Chiarimenti sulla Programmazione Semplificata (Obiettivi Minimi) e Differenziata (Obiettivi Differenziati, non riconducibili ai programmi della classe).
Ci sono due percorsi da seguire: nel primo gli obiettivi didattici sono minimi e quindi ridotti,ma sempre riconducibili a quelli della classe, nel secondo gli obiettivi didattici sono differenziati dai programmi ministeriali, ma si possono comunque perseguire obiettivi educativi comuni alla classe utilizzando percorsi diversi ma con lo stesso fine educativo.
I percorsi sono 2: Programmazione riconducibile ai programmi ministeriali e Programmazione NON riconducibile ai programmi ministeriali per quella precisa classe in cui è inserito l’alunno disabile, o con difficoltà di apprendimento….
Primo percorso
Programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti (art. 15 comma 3 dell’O.M. n.90 del 21/5/2001).
Per gli studenti che seguono obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali è possibile prevedere:
1. Un programma minimo, con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline;
2. Un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando la medesima valenza formativa (art. 318 del D.L.vo 297/1994).
Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l’anno scolastico, sia per le prove che vengono effettuate in sede d’esame, possono essere predisposte prove equipollenti, che verifichino il livello di preparazione culturale e professionale idoneo per il rilascio del diploma di qualifica o della maturità.
Le prove equipollenti possono consistere in:
1. MEZZI DIVERSI: le prove possono essere ad esempio svolte con l’ausilio di apparecchiature informatiche (vedi DSA).
2. MODALITA’ DIVERSE: il Consiglio di Classe può predisporre prove utilizzando modalità diverse (es. Prove strutturate: risposta multipla, Vero/Falso, ecc.).
3. CONTENUTI DIFFERENTI DA QUELLI PROPOSTI DAL MINISTERO: il Consiglio di Classe entro il 15 Maggio predispone una prova studiata ad hoc o trasformare le prove del Ministero in sede d’esame (la mattina stessa).
(Commi 7e 8 dell’art. 15 O.M. n. 90 del 21/5/ 2001, D.M. 26/8/81, art. 16 L. 104/92 , parere del Consiglio di Stato n. 348/91).
4. TEMPI PIÙ LUNGHI nelle prove scritte ( comma 9 art. 15 dell’O.M. 90, comma 3 dell’art. 318 del D.L.vo n. 297/94).
Gli assistenti all’autonomia e comunicazione possono essere presenti durante lo svolgimento solo come facilitatori della comunicazione (D.M. 25 maggio 95, n.170).
Durante lo svolgimento delle prove d’esame nella classe terza l’insegnante di sostegno fa parte della Commissione.
Nella classe quinta la presenza dello stesso è subordinata alla nomina del Presidente della Commissione qualora sia determinante per lo svolgimento della prova stessa. Si ritiene in ogni caso più che opportuna la presenza del sostegno.
Gli alunni partecipano a pieno titolo agli esami di qualifica e di stato e acquisiscono il titolo di Studio.
Secondo percorso
Programmazione differenziata in vista di obiettivi didattici formativi non riconducibile ai programmi ministeriali.
E’ necessario il consenso della famiglia (art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/5/01).
Il Consiglio di Classe deve dare immediata comunicazione scritta alla famiglia, fissando un termine per manifestare un formale assenso. In caso di mancata risposta, si intende accettata dalla famiglia la valutazione differenziata. In caso di diniego scritto, l’alunno deve seguire la programmazione di classe.
La programmazione differenziata consiste in un piano di lavoro personalizzato per l’alunno, stilato da ogni docente del C.d.C. per ogni singola materia, sulla base del P.E.I. Gli alunni vengono valutati con voti che sono relativi unicamente al P.E.I.
Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi.
Per gli alunni che seguono un Piano Educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali (comma 6 art. 15 O.M. 90 del 21/5/2001).
Possono partecipare agli esami di qualifica e di stato, svolgendo prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un attestato delle competenze acquisite utilizzabile come “credito formativo” per la frequenza di corsi professionali (art. 312 e seguenti del D. L.vo n. 297/94).
Gli alunni di terza classe degli istituti professionali possono frequentare lezioni ed attività della classe successiva sulla base di un progetto che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del credito formativo.( art. 15, comma 4, O.M. n. 90 del 21/5/01).
Tali percorsi, successivi alla classe terza, possono essere programmati senza il possesso del diploma di qualifica.
Conclusioni e considerazioni
Poiché al centro dell’attività scolastica rimane sempre e comunque l’alunno e il suo progetto di vita, per una sua più adeguata maturazione si può collegialmente decidere di dedicare maggior tempo-scuola alle materie caratterizzanti il suo percorso di studi. E’ altresì possibile prevedere gli obiettivi minimi fino alla qualifica e proseguire nell’ultimo biennio con la programmazione differenziata.
Ciò si rende utile quando non sussistono i presupposti di apprendimento riconducibili globalmente ai programmi ministeriali e risulta importante che l’alunno maturi maggiormente le competenze acquisite, consolidi la stima nelle proprie capacità, sviluppi la sua crescita personale ed accresca una maggiore socializzazione.
E’ altresì possibile prevedere un percorso differenziato nei primi anni di scuola e successivamente, ove il Consiglio di Classe riscontri che l’alunno abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o globalmente corrispondenti, passare ad un percorso con obiettivi minimi, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell’anno o degli anni precedenti (comma 4 art. 15 dell’O.M. 90 del 21/5/2001).
Pertanto, se ci fossero le condizioni, è possibile cambiare, nel percorso scolastico, la programmazione da differenziata in obiettivi minimi e viceversa.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Accesso al Sistema Scolastico
L.517/77 Norme sulla valutazione degli alunni e sull’abolizione degli esami di riparazione, nonché altre norme di modifica dell’ordinamento scolastico.
Sentenza della Corte Costituzionale 215/87 (Diritto di frequenza degli alunni disabili nella scuola superiore).
Frequenza Scolastica
L. 104/92 Legge-quadro per l’assistenza e i diritti delle persone handicappate
D.P.R. 24/2/94 Atto di indirizzo relativo ai compiti delle ASL…
Accordi di Programma 30/11/96
C.M. 250/85
D.M. 26/8/81
Parere del Consiglio di Stato n. 348/91
D.L.vo n. 297/94
D.M. 25/5/95 n. 170
Uscita dal Sistema Scolastico
L.104/92
L.68/99 (Collocamento al lavoro)
L.328/2000 (art.14: tutti gli Operatori competenti ULSS, Scuola, Enti Locali, sono coinvolti nella definizione del progetto di vita dell’alunno certificato).
Valutazione
D.L.vo 297/1994, art. 318
O.M. n. 90/2001
La valutazione deve essere riferita ai progressi personali dell’alunno secondo le sue peculiarità e potenzialità.