In risposta a corrispondente quesito, il Dipartimento della Funzione Pubblica con parere n. 44700 del 23 ottobre u.s. esclude che tra i dipendenti individuati dalla legge n.104 /92 per usufruire dei permessi previsti dall’art. 33 comma 3 della medesima legge siano da comprendere quelli nominati ”tutore legale” ed ”amministratore di sostegno” . Infatti, si afferma nel detto parere, è la stessa legge che indica la platea dei soggetti legittimati a fruire delle agevolazioni per poter prestare assistenza a persone con handicap in condizione di gravità, e tra queste figure non compaiono il tutore legale e l’amministratore di sostegno, che oltretutto non possono annoverarsi tra i parenti ed affini previsti dalla legge come potenziali beneficiari dei permessi in questione. Infine la Funzione Pubblica ricorda che sull’argomento in modo conforme era intervenuto il Ministero del Lavoro con la risposta all’interpello n.41 del 15.5.09, di cui avevamo già dato notizia in queste pagine.