i “corsi perfezionamento” di 1500 ore e 60 crediti ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie di supplenza dei docenti
come da noi sostenuto sulla base della normativa vigente, nonché sulla base dei vari pronunciamenti a livello :
- TAR Basilicata con Sentenza 930/2008 ,
- TAR Lazio con Sentenza n. 8747 2008
- TAR Lazio con Sentenza n. 8748/2008
e inoltre:
- Sentenza del TAR Lazio su ricorso 9302/07 ( sez. III bis)
- Sentenza del TAR Lazio su ricorso 9299/07 (sez. III bis)
- Sentenza del TAR Lazio su ricorso 9305/07 (sez.III bis)
- Sentenza del TAR Lazio su ricorso 9306/07 ( sez. III bis)
- Sentenza del TAR Lazio su ricorso 10202/07
- Sentenza del TAR del Lazio su ricorso 9610/07 (sez.IIIbis)
Del resto poi anche il comma 10 dell’art. 3 del D.M. D.M. 42 dell’8 aprile 2009 aveva disposto l’equiparazione ai master dei corsi di perfezionamento di 1500 ore e 60 crediti.
Ciò che conta – ai fini della valutazione – è il numero dei crediti maturati (CFU 60) e non la “denominazione” del corso.
Al corso di perfezionamento universitario di 1500 ore e 60 crediti vanno cioè attribuiti punti 3 qualsivoglia graduatoria del personale docente. in
In senso diametralmente opposto si esprimeva – a sorpresa – nei giorni scorsi il Dirigente dell’USP di Caserta a proposito di attribuzione di punteggio nelle graduatorie d’istituto, facendone oggetto di apposita circolare inviata a tutte le scuole.
A soluzione della problematica è intervenuto il MIUR con propria nota prot. n. AOODGPER 16802 del 6/11/2009, così come riportato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania con propria circolare prot. n.AOODRCAUffDir. N. 16374/U DEL 6 NOVEMBRE 2009, secondo la quale…
“…per le graduatorie di Istituto i diplomi di perfezionamento universitario, conseguiti con 1500 ore e 60 crediti, con esame finale e coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria” sono assimilabili ”ai fini della valutazione, al master universitario, come previsto al punto 3 della tabella valida per le graduatorie di Istituto, parimenti a quanto avviene al punto C.7 della tabella per le graduatorie ad esaurimento. Tanto premesso, per il citato diploma di perfezionamento universitario sono attribuibili punti 3…”