Diverso trattamento per le ore aggiuntive alle 18: bisogna distinguere tra “istituzionali” e “accessorie”. Pubblichiamo l’informativa INPDAP n. 8 e 32, la Nota della Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze di Napoli , la Nota MEF n. 87/09
Se le ore eccedenti sono in esecuzione di un preciso obbligo istituzionale con carattere fisso e continuativo, inclusi i mesi estivi, (cattedre in organico fino a max 21 ore, ad es. (ad esempio quelle di Scienze naturali, Chimica e Geografia, Disegno e Storia dell’Arte dei licei artistici) il relativo compenso deve essere valutato ai fini dell’indennità di buonuscita e considerato nella retribuzione fondamentale utilie per la determinazione della quota di pensione.
Qualora invece le ore eccedenti siano corrisposte ad altro titolo (sostituzione docenti assenti, attività aggiuntive d’insegnamento per il miglioramento dell’offerta formativa o legate a specifici progetti didattici, attività di approfondimento negli istituti professionali, insegnamento in classi collaterali per ore disponibili per tutto l’anno scolastico) la retribuzione va inclusa tra le indennità accessorie.