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Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro – legge 3 agosto 2009, n. 102

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Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro – legge 3 agosto 2009, n. 102 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali», articolo 17, commi 35-novies e decies, del decreto-legge come modificato in sede di conversione. (09A13330) (GU n. 261 del 9-11-2009 )

Alle  pubbliche  amministrazioni  di  cui all’art. 1, comma 2, del

decreto legislativo n. 165 del 2001

   Premessa.

  L’art.  17,  comma  35-novies,  del  decreto-legge  n. 78 del 2009,

inserito  in  sede  di  conversione  dalla  legge n. 102 del 2009, ha

sostituito il comma 11 dell’art. 72 del decreto-legge n. 112 del 2008

relativo  alla  risoluzione  unilaterale  del contratto di lavoro dei

dipendenti  da  parte  delle pubbliche amministrazioni. Su tale norma

erano gia’ stati forniti indirizzi applicativi con la circolare n. 10

del  2008  (reperibile  sul  sito  internet  del  Dipartimento  della

funzione pubblica).

  Si    ritiene    opportuno   segnalare   la   novita’   legislativa

all’attenzione  delle amministrazioni poiche’ a causa dell’evoluzione

normativa  sono  mutate  le condizioni per l’esercizio del recesso da

parte dell’amministrazione.

  Il comma 11 dell’art. 72 nel testo vigente prevede:

  «11.  Per  gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni

di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165,  e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento

dell’anzianita’  massima  contributiva di quaranta anni del personale

dipendente,  nell’esercizio  dei  poteri di cui all’art. 5 del citato

decreto  legislativo  n.  165  del 2001, risolvere unilateralmente il

rapporto  di  lavoro  e il contratto individuale, anche del personale

dirigenziale,  con  un  preavviso  di sei mesi, fermo restando quanto

previsto  dalla  disciplina  vigente  in  materia  di  decorrenza dei

trattamenti  pensionistici.  Con  appositi decreti del Presidente del

Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di

entrata  vigore  della  presente  disposizione,  previa  delibera del

Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Ministro per la pubblica

amministrazione   e   l’innovazione,   di  concerto  con  i  Ministri

dell’economia  e  delle  finanze,  dell’interno, della difesa e degli

affari  esteri,  sono  definiti  gli specifici criteri e le modalita’

applicative  dei principi della disposizione di cui al presente comma

relativamente  al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri,

tenendo   conto   delle  rispettive  peculiarita’  ordinamentali.  Le

disposizioni  di  cui  al  presente  comma  si  applicano  anche  nei

confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell’art. 3, comma 57,

della  legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Le

disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati,

ai  professori  universitari  e  ai  dirigenti medici responsabili di

struttura complessa».

  Il successivo comma 35-decies del medesimo art. 17 contiene poi una

disposizione   transitoria,   stabilendo:  «Restano  ferme  tutte  le

cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale del

rapporto  di  lavoro  a  causa del compimento dell’anzianita’ massima

contributiva di quaranta anni, decise dalle amministrazioni pubbliche

di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165,  e successive modificazioni, in applicazione dell’art. 72, comma

11,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito, con

modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo vigente

prima  della  data  di entrata in vigore della legge 4 marzo 2009, n.

15,  nonche’  i preavvisi che le amministrazioni hanno disposto prima

della medesima data in ragione del compimento dell’anzianita’ massima

contributiva  di  quaranta  anni  e  le  conseguenti  cessazioni  dal

servizio che ne derivano.».

  La  nuova  disciplina e’ entrata in vigore il 5 agosto 2009, giorno

successivo  alla pubblicazione della legge di conversione del decreto

nella  Gazzetta  Ufficiale (Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2009, n. 179,

supplemento ordinario n. 140).

  Prima dell’intervento operato dalla citata legge n. 102, l’art. 72,

comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008 era stato gia’ oggetto di

modifica  normativa  ad opera dell’art. 6, comma 3, della legge n. 15

del  2009  (pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2009, n.

53),  il  quale aveva sostituito il requisito dell’anzianita’ massima

contributiva  di quaranta anni con quello dell’anzianita’ di servizio

effettivo  di quaranta anni. Tale disposizione infatti stabiliva: «Al

comma  11  dell’art.  2  del  decreto-legge  25  giugno 2008, n. 112,

convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le

parole: “dell’anzianita’ massima contributiva di 40 anni”

sono  sostituite  dalle  seguenti:  “dell’anzianita’ massima di

servizio effettivo di 40 anni.”.».

  Questa  disciplina  e’  rimasta  in  vigore  durante  il periodo 20

marzo – 4 agosto 2009.

1. Le modifiche normative apportate dalla legge n. 102 del 2009.

  Le modifiche normative hanno riguardato fondamentalmente i seguenti

aspetti:

   a)  l’ambito  soggettivo  di  applicazione,  quanto  ai dipendenti

interessati;

   b)  il  carattere  eccezionale  dell’intervento,  limitato  ad  un

triennio;

   c) il requisito richiesto per l’esercizio della facolta’;

   d) il momento in cui la facolta’ puo’ essere esercitata;

   e)  la previsione esplicita secondo cui l’esercizio della facolta’

di risoluzione avviene nell’ambito dei poteri datoriali.

A) Ambito soggettivo di applicazione.

  Nel  nuovo testo dell’art. 72 si chiarisce in maniera esplicita che

la   disciplina   si   applica  anche  nei  confronti  del  personale

dirigenziale,    circostanza    sussistente   anche   nella   vigenza

dell’originario  art.  72,  comma  11  (circolare n. 10 del 2008), il

quale  faceva genericamente riferimento al «personale dipendente». La

novella presenta sotto questo aspetto carattere ricognitivo.

  Analogo  discorso vale per la parte della disposizione che riguarda

i dipendenti che hanno beneficiato dell’art. 3, comma 57, della legge

24  dicembre  2003,  n.  350, e successive modificazioni, trattandosi

anche  in  questa ipotesi di dipendenti dell’amministrazione, benche’

il  loro  rapporto  di lavoro sia stato ricostituito o prolungato per

effetto  di  una  norma speciale. In particolare, si tratta di coloro

che  hanno ottenuto il prolungamento o il ripristino del rapporto con

l’amministrazione  di appartenenza in virtu’ della norma in questione

essendo stati in precedenza «sospesi dal servizio o dalla funzione e,

comunque,   dall’impiego   o   avendo  chiesto  di  essere  collocati

anticipatamente  in  quiescenza  a  seguito di un procedimento penale

conclusosi  con  sentenza  definitiva  di  proscioglimento perche’ il

fatto  non sussiste o l’imputato non lo ha commesso o se il fatto non

costituisce reato o non e’ previsto dalla legge come reato ovvero con

decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato».

  La  disposizione  esclude  dal  campo  di applicazione, oltre che i

magistrati  ed  i  professori  universitari,  come  gia’ previsto dal

previgente  testo, anche i dirigenti medici responsabili di struttura

complessa,  in  precedenza  non  menzionati. Da quest’ultimo punto di

vista,  la norma ha chiaramente carattere novativo ed ha la finalita’

di rendere omogenea la disciplina relativa ai dirigenti preposti alle

strutture  complesse  assimilando  il trattamento dei medici a quello

dei  professori  universitari,  che gia’ erano esclusi dall’ambito di

operativita’  dell’originario  art.  72,  comma 11. L’efficacia degli

atti  gia’  adottati in applicazione di tale disposizione e’ regolata

dall’art. 17, comma 35-decies, della legge n. 102 in esame (sul quale

paragrafo 3).

  La  determinazione  dei  criteri  e delle modalita’ di applicazione

dell’istituto  nei  confronti  del  personale  dei  comparti  difesa,

sicurezza  ed  esteri e’ demandata ad appositi decreti del Presidente

del Consiglio dei Ministri, da adottarsi su proposta del Ministro per

la  pubblica  amministrazione  e  l’innovazione,  di  concerto  con i

Ministri  dell’economia e delle finanze, dell’interno, della difesa e

degli  affari  esteri (con una procedura che, richiedendo il concerto

anziche’  il  parere  dei Ministri dell’interno, della difesa e degli

affari esteri, risulta modificata rispetto al precedente testo).

B) Carattere eccezionale dell’intervento, limitato ad un triennio.

  A  differenza  del  regime  precedente, la normativa prevede ora la

possibilita’ di un intervento limitato nel tempo. Infatti, secondo la

legge   vigente   la  risoluzione  unilaterale  puo’  essere  operata

limitatamente  agli  anni  2009, 2010 e 2011. La facolta’ puo’ essere

quindi  esercitata  sino  al 31 dicembre 2011 e nei confronti di quei

dipendenti che abbiano maturato il requisito entro tale data.

  La   delimitazione   dell’applicazione   dell’istituto   all’ambito

temporale   del  triennio  lo  accomuna  a  quello  dell’esonero  dal

servizio,  disciplinato  dal  medesimo art. 72, evidenziandosi in tal

modo  il  carattere  sperimentale  delle norme e strumentale rispetto

all’obiettivo  della  riduzione  del  personale  in  servizio e degli

interventi di razionalizzazione dell’organizzazione.

C) Il requisito richiesto per l’esercizio della facolta’.

  Come risulta dalla lettura della disposizione, il requisito fissato

ora  dalla  legge per poter risolvere unilateralmente il contratto e’

quello  dell’anzianita’  contributiva.  In  base al testo vigente, il

recesso  puo’ essere esercitato dall’amministrazione nei confronti di

quei  dipendenti  che abbiano maturato quaranta anni di contributi, a

prescindere dal numero di anni di servizio svolto.

  Per   effetto  della  novella,  viene  reintrodotta  la  condizione

dell’anzianita’ contributiva prevista dall’originaria disposizione di

cui  all’art.  72,  comma  11.  Viene  con  cio’ modificato il regime

precedente di cui alla menzionata legge n. 15, che aveva cambiato sul

punto  il  comma  11  citato sostituendo il requisito dell’anzianita’

contributiva con quello del servizio effettivo.

D) Il momento in cui la facolta’ puo’ essere esercitata.

  L’art.  72,  comma  11,  come  modificato,  stabilisce  ora  che la

facolta’  di  risoluzione  puo’  essere  esercitata  «a decorrere dal

compimento  dell’anzianita’ massima contributiva di quaranta anni del

personale  dipendente».  In  base  alla  norma,  il verificarsi della

condizione,  ossia  il  compimento  dei  quaranta  anni di anzianita’

contributiva,  rappresenta il momento iniziale a partire dal quale la

risoluzione  puo’  intervenire  e  pertanto  la  sua  efficacia  puo’

decorrere   dal   giorno   successivo   a   quello   del   compimento

dell’anzianita’    contributiva    prevista,   fermo   restando   che

l’amministrazione  deve  aver  comunicato  il preavviso al dipendente

interessato con almeno sei mesi di anticipo.

  Stante  la  novella  legislativa,  deve  quindi intendersi superata

l’interpretazione  fornita  con  la  circolare n. 10 del 2008, legata

alla diversa formulazione della disposizione, secondo cui la facolta’

in  questione poteva esercitarsi solo in occasione del compimento del

requisito     contributivo.     La    nuova    disciplina    permette

all’amministrazione  di  scegliere  il  momento in cui far cessare il

rapporto,  in tal modo soddisfacendo sia l’esigenza di adeguamento al

fabbisogno  professionale  reale  sia la necessita’ di evitare che il

dipendente  possa  trovarsi  privo  del  trattamento retributivo e di

quello   previdenziale   per   effetto  della  scelta  datoriale.  In

proposito,  anche  secondo la nuova disposizione rimane fermo «quanto

previsto  dalla  disciplina  vigente  in  materia  di  decorrenze dei

trattamenti  pensionistici». Come gia’ chiarito nella circolare n. 10

a   proposito   della  vecchia  disciplina,  cio’  significa  che  la

risoluzione  del  contratto  di  lavoro  non  incide sulla prefissata

decorrenza legale della pensione.

  Resta  fermo  in  ogni  caso  il limite temporale del 2011 oltre il

quale la risoluzione unilaterale non puo’ operare.

E) L’esercizio  della  facolta’  di  recesso  nell’ambito  dei poteri

   datoriali.

  Come  chiarito dalla nuova disposizione, l’amministrazione esercita

la   facolta’  di  risoluzione  unilaterale  nell’ambito  del  potere

datoriale.  Infatti,  per il personale ad ordinamento privatistico il

potere  in questione riguarda la gestione del rapporto di lavoro, non

ha  natura  pubblicistica  e  non  e’  pertanto  soggetto alle regole

proprie  del procedimento amministrativo quanto piuttosto ai principi

tipici dei rapporti di lavoro privato. In quest’ottica, si raccomanda

alle  amministrazioni  di  fare  particolare  attenzione onde evitare

comportamenti  contraddittori  o  contrari a buona fede e correttezza

ingenerando  nei  dipendenti false aspettative e creando occasioni di

contenzioso,  secondo  quanto  gia’  detto  nella circolare n. 10 del

2008,  alla  quale  comunque  si  rinvia (paragrafo 3 «Criteri per la

risoluzione»).

  Per  quanto  riguarda  specificamente  il  personale  del  Servizio

sanitario  nazionale, sentito il Ministero del lavoro, della salute e

delle  politiche  sociali, in considerazione della peculiarita’ delle

funzioni svolte, spetta a ciascuna amministrazione definire i criteri

per   l’applicazione  della  norma  finalizzati  a  salvaguardare  le

specifiche  professionalita’. Tali criteri potranno tener conto delle

peculiari  competenze  e/o  esperienze  professionali (al fine di non

depauperare  il  patrimonio  di  conoscenze-professionalita’),  delle

figure  di  cui  si  riscontrino o di cui in prospettiva si prevedano

difficolta’  di  reperimento  sul  mercato,  tenuto conto anche della

programmazione  formativa,  in particolare universitaria, nonche’ del

personale che ha beneficiato di specifici percorsi formativi attivati

dall’azienda,  con  riferimento,  ad  esempio,  alle  aree delle alte

tecnologie  o  ad ambiti chirurgici specialistici. Ne consegue che il

ricorso  al  recesso  unilaterale  trova particolare applicazione nei

processi   riorganizzativi   o   di   ristrutturazione  derivanti  da

programmazione  aziendale/regionale,  da  piani  di  rientro  o dalla

particolare situazione economico finanziaria di ciascuna azienda.

2. Immediata applicabilita’ della nuova disciplina.

  La  norma e’ immediatamente applicabile nei confronti del personale

dirigenziale e non dirigenziale.

  Per  gli  incarichi dirigenziali conferiti dopo l’entrata in vigore

della disposizione, rimane salvo quanto gia’ detto nella circolare n.

10  del  2008  circa  l’esigenza  che  la  riserva di avvalersi della

facolta’  di recesso sia esplicitata nell’ambito del provvedimento di

conferimento    dell’incarico   (se   l’amministrazione   ha   questa

intenzione).  Inoltre,  sempre per tali incarichi e’ opportuno che le

amministrazioni, nel momento in cui procedono alla negoziazione degli

obiettivi  con i dirigenti interessati, tengano conto dell’intenzione

di  recedere dal contratto fissando delle scadenze compatibili con la

data della programmata cessazione del rapporto.

3. Il diritto intertemporale.

  Come  detto,  l’art.  6,  comma  3,  della  legge  n.  15 del 2009,

intervenendo sul comma 11 dell’art. 72 del decreto-legge n. 112 aveva

sostituito  il  requisito  dell’anzianita’  contributiva  con  quello

dell’anzianita’  di servizio effettivo. Per effetto di tale modifica,

dopo l’entrata in vigore della disposizione (20 marzo 2009) era sorto

il   problema   della   valenza   degli   atti  adottati  in  vigenza

dell’originario  art.  72,  comma  11, avendo la norma originaria una

portata  idonea  a  coinvolgere una piu’ vasta platea di destinatari.

Infatti, con il passaggio dall’anzianita’ contributiva all’anzianita’

di  servizio  effettivo,  alcuni dipendenti pubblici – legittimamente

destinatari  di una comunicazione di recesso con preavviso durante la

vigenza della «vecchia» disciplina – sono risultati non aver maturato

l’anzianita’ richiesta dal successivo art. 6, comma 3, della legge n.

15 del 2009.

  Tale  criticita’  e’  stata  risolta  in sede di approvazione della

legge  n.  102  in  esame, mediante la previsione dell’art. 17, comma

35-decies  sopra  riportato.  Questa  norma ha confermato l’efficacia

degli  atti  compiuti  in  base all’originario art. 72, comma 11, del

decreto-legge  n.  112  del  2008  e  gli  effetti da essi derivanti.

Infatti,  in virtu’ della disposizione, debbono considerarsi efficaci

le  risoluzioni  gia’ intervenute in applicazione dell’art. 72, comma

11, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della legge n. 15,

nonche’  i  preavvisi  di  risoluzione del contratto comunicati prima

della  data di entrata in vigore della medesima legge, anche nel caso

in  cui  il  termine finale del semestre sia caduto successivamente a

tale   data.   Conseguentemente,   in  virtu’  del  menzionato  comma

35-decies,  si  verificano  le cessazioni del rapporto di lavoro come

effetto  della risoluzione unilaterale oggetto del preavviso anche se

il  termine  finale del semestre sia caduto successivamente alla data

di entrata in vigore della legge n. 15.

  Naturalmente,  cio’ vale solo nel caso in cui l’amministrazione nel

frattempo non abbia proceduto a revocare il preavviso gia’ comunicato

al  dipendente  in  considerazione dell’entrata in vigore dell’art. 6

della  legge  n. 15 del 2009 oppure non abbia mantenuto il dipendente

in  servizio anche dopo la scadenza del termine semestrale accettando

la  sua prestazione, dovendosi intendere in tal caso sopravvenuta una

revoca implicita del preavviso gia’ comunicato.

  In  sostanza,  per l’amministrazione che ha gia’ provveduto in base

al   «vecchio»   art.  72,  comma  11,  non  sono  necessari  ne’  la

comunicazione  di  un  nuovo  preavviso  ne’  il  decorso di un nuovo

termine semestrale, in quanto la legge ha fatto salvi gli effetti del

preavviso gia’ comunicato.

  Inoltre,  mediante  la  disposizione  in esame sono fatti salvi gli

atti  compiuti  in  base  all’originario art. 72, comma 11, anche nei

confronti  dei dirigenti medici di struttura complessa, i quali, come

detto,  sono esclusi dal campo di applicazione della disciplina sulla

risoluzione  unilaterale  solo a partire dall’entrata in vigore della

legge n. 102 del 2009.

  Si  fa  rinvio  per  il resto ai chiarimenti gia’ forniti in merito

all’istituto con la circolare n. 10 del 2008.

   Roma, 16 settembre 2009

 

                                        Il Ministro per la pubblica

                                      amministrazione e l’innovazione

                                                 Brunetta

 

Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2009

Ministeri  istituzionali  –  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,

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