L’atto di indirizzo per l’attuazione del regolamento di riordino del primo ciclo, emanato pochi giorni fa, contiene, tra l’altro, indicazioni e criteri per realizzare la nuova scuola primaria del docente unico di riferimento.
Si precisa che “L’insegnante unico/prevalente è ‘figura di riferimento’ che – nell’esercizio di una responsabilità condivisa – assume un ruolo di coordinamento della relazione educativa nei riguardi del singolo alunno e della classe nel suo insieme, nei rapporti con le famiglie, nell’assunzione dell’impegno di istruzione ed educazione“.
In proposito, l’atto recita testualmente: “Tutti i modelli orario (24, 27, 30, 40 ore) confluiscono in un progetto pedagogico in cui la diversa consistenza oraria si integra in un piano formativo unitario con comuni traguardi di competenze da raggiungere. Il modello del docente unico/prevalente viene indicato come modello da privilegiare nell’ambito delle possibili articolazioni del tempo scuola.
La formulazione appare non troppo chiara: il modello vale per tutte le articolazioni orarie, compresa quella a 40 ore settimanali del tempo pieno o no?
È vero che in altra parte si afferma che il modello del docente unico non è prescrittivo e che viene lasciata “autonomia alle scuole per strutturare orari e assetti didattico-organizzativi, nell’ambito dell’organico assegnato, secondo la propria programmazione e valutazione”, ma, autonomia o meno, la domanda resta comunque: il modello del docente unico vale anche per il tempo pieno?
Come si capisce, per le conseguenze sul piano organizzativo, non si tratta di una domanda oziosa. La risposta, però, non viene dall’atto di indirizzo ma dal regolamento vero e proprio (dpr 89/2009) che per la scuola primaria prevede due modelli organizzativi distinti:
Il tempo scuola della primaria “è svolto (…) secondo il modello dell’insegnante unico che supera il precedente assetto del modulo e delle compresenze, e secondo le differenti articolazioni dell’orario scolastico settimanale a 24, 27, e sino a 30 ore”.
Questo modello del docente unico, come si vede, si applica solo agli orari da 24 a 30 ore settimanali. Il regolamento inoltre aggiunge: “è previsto altresì il modello delle 40 ore, corrispondente al tempo pieno”