28 ottobre 2009 – di Giulia Boffa La Suprema Corte, con la sentenza n. 21121 del 2 ottobre 2009, ha modificato i termini di presentazione della domanda di indennità per maternità per le lavoratrici gestanti disoccupate, stabilendo che è possibile richiedere tale indennità anche qualora siano trascorsi più di 60 gg dalla risoluzione del rapporto di lavoro. La sentenza è stata emessa in seguito ad una pronuncia di respingimento di una domanda all’INPS per ottenere l’indennità di maternità da parte di una dirigente licenziata pochi giorni prima del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro. Infatti, secondo la legge sulla maternità 30 dicembre 1971 n.1204, modificata dalla legge 53/2000, è possibile chiedere l’indennità di maternità obbligatoria entro 60 gg dalla risoluzione del contratto e quindi alla lavoratrice madre disoccupata, i cui termini della scadenza contrattuale superavano i 60 gg prima dell’entrata in obbligatoria, spettava solo l’indennità di disoccupazione, senza poter fruire dell’astensione obbligatoria. Tale sentenza, invece, permette ora alle lavoratrici gestanti di poter usufruire dell’indennità di maternità anche se il contratto di lavoro ha avuto termine oltre i 60 gg. e quindi ora può riscuotere l’indennità di disoccupazione alla fine della maternità. Tale beneficio viene concesso anche alla lavoratrice gestante che, pur non avendo i requisiti per riscuotere la disoccupazione ordinaria, entra nel periodo di maternità obbligatoria dopo 180 gg dalla risoluzione del contratto di lavoro e purchè abbia versato 26 settimane di contributi nell’ultimo biennio. da orizzontescuola