È quanto prevede l’ultima bozza di decreto attuativo del dl Ronchi, in attesa del sì del Quirinale Niente agevolazioni per i precari utilizzati nel 2008/9 Supplenti brevi senza solidarietà di Antimo Di Geronimo da ItaliaOggi, 22.9.2009
I precari che hanno lavorato nel 2008/2009 con le supplenze brevi non potranno fruire delle agevolazioni previste dal decreto sui contratti di solidarietà. Ciò vale anche per coloro che hanno lavorato tutto l’anno per sostituire una docente in maternità oppure un collega malato. Per avere diritto alle agevolazioni è necessario, infatti, che l’incarico sia stato conferito per una supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche oppure per una supplenza annuale. Lo prevede l’ultima bozza del decreto Gelimini che dovrebbe essere emanato prossimamente dal dicastero di viale Trastevere e che non lascia scampo per i precari con supplenze brevi. A frenare le note operative, la mancata firma da parte del presidente della repubblica, Giorgio Napolitano, del decreto legge Ronchi, nel quale è inserita la norma principe sui contratti di disponbilità. Firma indispensabile per la promulgazione dell’atto e per la sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale. I ritardi sarebbero imputabili alle verifiche di compatibilità e costituzionalità del Quirinale proprio sulla norma dell’istruzione. Che però, stando ai rumors di viale Trastevere, dovrebbe essere stata promossa.
La bozza chiarisce che non ha importanza se l’incarico sia stato conferito dall’ufficio scolastico provinciale oppure dal dirigente scolastico. Ciò che conta è la tipologia della supplenza. Se si tratta di un contratto unico che sia stato concluso con il termine finale del 30 giugno o del 31 agosto va bene. Altrimenti no. Per distinguere se il contratto dell’anno precedente va bene oppure no, dunque, gli elementi da considerare sono essenzialmente 2: l’unicità del contratto e il termine finale. Se si tratta di un contratto che reca il termine del 30 giugno vuol dire che è un incarico di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche. Se il contratto reca il termine del 31 agosto, allora si tratta di un incarico di supplenza annuale. Se invece si tratta di più contratti, rinnovati e proporgati di volta in volta, allora vuol dire che si tratta di incarichi di supplenza temporanea. E in quel caso non danno titolo ad accedere alle agevolazioni. Fermo restando che i contratti fino al 30 giugno e fino al 31 agosto possono essere stati stipulati anche dopo che l’interessato abbia già fruito di incarichi di supplenze brevi. Per esempio, un docente che abbia prestato prima servizio con incarichi di un mese o per pochi giorni che, dopo tali incarichi, ne riceva uno fino al 30 giugno o fino al 31 agosto. La cosa importante, insomma, è che nell’anno precedente abbia ottenuto un contratto fino al 30 giugno oppure fino al 31 agosto. Ciò indipendentemente da quanto che sia successo prima dalla data di conclusione del contratto. Che può essere avvenuta anche nel mese di dicembre. Ciò che conta, infatti è il termine finale.
Quanto alla fonte normativa di riferimento essa è l’articolo 1 del decreto 131/2007, che descrive puntualmente la casistica degli incarichi di supplenza. La bozza di decreto prevede anche una serie di eccezioni che consentiranno di ampliare la platea dei beneficiari, inizialmente ristretta solo a coloro che non avessero rinunciato a qualsiasi tipo di incarico offerto loro nell’anno in corso. E così potranno fruire dei benefici (che consistono nel punteggio di un intero anno di servizio e una precedenza per le supplenze brevi) anche coloro che hanno rinunciato a una supplenza (anche annuale) alla quale avrebbero avuto titolo tramite lo scorrimento delle code delle graduatorie a esaurimento. E cioè gli elenchi aggiuntivi che sono stati costituiti in calce alle graduatorie provinciali per favorire gli aspiranti docenti disposti ad emigrare. Un’ulteriore eccezione sarà fatta in favore dei docenti che abbiano ritenuto di rinunciare ad un incarico per uno spezzone. Anche se tale incarico sia stato proposto nella provincia dove l’interessato è incluso a pieno titolo (dunque non in coda). La precedenza nel conferimento delle supplenze brevi sarà attribuita, però, anche a coloro che, pur avendo accettato lo spezzone, abbiano titolo al completamento. E qui la faccenda si complica. Nel provvedimento il diritto al completamento è collocato immediatamente dopo l’enunciazione del diritto di precedenza per chi non abbia trovato nulla il giorno delle convocazioni. E quindi il rischio è quello di ingenerare conflitti per gli eventuali contrasti normativi che dovessero nascere in sede di applicazione tra il diritto al completamento (che in quanto previsto dal contratto ha valore prioritario) e il decreto che, per quanto fonte secondaria, è pur sempre soggetta alla priorità del contratto.