Sentenza innovativa del tribunale di Treviso. E il divieto di carriera salta pure dal decreto I supplenti hanno diritto agli aumenti per gli anni di servizio Precari sì, ma con l’anzianit
Sì agli aumenti di anzianità per i precari. I docenti precari hanno diritto agli aumenti legati all’anzianità di servizio. È quanto si evince da una sentenza del Tribunale di Treviso emessa il 29 ottobre scorso. La sentenza si aggiunge ad altre di segno analogo, che hanno indotto l’aula della camera ad eliminare la disposizione del decreto salvaprecari, che vietava espressamente gli incrementi retributivi per i precari sulla base della progressione di carriera.
Il provvedimento è attualmente al vaglio del senato (As 1835).
La sentenza
Il caso riguardava un docente precario che aveva lavorato con contratti a tempo determinato per circa 13 anni. L’insegnante aveva presentato ricorso chiedendo l’immissione in ruolo. Facendo riferimento alla disciplina privatistica, che prevede la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato quando i contratti vengono reiterati, l’insegnante aveva chiesto l’immissione in ruolo. E in subordine aveva chiesto il riconoscimento del diritto alla ricostruzione di carriera. E cioè al riconoscimento del diritto all’aumento dello stipendio per l’anzianità maturata. Ma il giudice del lavoro ha accolto solo parzialmente le richieste del ricorrente. In primo luogo, citando la giurisprudenza della Corte costituzionale, ha escluso la possibilità che il rapporto di lavoro nel pubblico impiego possa essere assoggettato al principio di conversione dei rapporti a termine illegittimi in rapporto a tempo indeterminato. Che vale invece solo per il rapporto di lavoro privato. E poi ha stabilito che in luogo della trasformazione, vale il principio del risarcimento del danno da mancata trasformazione. Che ha individuato nella differenza tra lo stipendio a cui avrebbe avuto diritto se il ricorrente fosse stato un docente di ruolo e lo stipendio effettivamente percepito. Il tutto in proporzione a tutte le mensilità di stipendio già incassate nel corso degli anni. In buona sostanza: l’equivalente degli arretrati che seguono normalmente a un provvedimento di ricostruzione di carriera.
Decreto salvaprecari
Sulla questione della ricostruzione di carriera anche ai precari è in atto anche un dibattito parlamentare che ha acceso la speranza degli interessati. Nella prima stesura del decreto salvaprecari, infatti, la ricostruzione per i precari era assolutamente vietata, ma nel corso del dibattito in aula, questa preclusione è stata cancellata. Anche se questo non vuol dire che il governo abbia intenzione di mettere mano al borsellino per aumentare gli stipendi dei supplenti. Nella relazione tecnica che accompagna il provvedimenti, infatti, si precisa che il rapporto di lavoro che s’instaura tra il docente supplente e l’amministrazione scolastica ha caratteristiche del tutto peculiari, tali da giustificare e da rendere necessaria una diversità di trattamento. Che si rende necessaria perchè le supplenze «sono caratterizzate sia dalla precarietà del rapporto, legata all’assenza del titolare, sia dalla mancanza di continuità, in quanto i vari periodi di servizio di supplenza attengono a distinti contratti di lavoro. Di conseguenza», si legge nella relazione, «anche il trattamento economico è legato alla precarietà e alla discontinuità del rapporto del supplente con l’amministrazione e, quindi, legittimamente esso è riferito, per ciascun periodo di supplenza, allo stipendio iniziale del docente di ruolo, non essendo configurabile per i rapporti di lavoro del personale supplente un’effettiva progressione di carriera». A quanto pare, dunque, il governo ha fatto marcia indietro sul divieto alla ricostruzione di carriera. Ma non ha nessuna intenzione di corrispondere gli aumenti di anzianità per legge. La disussione, dunque, si sposta alle aule di tribunale. Ma la strada è tutta in salita. La materia dei diritti retributivi, infatti, rientra nella sfera di cognizione del giudice ordinario. E ciò comporta che ogni singolo interessato, per ottenere il dovuto, dovrà promuovere una singola azione con tutti i costi e le incognite del caso.
a cura di Antimo Di Geronimo ItaliaOggi, 3.11.2009