A breve è prevista l’emanazione dell’apposito decreto ministeriale per le istanze di accesso alla pensione dell’anno 2010.
Anno nuovo, regole nuove…
40 anni di servizio o di contributi ?
Molte e controverse le prescrizioni normative che – negli anni – hanno interessato il concetto di “compiuto quarantennio”:
– l’art. 509 del D. L.vo 297/1994 , in base al quale l’interessato può a domanda essere collocato a riposo con una anzianità contributiva pari a 40 anni , pur non avendo raggiunto il limite di età
– l’art. 72 comma 11 del D.L.112/2008, convertito in legge 133/2008 in base al quale si concede ampia discrezionalità alla Amministrazione , rispetto al collocamento a riposo d’ufficio del dipendente
– l’art. 6 comma 3 della legge n. 15/2009 , in base al quale – ai fini del collocamento a riposo d’ufficio era prevista la valutazione del solo servizio effettivo e non dei riscatti ( es: laurea..) , mentre ai fini del collocamento a riposo a domanda dell’interessato, era possibile considerare ogni periodo utile.
– l’art.17 comma 35 della legge 102/2009 , in base al quale si torna a considerare l’anzianità contributiva comprendente eventuali riscatti e non il solo servizio effettivo, demandando alla Amministrazione il diritto di risolvere unilateralmente il rapporto con il lavoratore sino a tutto il 31 agosto 2011.
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E’ bene precisare che eventuali rinunzie ai riscatti non saranno prese in considerazione dopo l’emissione della specifica delibera da parte dell’INPDAP né – tanto meno – dopo il pagamento della cifra richiesta, come del resto disposto dall’art. 2 comma 4 del DPR 351/1998.
In breve: d’ora in poi l’Amministrazione potrà unilateralmente decidere per la risoluzione del rapporto di lavoro con 40 anni di contributi comunque considerati.
Pensioni personale femminile
Una conquista dell’anno 1995.. è stata “cancellata” dall’art. 22- ter del testo del DPEF 2009 –Legge 102/2009.
Si tratta – come descritto – di una scelta di “pari opportunità” rispetto all’altro sesso…
Eppure…non esiste alcuna norma che preveda l’obbligo di un accesso al pensionamento a 60 anni per il personale femminile.
L’art. 2, comma 21 della legge 335/1995 aveva previsto la possibilità a domanda e non l’obbligo di accedere alla pensione a 60 anni per le donne che non maturassero i requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità.
Una lettura strumentale della sentenza della Corte di Giustizia europea del 13 novembre 2008, ha determinato l’elevazione del limite di età per l’accesso alla pensione di vecchiaia per le donne.
N.B.:
a) pensione di vecchiaia 2010 = per gli uomini a 65 anni di età per le donne a 61 anni di età
anche se non in possesso dei 35 anni di servizio
b) pensione di anzianità 2010 = uomini e donne anni 59 età + 36 servizio anni 60 età + 35 servizio
L’INPDAP – Direzione centrale pensioni, Ufficio I – con propria Nota divulgativa Prot. n. 220 dell’8 gennaio 2008 ha fornito i chiarimenti necessari a dirimere gli eventuali dubbi del personale riassumendo le norme della legge 247/2007 Tabella B :
2010 | 59 anni (compiuti entro il 31/12/10 *) di età anagrafica e 36 di servizio |
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(o 60 età compiuti entro il 31/12/10 * e 35 serv.) |
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*beneficio personale scuola comma 3 art. 1 |
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2011 | 60 anni (compiuti entro il 31/12/2011*) di età anagrafica e 36 di servizio |
2012 | (o 61 età compiuti entro il 31/12/2012* e 35 serv.) |
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*beneficio personale scuola comma 3 art. 1 |
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2013 | 61 anni di età anagrafica compiuti entro il 31/12/2013* e 36 di servizio |
2014 | (o 62 età compiuti entro il 31/12/2014* e 35 serv.) |
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*beneficio personale scuola comma 3 art. 1 |
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Nell’anno 2010 sarà in vigore infatti quota 95, nel 2011 quota 96 e nel 2013 quota 97.
In sintesi: nel 2010 potranno accedere alla pensione :
- di vecchiaia: lavoratrici con 61 anni di età / lavoratori con 65 anni di età, anche se non in possesso dei 35 anni di servizio
- di anzianità: lavoratrici / lavoratori che fra età e servizio raggiungano quota 95, secondo la tabella di cui sopra.
Qualora non in possesso dei canonici 35 anni di servizio, le donne potranno fruire del collocamento a riposo per limiti d’età – secondo l’art 22- ter del DPEF 2009 :
- a 61 anni nel 2010,
- a 62 anni nel 2012,
- a 63 anni nel 2014,
- a 64 anni nel 2016,
- a 65 anni nel 2018 .
Mantengono nel tempo il diritto di accesso alla pensione senza penalizzazioni coloro che avevano maturato 57 anni di età e 35 di servizio al 31/12/2007 e coloro che, a prescindere dall’età, abbiano prestato 40 anni di servizio, nonché chi avrebbe potuto accedere al pensionamento dell’anno 2009.