26 settembre 2009 – Lalla da orizzontescuola Ieri 25 settembre 2009
è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 134 “Disposizioni urgenti per garantire la continuita’ del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010” (inizialmente inserito nel Decreto Legge Ronchi è stato stralciato e diventato autonomo), atto necessario affinchè il Ministero emani il decreto ministeriale con le istruzioni operative e il modello di domanda utile a coloro che rientreranno tra i beneficiari del provvedimento. Dunque, Decreto Legge in GU e decreto ministeriale in versione definitiva. Manca la firma del ministro e il modello di domanda, attesi per la prossima settimana. Sintesi del Decreto Legge e del Decreto Ministeriale Il Decreto legge, che dovrà essere convertito entro il 22 novembre p.v. contiene un solo articolo in 4 commi. N.1 ribadisce che “i contratti a tempo determinato, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, non possono in alcun caso trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato e consentire la maturazione di anzianita’ utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo” Ricordiamo che il CCNL 2006 2009 contiene all’art. 40 per i docenti e 60 per il personale ata prevede: “3. Il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato per effetto di specifiche disposizioni normative.” n. 2 contiene la norma di maggiore interesse per il provvedimento salva precari: “l’amministrazione scolastica assegna le supplenze per assenza temporanea dei titolari, con precedenza assoluta ed a prescindere dall’inserimento nelle graduatorie di istituto, al personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento previste dall’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ed al personale ATA inserito nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 554 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, gia’ destinatario di contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attivita’ didattiche, nell’anno scolastico 2008-2009, che non abbia potuto stipulare per l’anno scolastico 2009-2010 la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili, non sia destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non risulti collocato a riposo.” Il decreto ministeriale nella versione definitiva ha chiarito meglio i destinatari del provvedimento e le condizioni per usfruirne. il n. 3 riguarda i progetti regionali, della durata di 3 mesi (prorogabili fino a 8), destinati a lavoratori precari della scuola che abbiano i requisiti per l’indennità di disoccupazione, ai quali possa essere corrisposta un’indennità di partecipazione a carico delle regioni stesse. il n. 4 assicura l’attribuzione del punteggio di servizio per l’a.s. 2009/10 ai destinatari del provvedimento Il Decreto Legge Di seguito analizziamo invece i punti principali del decreto ministeriale Durata del provvedimento: a.s. 2009/10 Beneficiari: Personale docente e personale Ata inserito rispettivamente nelle Graduatorie ad esaurimento e nelle Graduatorie permanenti già destinatario (da Graduatorie permanenti o da I fascia delle GI per il personale docente, da I o II fascia per il personale Ata) nell’a.s. 2008/09 di contratto a tempo determinato (annuale fino al 31 agosto o al termine delle attività didattiche fino al 30 giugno) * che non abbia potuto stipulare, per le stesse classi di concorso, posti o profili professionali, per l’a.s. 2009/10, la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili, o lo abbia stipulato per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto in assenza di posti interi. * che ha rinunciato, nella provincia di appartenenza, ad uno spezzone, in assenza di disponibilità di posti interi. * che ha rinunciato ad una contratto, anche ad orario intero, dalle province di inclusione in coda Esclusi: * chi ha rinunciato o rinunci per l’a.s. 2009/10 ad un contratto di supplenza, offerto da Graduatorie ad esaurimento o da GI di I fascia, su cattedra o posto intero dalla provincia di inserimento a pettine. * docenti assunti a tempo indeterminato in qualsiasi provincia * collocati a riposo dal 1° settembre 2009 * destinatari di un contratto stipulato da II o III fascia delle graduatorie di istituto nel 2008/09, o da GI di I fascia con contratto di durata inferiore al 30 giugno Modalità: conferimento di supplenze per assenze del personale in servizio, con precedenza assoluta rispetto al personale inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto. La disponibilità vale per tutti gli insegnamenti e i profili professionali per cui si è iscritti nelle graduatorie permanenti/ad esaurimento. Rientrano nella precedenza, secondo l’ordine della graduatoria che si verrà a costituite, anche coloro che hanno diritto ad usufruire del provvedimento per completare l’orario. Il completamento può avvenire solo nell’ambito della provincia in cui è già stato stipulato il contratto su spezzone. Condizioni: il personale docente e ata che si iscrive nelle liste di disponibilità è obbligato ad accettare qualunque proposta di supplenza all’interno delle preferenze espresse, a meno che non si sia già impegnati in altro incarico. Valutazione Punteggio : 12 punti nella stessa classe di concorso, posto di insegnamento o profilo professionale, dell’incarico 2008/09 Scelta della provincia La domanda va indirizzata, a scelta dell’interessato, all’USP della provincia * di inclusione a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento provinciali * di inclusione nelle graduatorie d’istituto 2009/10 * di una delle province aggiuntive qualora si sia stipulato per l’a.s. 2009/10, in tale provincia, un contratto su spezzone (fino al 31 agosto o 30 giugno) al fine di garantire il completamento dell’orario. Rapporto tra liste di disponibilità e Graduatorie di istituto Interessa coloro che danno la propria disponibilità in provincia diversa rispetto a quella in cui si è iscritti per le Graduatorie di istituto (quindi o provincia di appartenenza o provincia di coda su spezzone) In questo caso l’inclusione nelle Graduatorie di istituto è sospesa ai fini delle supplenze brevi finchè si fruisce del provvedimento; si può comunque essere destinatari di eventuali supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche. Scelta dei distretti Devono essere indicati, in ordine di preferenza, i distretti scolastici per cui si dà la disponibilità: * almeno 2 distretti nelle province che ne comprendono fino a 5; * 3 nelle province da 6 a 10; * 4 in quelle da 11 a 16 * 5 negli altri casi. Costituzione elenchi Per le supplenze brevi (fino a 10 giorni) nelle scuole dell’infanzia e primaria la disponibilità è invece prevista per un solo distretto tra quelli scelti Ricevute le domande, l’USP compilerà degli elenchi a carattere provinciale o sub provinciale divisi per tipologia di posto, classe di concorso o profilo professionale. L’elenco sarà stilato secondo l’ordine di graduatoria, cioè in base alla fascia, al punteggio e alle eventuali precedenze possedute nelle rispettive graduatorie ad esaurimento/permanenti. L’elenco di coloro che hanno diritto a completare l’orario nella provincia di inclusione in coda sarà naturalmente subordinato a quello degli inclusi a pettine. N.B. Coloro che sono già impegnati nella scuola di infanzia o primaria in supplenze di durata sino a 10 giorni mantengono il diritto ad essere interpellati per supplenze di durata superiore. Coloro che sono già impegnati in progetti regionali non possono accettare, durante lo svolgimento dei progetti stessi, supplenze temporanee conferite con le procedure di questo provvedimento, salvo diversa previsione delle singolve convenzioni Miur – Regione. Conseguenze rinuncia (immotivata o senza giustificato motivo): * perdita diritto ad essere interpellato per altre proposte secondo le procedure di questo provvedimento * perdita del diritto al punteggio per l’a.s. 2009/10 * perdita del diritto all’indennità di disoccupazione eventualmente percepita Naturalmente il punteggio già maturato e quello eventualmente derivante da contratti stipulati dal regolare scorrimento delle graduatorie di istituto, sarà attribuito. No penalizzazione se si rinuncia alla supplenza, anche in corso, * per incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche * perchè impegnati nei progetti regionali * perchè impegnati in virtù della legittima inclusione nelle graduatorie di istituto. * se impegnato in supplenza conferita da GI, stipulata in provincia diversa, prima di questo provvedimento Applicazione del provvedimento Il provvedimento si applica a partire dalla data di diffusione degli elenchi prioritari. La versione definitiva del decreto ministeriale