Dopo l’annullamento del concorso, nominato un commissario ad acta Concorso dirigenti scolastici in Sicilia: un rebus da risolvere A seguito delle sentenze del Cga, che censurando l’operato della commissione avevano accolto il ricorso degli interessati, I’Usr ha tentato una soluzione di compromesso per tutelare anche i vincitori già nominati di Dino Caudullo Due importanti sentenze (n.477/2009 e n.478/2009) del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana (Cga) hanno disposto l’annullamento dell’intera procedura del concorso ordinario per dirigente scolastico svoltosi in Sicilia ai sensi del decreto dirigenziale del 22/11/2004 (vedi articolo pubblicato sul n.20 del 10 giugno scorso). In particolare, il Cga ha censurato l’ope¬rato delle due commissioni esaminatrici che, nel valutare gli elaborati scritti dei ri¬correnti, aveva impiegato tempi oltremo¬do brevi ed aveva proceduto alla correzio¬ne di moltissimi elaborati con una com¬posizione incompleta, in quanto nell’una o nell’altra era assente il presidente. Nel dichiarare illegittimo l’operato dell’Amministrazione, il giudice amministrati¬vo ha accolto integralmente i motivi di ri¬corso proposti dai docenti interessati, ivi compreso quello con cui si chiedeva l’an¬nullamento dell’intera procedura concor¬suale. Già all’indomani del deposito delle sen¬tenze, si è sviluppato un acceso dibattito sul come le stesse dovessero essere ese¬guite da parte dell’Amministrazione. Da una parte si è sostenuto che, doven¬dosi intendere annullata l’intera procedu¬ra, l’unica conseguenza possibile era il tra¬volgimento di tutti gli atti della stessa, ivi comprese le nomine dei vincitori che nel-le more sono stati inquadrati nel profilo di dirigente scolastico ed attualmente gesti¬scono già diverse istituzioni scolastiche si¬ciliane, dall’altra, con una lettura più re¬strittiva del dispositivo delle sentenze del Cga, si è detto che l’Amministrazione avrebbe dovuto limitarsi al riesame degli elaborati dei ricorrenti, facendo salvo tut-to il resto della procedura; ovviamente quest’ultima tesi è quella sposata da colo¬ro i quali, legittimamente, hanno superato il concorso e, pertanto, oggi, raggiunto il tanto agognato obiettivo, temono di ve¬dere vanificati i loro sforzi. Per tentare di dirimere la questione, è stata presentata in Parlamento una proposta di legge con una soluzione di com¬promesso; resterebbe infatti valida la gra¬duatoria definitiva del concorso, consen¬tendo ai candidati che abbiano proposto ricorso giurisdizionale avverso l’esclusio¬ne, di partecipare a un corso di formazio¬ne propedeutico ad una prova orale da svolgersi innanzi ad una commissione ap¬positamente istituita, con la collocazione in coda alla graduatoria definitiva dei can¬didati risultati idonei. Alla luce delle decisioni del Cga, perma¬nendo l’inerzia dell’Amministrazione, i ri¬correnti interessati hanno, quindi, chiesto allo stesso organo che ha emesso le sen¬tenze la nomina di un commissario ad ac¬ta che, sostituendosi all’Amministrazione, le ponesse in esecuzione. A fronte di ciò, I’Usr Sicilia dopo mesi di inquietante silenzio, ed in vista dell’udien¬za fissata innanzi al Cga per lo scorso 15 ottobre per la nomina del commissario ad acta, con decreto del direttore generale del 12 ottobre ha, a suo modo, dato ese¬cuzione alle sentenze, disponendo la co¬stituzione di una nuova commissione per procedere alla rivalutazione degli elabo¬rati scritti dei soli due candidati interessati dalle sentenze. Per i legali dei ricorrenti la decisione del direttore generale dell’Usr Sicilia di nomi¬nare una nuova commissione per il riesa¬me degli elaborati dei due ricorrenti non solo non può ritenersi soddisfacente per gli stessi interessati, i quali vedrebbero per la terza volta valutati i propri compiti per poi, in caso di giudizio favorevole, dovere ancora proseguire nell’iter concorsuale, ma non può nemmeno considerarsi un modo corretto per dare esecuzione alle sentenze. L’annullamento di tutti gli atti della procedura concorsuale, disposto dal Cga, in effetti non lascia molto spazio di scelta all’Amministrazione, la quale non potreb¬be fare altro che annullare in toto il con-corso, considerato peraltro che secondo la giurisprudenza amministrativa l’annul¬lamento di atti generali o collettivi, fonda-to su cause indivisibili, opera non solo nei confronti delle parti che sono state in giu¬dizio, ma anche di coloro che, sebbene ri- masti estranei al processo, si trovino nelle medesime condizioni dei ricorrenti, posto che un atto sostanzialmente e struttural¬mente unitario ed inscindibile non può esistere per taluni e non per altri. Quest’ultima sembra essere anche l’opinione del Cga; si è appreso infatti, sebbene in forma ancora non ufficiale, che all’udienza del 15 ottobre il giudice amministrativo non abbia ritenuto soddi¬sfacente la soluzione prospettata dall’Usr ed abbia quindi proceduto alla nomina del commissario ad acta per provvedere all’annullamento del concorso. Risulta, inoltre, di contro, che l’Ammini¬strazione probabilmente anticiperà l’inse¬diamento del commissario, disponendo direttamente l’annullamento del concorso. Se è questo il destino che ormai sembra attendere questa travagliata procedura concorsuale, i vincitori del concorso, che si erano opposti in giudizio alla nomina del commissario ad acta, non dormiranno cer¬tamente sonni tranquilli, fin quando il Mi¬nistero, che fino ad oggi a dire il vero si è pilatescamente lavato le mani della spino-sa questione lasciando la patata bollente al direttore generale dell’Usr Sicilia, non troverà una soluzione di compromesso, che in qualche modo li tuteli. Una considerazione finale è però d’ob¬bligo. Alla luce delle gravissime censure mosse dal Cga alla procedura concorsua¬le, come condotta dalla commissione no-minata dal direttore generale dell’Usr Sici¬lia, e dell’ormai inevitabile azzeramento della stessa, certamente occorrerà indivi¬duare i responsabili. Se si pensa, infatti, ai costi che sono stati affrontati dall’Amministrazione per l’orga¬nizzazione e la gestione di un concorso del genere, al danno all’immagine della P.A. che deriverebbe dall’annullamento dello stesso, nonché alle probabili azioni per ri¬sarcimento danni che potrebbero avviare i vincitori del concorso privati della qualifica dirigenziale, appare doveroso l’intervento della Procura regionale della Corte dei conti per chiamare a rispondere per il danno causato all’erario quanti, in via diretta o indiretta, abbiano contribuito a causarlo.
da la tecnica della scuola