La coperta è corta. L’avevamo già sostenuto in un precedente articolo e adesso che il Decreto legge salva precari è stato pubblicato in G.U. e andiamo ad analizzare l’esatto contenuto del decreto ministeriale nella sua versione definitiva ce ne renderemo conto meglio. Innanzitutto i fatti. Analizziamo il decreto ministeriale articolo per articolo, sottolineandone le disposizioni
In primis vengono chiaramente individuati i destinatari del decreto, cioè chi potrà usufruire dei contratti di disponibilità: “Il personale docente, inserito a pieno titolo nelle graduatorie provinciali ad esaurimento e il personale A.T.A, inserito a pieno titolo nelle graduatorie permanenti nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.”
A quali condizioni potrà usufruirne viene chiarito subito dopo: “Tale personale deve aver beneficiato, nell’anno scolastico 2008/2009, di contratto a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche, per effetto dell’inserimento a pieno titolo nelle predette graduatorie o nelle corrispondenti graduatoria di circolo o di istituto di prima fascia per il personale docente, o di prima e seconda fascia per il personale ATA , per le stesse classi di concorso, posti o profili professionali” .
Naturalmente l’altra premessa necessaria sarà quella di essere rimasti a casa: “Deve essersi trovato nella condizione di non poter stipulare, per l’anno scolastico in corso, un contratto per una delle suddette tipologie per carenza di posti disponibili.” Più una piccola precisazione: chi ha preso uno spezzone ha diritto anche ai contratti:” O l’abbia stipulato per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto in assenza di disponibilità di cattedre o posti interi.” Come vi ha diritto coloro che hanno rinunciato a un contratto dalle code delle provincie opzionali: “Rientra fra i beneficiari il personale docente che abbia rinunciato ad un contratto, anche ad orario intero, essendo stato individuato quale avente titolo da una delle graduatoria delle province opzionali aggiuntive in cui è inserito in “coda” a tutte le fasce.”
Andiamo adesso alle dolenti note, chi sono gli esclusi da provvedimento: sono coloro che rinunciano a una supplenza su cattedra da Gae o GI nella provincia d’appartenenza: “Sono esclusi dai benefici coloro che, nell’anno scolastico in corso, rinuncino ad una supplenza conferita per intero orario nell’ambito della graduatoria ad esaurimento nella provincia di appartenenza o dalle correlate graduatorie di circolo o di istituto.”. Restano esclusi anche, ma è naturale, coloro che sono entrati di ruolo o coloro che sono andati in pensione.
Restano anche esclusi, e qui sorge per tanti precari il problema, anche coloro che, pur avendo lavorato nell’anno scorso, non hanno avuto incarico fino al 30 giugno.
Naturalmente, siccome la coperta è corta, i precari di serie A, cioè i quarantenni e i cinquantenni, avranno la naturale precedenza su tutti gli altri: “Al personale che ha titolo a fruire dei benefici di cui al presente decreto sono conferite dai dirigenti scolastici le supplenze per assenze del personale in servizio, con precedenza assoluta rispetto al personale inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto.”
Sarà riconosciuto il punteggio per la medesima classe di concorso sulla quale si è lavoraato l’anno precedente: “Il personale docente ha diritto al riconoscimento della valutazione dell’intero anno di servizio ai soli fini dell’attribuzione del punteggio -nelle graduatorie ad esaurimento previste dall’art. 1, comma 605, lett. C della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Parimenti il personale A.T.A inserito nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nonché nelle graduatorie provinciali a esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n.75 e n. 35 del 24 marzo-2004, ha diritto all’attribuzione del punteggio per l’intero anno scolastico da utilizzare in occasione dell’ aggiornamento delle graduatorie permanenti o per l’inserimento in esse. Il punteggio viene attribuito alla medesima classe di concorso, posto di insegnamento, profilo professionale per il quale l’interessato ha prestato servizio nell’a.s. 2008-2009.”
Il personale in questione ha precedenza assoluta rispetto al personale inserito nelle graduatorie di circolo o di istituto, anche in caso di completamento di orario, “per le supplenze conferite dai dirigenti scolastici per assenza del personale in servizio nella scuola per tutti gli insegnamenti o i profili professionali per i quali è iscritto, rispettivamente, nelle graduatorie ad esaurimento per quanto riguarda i docenti e nelle graduatorie permanenti e ad esaurimento per quanto riguarda il personale A.T.A.”
Ai precari di serie A non rimane dunque che presentare apposita istanza, dichiarandosi disponibili e indirizzarla all’Usp di competenza. La scelta delle sedi deve essere effettuata per distretti scegliendo: -almeno 2 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti compreso da 2 a 5; -almeno 3 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti compreso da 6 a 10; – almeno 4 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti compreso da 11 a 16; – almeno 5 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti superiore a 16.”
Per le supplenze brevi, sino a 10 giorni, nelle scuole dell’infanzia e primaria, disciplinate dall’art.5, comma 6 e dall’art. 7, comma 7 del Regolamento sul conferimento delle supplenze adottato con D.M. 131/07, può essere indicato 1 solo distretto nell’ambito di quelli prescelti.
Si creeranno così elenchi a carattere provinciale divisi “per tipologia di posto, classe di concorso o profilo professionale, ordinati in rigoroso ordine di graduatoria, secondo, la posizione di fascia, i punteggi e le eventuali precedenze possedute dai docenti nella graduatoria ad esaurimento di appartenenza ovvero, dal personale A.T.A., nelle graduatorie permanenti – e in subordine in quelle ad esaurimento – citate all’art.1.”
Coloro che sono già impegnati nella scuola dell’infanzia o primaria in supplenze di durata sino a 10 giorni, disciplinate dall’art.5, comma 6 e dall’art. 7, comma 7 del Regolamento sul conferimento delle supplenze adottato con D.M. 131/07, mantengono il diritto ad essere interpellati per supplenze di durata superiore.
Attenzione al fatto che “coloro che sono impegnati in progetti attivati ai sensi di specifiche Convenzioni stipulate con le Regioni non possono accettare, durante lo svolgimento dei progetti stessi, supplenze temporanee con le procedure di cui al presente decreto, salvo diversa previsione delle singole Convenzioni.” Così si lascia in qualche modo spazio ai precari più giovani di lavorare con progetti di vario tipo, cui i precari di serie A non possono accedere.
Infine cominciano i diktat, ovvero le penalità. Il precario “è obbligato ad accettare qualunque proposta di supplenza, all’interno delle preferenze espresse nella domanda, salvo quella che, ai sensi del precedente articolo, viene offerta in corso di altro contratto.” Chi non accetta, udite, udite, perde la possibilità di altre supplenze secondo il decreto, il punteggio e l’indennità di disoccupazione. Va dunque incontro alla “decadenza dal diritto ad essere interpellato per ulteriori proposte di contratto secondo le procedure di cui al presente decreto, la conseguente perdita del diritto all’attribuzione del punteggio relativo all’anno scolastico, salvo il diritto all’attribuzione di quello maturato in ragione del servizio effettivamente svolto, nonché la perdita del diritto a percepire l’indennità di disoccupazione di cui all’art. 1 quinquies del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, eventualmente percepita.”
Giungiamo infine alle possibilità di rinunciare al contratto senza penalizzazione: si può per un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche, se si lavora con progetti regionali, se, e questo è un punto importantissimo di cui tanti chiedevano, se si è impegnati nell’espletamento di supplenza temporanea conferita in virtù di legittima inclusione nelle graduatorie di circolo o di istituto. o se si è impegnati in supplenza conferita da GI, stipulata in provincia diversa, prima di questo provvedimento. Nei prossimi giorni il Ministero dell’Istruzione dovrà fornire indicazioni alle scuole per rendere concretamente applicabile il provvedimento.
Insomma, a nostro parere, si è voluto far uscire il rpecariato storico dalla porta per farlo rientrare dalla finestra, dandogli in itinere quello che avrebbe ottenuto con la disoccupazione e garantendogli una sicura precedenza nel conferimento delle supplenze, precedenza che avrebbe, per logica, comunque avuto per posizione di graduatoria. I miei amici precari storici nelle GI sono terzi, quarti, decimi, insomma in posizione utile per essere chiamati comunque.
Resta il fatto che la coperta è comunque corta e quest’anno tanti precari più giovani stenteranno a lavorare.
Vogliamo però vedere, per una volta, il bicchiere mezzo pieno? Facciamo così, sogniamo un po’: si sono create graduatorie preferenziali, dalle quali attingeranno per le prossime immissioni in ruolo. Insomma i precari storici vengono incanalati verso la stabilizzazione. Speriamo che i posti disponibili per il prossimo anno da 8000 non diventino 4000, se no addio sistemazione e sì a una cassa integrazione tappabuchi a vita. E lo evinciamo da un’aggiunta subdola al Decreto legge che stabilisce che i contratti a tempo determinato “non possono in alcun caso trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato e consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo”.
Meditate, gente, meditate…
SILVANA LA PORTA
da aetnanet