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Pubblichiamo le modifiche al Dl sui precari con una nota di commento curata dalla Segreteria Nazionale CISL Scuola.

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Conversione in legge, con modificazioni, del Dl sui precari / Gli emendamenti approvati in Commissione / Il commento della Segreteria Nazionale CISL Scuola (20/10/09-12:00) Pubblichiamo le modifiche al Dl sui precari con una nota di commento curata dalla Segreteria Nazionale CISL Scuola. 2.Tenuto conto di quanto previsto dal comma 1e al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo, per l’anno scolastico 2009-2010 ed in deroga alle disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999, n. 124, e nei regolamenti attuativi relativi al conferimento delle supplenze al personale docente e al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, l’amministrazione scolastica assegna le supplenze per assenza temporanea dei titolari, con precedenza assoluta ed a prescindere dall’inserimento nelle graduatorie di istituto, al personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento previste dall’articolo1,comma 605 ,lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, successive modificazioni, ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento che, nell’anno scolastico 2008-2009, hanno conseguito attraverso graduatorie di istituto una supplenza temporanea di almeno centottanta giorni ed al personale ATA inserito nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 554 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, già destinatario di contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche, nell’anno scolastico 2008-2009, che non abbia potuto stipulare per l’anno scolastico 2009-2010 la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili, non sia destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non risulti collocato a riposo. Con la modifica apportata al comma 2 è stata ampliata la platea dei beneficiari del provvedimento, estendendola, oltre a quanti hanno lavorato nell’anno scolastico 2008/2009 con supplenza annuale o 30 giugno, a coloro che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio anche su supplenze temporanee conferite dalle graduatorie di istituto. Resta fermo il requisito dell’iscrizione a pieno titolo nelle graduatorie provinciali ad esaurimento per l’anno scolastico 2009/2010. 4-bis. L’articolo 1, comma 605, lettera c),della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella provincia prescelta in occasione dell’aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009, di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre province dopo l’ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime. Con tale disposizione si fornisce una interpretazione autentica all’art. 1 comma 605 lettera c) della legge Finanziaria 2007, precisando che gli aspiranti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2007/2009, qualora abbiano richiesto, per il biennio 2009/11, l’inserimento anche nelle graduatorie ad esaurimento di tre province aggiuntive, sono iscritti in coda alle graduatorie stesse. Il provvedimento mira a risolvere in via definitiva – intervenendo “alla radice” con una interpretazione autentica della norma – il ben noto contenzioso derivante dalla richiesta di inserimento a pettine nelle graduatorie ad esaurimento delle province aggiuntive. 4-ter. Nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, trasformate in graduatorie ad esaurimento dal citato articolo 1, comma 605, lettera c), della legge n. 296 del 2006, da disporre con decorrenza dal 1° settembre 2009 per il biennio scolastico 2009-2010 e 2010-2011, non è consentito modificare la scelta già precedentemente effettuata in merito all’attribuzione del punteggio per i servizi prestati in relazione ad una o più specifiche graduatorie. In sede di aggiornamento del punteggio per il biennio scolastico 2009/2010 e 2010/2011 non è permesso variare la scelta precedentemente fatta rispetto alla valutazione dei servizi prestati. La norma intende impedire il trasferimento di punteggi da una graduatoria all’altra, puntando a favorire quanto più possibile la stabilità delle posizioni occupate in graduatoria dagli aspiranti. 4-quater. A decorrere dall’anno scolastico 2010-2011, non è consentita la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno già stipulato contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso. Tutti gli aspiranti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e che sono titolari di contratto a tempo indeterminato, dal 2010-2011 saranno cancellati dalle graduatorie stesse, anche per altro tipo di posto o cattedra. La norma consente di “alleggerire” le graduatorie e di favorire il loro esaurimento, riservando a chi è effettivamente precario il diritto di esservi incluso. 4-quinquies. Restano validi, secondo quanto già stabilito dall’articolo 36, comma1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, l’abilitazione all’insegnamento e il diploma di specializzazione per il sostegno con seguiti dai docenti ammessi con riserva ai corsi speciali indetti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 21 del 9 febbraio 2005, ai sensi dell’articolo 2 del decreto- legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, purché in possesso dei prescritti requisiti di servizio alla data di cui al citato articolo 36, comma1-bis, del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009. I docenti di cui al periodo precedente sono inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento. La norma riguarda l’inserimento a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento degli aspiranti ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell’abilitazione o idoneità all’insegnamento, o ai corsi speciali di specializzazione per il sostegno, indetti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con decreti 18 novembre 2005, n. 85 e 9 febbraio 2005 n. 21, che avevano maturato il requisito dei 360 giorni di servizio entro il termine di presentazione delle domande e non, come prevedevano i DD.MM., entro la data di entrata in vigore della legge. Si completa in sostanza una sanatoria in parte già avviata col DL 207/08, risolvendo così il lungo contenzioso contro una norma che aveva fissato alla data di entrata in vigore della legge il termine per la maturazione del servizio e non, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, alla data di scadenza per la presentazione delle domande. 4-sexies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’abilitazione all’insegnamento conseguita dai docenti con contratto a tempo indeterminato, in servizio presso la scuola pubblica, ammessi con riserva ai corsi speciali indetti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 21 del 9 febbraio 2005, e con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 85 del 18 novembre 2005, ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è titolo valido per la partecipazione a tutte le procedure di mobilità professionale previste dalla normativa vigente. Viene sanata la situazione di quegli insegnanti che, nonostante il DM lo escludesse, avevano chiesto di partecipare ai corsi speciali abilitanti indetti dal Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, pur essendo titolari di contratto a tempo indeterminato; avendo impugnato il provvedimento di esclusione, vi erano stati ammessi con riserva giungendo fino allo conclusione dei corsi. Ora il conseguimento del titolo, gravato da riserva, ottiene pieno riconoscimento e pertanto gli interessati se ne potranno avvalere per il passaggio di ruolo o di cattedra.

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