parametro di distribuzione e non certo come criterio di attribuzione (del compenso spettante al docente coordinatore). A questo proposito è bene sapere che il compenso spettante (art. 87 del Ccnl) non è forfetario e uguale per tutti, ma è connesso alle attività aggiuntive effettivamente prestate dal coordinatore provinciale in relazione alla durata delle attività didattiche nelle scuole e comunque nel limite massimo settimanale delle 6 ore.
I punti positivi acquisiti con l’accordo:
avere individuato parametri nazionali precisi e trasparenti;
avere distribuito tutti i fondi contrattuali disponibili. Nessuna economia viene lasciata nel bilancio del Miur;
Ia semplicità di calcolo del budget per le scuole e per le Rsu, tale da consentire una rapida chiusura di tutti i contratti di istituto;
avere aggiornato parametri, risalenti al 2002, alla reale situazione di oggi delle scuole. In molti casi l’aumento della complessità e il dimensionamento della rete scolastica avevano tolto qualsiasi punto di riferimento per il calcolo del budget, penalizzando di fatto molte situazioni;
avere spostato una quota maggiore di fondi (incarichi specifici) a favore delle scuole dove ci sono i precari;
avere definito e finalizzato i fondi per le ore di pratica sportiva, rispetto al budget indistinto delle ore eccedenti in cui erano collocate, nel rispetto dell’art. 87 del Ccnl 2007.
Dopo la firma definitiva di questo contratto, il confronto proseguirà nelle prossime settimane per trovare soluzioni positive ad alcune specifiche voci di spesa tuttora da finanziare. E’ il caso ad esempio delle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti e delle indennità di bilinguismo, trilinguismo, turno notturno, sostituzione del Dsga e funzioni superiori. Intanto, come richiesto dalla FLC Cgil, è in corso la rilevazione del fabbisogno della spesa su queste voci tramite monitoraggio. Abbiamo ribadito la richiesta della FLC Cgil sull’esigenza di finanziamento di questa spesa con fondi aggiuntivi e distinti rispetto alle risorse del Fis o contrattuali.
Roma, 19 novembre 2009
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