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Comunicati sindacali su approvazione emendamenti per salvaprecari Provvedimento tutto precari: approvati altri emendamenti

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15 ottobre 2009 – red
E’ proseguita ieri 14 ottobre la discussione del DL 134/09 che in origine prevedeva due articoli (uno volto a contrastare l’idea di una possibile futuribile trasformazione del contratto dei docenti da tempo determinato a tempo indeterminato, l’altro mirante a fornire indicazioni sulla costituzione degli elenchi prioritari per coloro che, avendo avuto un incarico nell’a.s. 2008/09, non hanno potuto rinnovare la stessa tipologia di contratto a causa dei tagli al personale indotti dalla riforma Gelmini), ma che adesso, con la presentazione degli emendamenti, si avvia a diventare una sorta di maxi contenitore in cui affrontare tante problematiche, in particolare per le graduatorie. Scioglimento della riserva ai docenti abilitati con dm 21/05, validità del titolo conseguito con dm 85/05 per i docenti a tempo indeterminato i nuovi emendamenti.

Gli emendamenti approvati nella seduta del 13 ottobre 2009 riguardavano l’estensione del provvedimento salvaprecari a coloro che, nell’anno scolastico 2008-2009, hanno conseguito attraverso graduatorie di istituto supplenze temporanee di almeno 180 giorni; la casella di posta elettronica certificata; l’inserimento in coda alle graduatorie ad esaurimento di altre 3 province; la cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento dei docenti con contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso, l’impossibilità di modificare la scelta già precedentemente effettuata, in merito all’attribuzione del punteggio per i servizi prestati in relazione ad una o più specifiche graduatorie.

Emendamenti del 13 ottobre

Nella seduta del 14 ottobre sono invece stati approvati i seguenti emendamenti
EMENDAMENTI
ART. 1.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Restano validi, secondo quanto già stabilito dall’articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, l’abilitazione all’insegnamento e il diploma di specializzazione per il sostegno dei docenti ammessi con riserva ai corsi speciali indetti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 febbraio 2005, n. 21, ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, purché in possesso dei prescritti requisiti di servizio alla data di cui al citato articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge n. 207 del 2008. I docenti di cui al periodo precedente sono inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento.
1.196. (Nuova formulazione)Centemero.
(Approvato)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Resta valida l’abilitazione all’insegnamento e il diploma di specializzazione per il sostegno conseguiti dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell’abilitazione all’idoneità all’insegnamento e per il conseguimento del diploma di specializzazione per il sostegno indetti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con decreto 9 febbraio 2005 n. 21 ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, che abbiano maturato il requisito di servizio di 360 giorni, reso in qualunque ordine e grado di scuola, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti corsi speciali e che abbiano superato l’esame di Stato.
1.197. Ghizzoni, Damiano, Coscia, Bellanova, De Pasquale, Berretta, Pes, Bobba, De Torre, Boccuzzi, Siragusa, Codurelli, Rossa, Gatti, Antonino Russo, Gnecchi, Picierno, Letta, Mazzarella, Madia, De Biasi, Mattesini, Levi, Miglioli, Sarubbi, Mosca, Lolli, Rampi, Nicolais, Santagata, Bachelet, Schirru.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’abilitazione all’insegnamento conseguita dai docenti con contratto a tempo indeterminato, in servizio presso la scuola pubblica, ammessi con riserva ai corsi speciali indetti con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 febbraio 2005, n. 21, e con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 18 novembre 2005, n. 85, ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è titolo valido per la partecipazione a tutte le procedure di mobilità professionale previste dalla normativa vigente.
1.198. (nuova formulazione)Centemero.
(Approvato)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. I docenti e il personale ATA che possono avvalersi dei vantaggi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, prima di essere inseriti nella graduatoria di altra provincia sono sottoposti alla verifica della sussistenza dei requisiti da parte delle competenti autorità della provincia di trasferimento, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»
1.201. (Ulteriore nuova formulazione) Goisis, Fedriga.

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. L’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 2004, n. 143, è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella provincia prescelta in occasione dell’aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio 2007-2008 e 2008-2009, di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre provincie dopo l’ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime.
4-ter. Nelle operazioni di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 97 del 2004, convertito, con modificazioni, nella legge n. 143 del 2004, trasformate in graduatorie ad esaurimento dal citato articolo 1, comma 605, lettera c), della legge n. 296 del 2006, da disporre con decorrenza dal 1o settembre 2009 per il biennio scolastico 2009-2010 e 2010-2011, non è consentito modificare la scelta già precedentemente effettuata, in merito all’attribuzione del punteggio per i servizi prestati in relazione ad una o più specifiche graduatorie.
4-quater. A decorrere dall’anno scolastico 2010-2011, non è consentita la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno già stipulato contatto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso.
1.301.Il relatore.
(Approvato)

da orizzontescuola

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