Manca il prof, ma per sostituirlo lo spezzatino non va bene Di Antimo Di Geronimo No all’orario taglia e incolla per sostituire i docenti assenti. Nelle scuole dove vige la riduzione dell’ora di lezione, per motivi connessi alla didattica, i recuperi delle frazioni di ore non prestate non possono essere utilizzate per le supplenze, ma vanno riversate in orario nelle stesse materie da dove sono state sottratte. È quanto si evince da una nota emanata il 16 ottobre scorso dal direttore generale dell’ufficio scolastico regionale per la Campania, Alberto Bottino, (n.15053). Il provvedimento, che ha effetti vincolanti solo per le scuole della Campania, riporta all’attenzione degli addetti ai lavori l’esistenza di un diritto fondamentale, costituzionalmente garantito, quale è il diritto allo studio. Spesso sacrificato sull’altare dell’emergenza da carenza di soldi per le supplenze: «Il tempo scuola frontale deve essere garantito ad ogni alunno» si legge nella nota dirigenziale «rispettando puntualmente i contributi orari di ciascun insegnamento e, pertanto, non è possibile recuperare i minuti non utilizzati mediante supplenze brevi per sostituzione di docenti assenti». E se non ci sono docenti disponibili a sostituire i colleghi assenti? La risposta a questa domanda è contenuta in un’altra nota, a firma del direttore generale della direzione del personale del ministero dell’istruzione, Luciano Chiappetta, emanata il 6 ottobre scorso (14991): «Al fine primario di non incorrere in una sospensione della didattica nei riguardi degli allievi interessati» si legge nel provvedimento «i dirigenti scolastici possono provvedere, per periodi di assenza anche inferiori a 15 giorni, alla nomina di personale supplente temporaneo». Insomma, la flessibilità non autorizza l’utilizzo fungibile dei docenti. Ed è finalmente caduto il tabù delle supplenze inferiori a 15 giorni anche nelle scuole secondarie. L’amministrazione, dunque, ha preso atto di una situazione ormai insostenibile e ha provveduto di conseguenza. Negli ultimi anni, infatti, a seguito della cancellazione delle ore a disposzione, è stata cancellata la dotazione di ore in più che veniva tradizionalmente utilizzata per le supplenze di pochi giorni. E quindi nella maggior parte delle scuole si era diffuso il fenomeno deteriore della distribuzione degli alunni un po’ per classe, in modo tale da assicurare per lo meno la vigilanza. Fenomeno questo che, oltre ad impedire il normale esercizio della didattica, comporta anche rischi per la sicurezza. In altre scuole, invece, sfruttando impropriamente la flessibilità organizzativa, i recuperi sono stati utilizzati non per arricchire l’offerta frormativa, ma per le supplenze. Ma anche questa soluzione è illegittima perchè priva gli studenti di parte della prestazione di insegnamento che è loro dovuta, comprimendo il diritto allo studio. Di qui il «memento» dell’ufficio scolastico della Campania, regione in cui il fenomeno è abbastanza diffuso, per cercare di riportare la funzione didattica nel suo alveo naturale. Resta il fatto però, che non di rado l’emergenza-sostituzione si verifica alla prima ora. E in questi casi il problema rimane. Sempre che l’amministrazione centrale non decida di estendere anche alle scuole secondarie la disciplina degli elenchi prioritari per le supplenze fino a 10 giorni, prevista dall’art. 7 comma 7 del regolamento delle supplenze per l’infanzia e la primaria. Note: ItaliaOggi 27 ottobre 2009