Nel pomeriggio di ieri, martedì 15 settembre, si è svolto un ulteriore incontro al MIUR in merito alle disposizioni attuative del decreto-legge approvato il 9 settembre scorso dal consiglio dei ministri. Il decreto a tutt’oggi non risulta ancora essere stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, per cui l’incontro ha avuto un carattere interlocutorio onde predisporre un pacchetto applicativo definito e possibile di immediata applicazione una volta pubblicato in Gazzetta il detto decreto. In risposta ad apposito quesito della F.G.U. si è appreso, a conferma di quanto da noi sempre sostenuto, che l’intera operazione “salva precari” a sostegno dell’occupazione del personale rimasto senza contratto nel corrente anno scolastico è a costo zero per lo Stato: non esiste infatti alcuna previsione di spesa, salvo le risorse dedicate dalle Regioni interessate alla realizzazione dei progetti. Facendo seguito alle ostinate proteste della F.G.U., l’Amministrazione ha rinunciato alla pretesa che gli interessati ad entrare nelle liste di disponibilità preferenziali coprano l’intero territorio provinciale, proponendo che si debbano richiedere obbligatoriamente almeno 2 distretti nelle province che ne comprendono fino a 5; 3 nelle province da 6 a 10; 4 in quelle da 11 a 15 e 5 negli altri casi. Relativamente alle supplenze brevissime (fino a 10 giorni) nelle scuole dell’infanzia e primaria la disponibilità è invece prevista per un solo distretto. La nostra delegazione, pur apprezzando lo sforzo compiuto dal MIUR, ritiene estremamente ancora penalizzante tale copertura, che potrebbe trovare una giustificazione solo nelle grandi città suddivise in più distretti sub-comunali, ma non in quelle realtà geografiche – la stragrande maggioranza del territorio nazionale – in cui un distretto comprende svariati comuni spesso distanti decine di chilometri l’uno dall’altro. Per compenetrare le esigenze amministrative delle istituzioni scolastiche (semplificazione delle procedure, dei costi e dei tempi d’interpello in presenza di meno aspiranti, maggiore facilità nell’individuazione degli aventi diritto alla precedenza) con quelle dei diretti interessati che non possono essere penalizzati da scelte di copertura molto ampie, la F.G.U. si è dichiarata favorevole a prendere in considerazione le scelte operate dagli interessati mediante la presentazione del Mod. B, oppure ad individuare un numero limitato d’istituzioni scolastiche. Il MIUR ha ritenuto tuttavia inaccettabile tale proposta, in quanto contraria alle finalità ed allo spirito che il decreto si prefigge. E’ stata invece del tutto accolta la proposta della F.G.U. formulata fin dal primo incontro di riconoscere il diritto alla precedenza anche agli inseriti nelle graduatorie ad esaurimento o permanenti che abbiano insegnato l’anno scorso su contratto annuale o al termine delle attività didattiche su incarichi conferiti dai dirigenti scolastici, anche relativamente a spezzoni di cattedra. Nel prosieguo del confronto si sono affrontati alcuni nodi emersi durante il precedente incontro. Nella domanda di inserimento nelle liste di disponibilità dovrà essere indicata la classe di concorso o posto al quale attribuire il punteggio spettante. La domanda potrà essere presentata a scelta nella provincia in cui si è a pieno titolo, in quella in cui si è inseriti nelle graduatorie d’istituto oppure, se già destinatari di contratto, in una provincia in cui si è inseriti in coda. Mentre nelle prime 2 si occuperà la posizione “a pettine” spettante, nell’ultima si rispetterà la posizione in coda, che è subordinata rispetto a chi vi è inserito a pieno titolo. La rinuncia a cattedra per il 2009/10 nella classe di concorso o tipologia di posto in cui si è maturato nel 2008/09 il diritto ad entrare nelle liste di disponibilità della provincia d’inserimento a pieno titolo fa perdere il diritto ad entrare nell’apposita lista. Tale diritto non si perde se l’anno scorso si insegnava su cattedra e quest’ anno al proprio turno di nomina si è rinunciato a spezzoni in assenza di cattedre. La precedenza nel conferimento delle supplenze temporanee riguarda tutte le classi di concorso per le quali si ha titolo, anche relativamente al completamento o all’elevazione del numero di ore mediante spezzoni ai sensi del CCNL (art. 40), mentre il punteggio, pur in assenza di contratti relativi al corrente anno scolastico, va attribuito esclusivamente alla classe di concorso che ha dato il diritto all inserimento nelle suddette liste. La disoccupazione (6 mesi al 60%, 2 mesi al 50% ed eventualmente altri 4 mesi al 40% per gli ultracinquantenni) riparte ex novo automaticamente dopo ogni periodo in cui c’è stata una supplenza. 16.09.2009