ART. 16 (Modifiche all’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 –Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2007 (causa C. 307/05) 1. All’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente: “15. I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, non possono in alcun caso trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato e consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo.” 2. Limitatamente all’anno scolastico 2009-2010 ed in deroga alle disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999, n. 124 e nei regolamenti attuativi relativi al conferimento delle supplenze al personale docente e al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, le Amministrazioni scolastiche assegnano le supplenze per assenza temporanea dei titolari, con precedenza assoluta ed a prescindere dall’inserimento nelle graduatorie di istituto, al personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento previste dall’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed al personale inserito nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, già destinatario di contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche, nell’anno scolastico 2008-2009, che non abbia potuto stipulare per l’anno scolastico 2009-2010 la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili, non sia destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non risulti collocato a riposo. 3. Le Amministrazioni scolastiche possono promuovere, in collaborazione con le Regioni, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedano attività di carattere straordinario, anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo dell’istruzione, da realizzarsi prioritariamente mediante l’utilizzo dei lavoratori precari della scuola di cui al comma 2 percettori dell’indennità di disoccupazione. 4. Al personale di cui al comma precedente è riconosciuta la valutazione dell’intero anno di servizio ai soli fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento previste dall’articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Ci auguriamo che l’approvazione definitiva, con la pubblicazione in G. U., sia disposta in questa settimana.
In sintesi prevede:
1. non appena approvato in via definitiva, tutti i precari, docenti e ATA destinatari di un contratto a tempo determinato, per lo scorso anno scolastico, almeno fino al 30 giugno, dovranno presentare domanda all’USP di inclusione in graduatoria ad esaurimento o permanente per il personale ATA, per richiedere l’inclusione in un elenco per il conferimento delle supplenze in via prioritaria.
2. nella domanda dovranno indicare tutte le classi di concorso o i profili di inclusione in graduatoria e i distretti scolastici nei quali possono essere nominati. Quindi si prescinde dalle 20 o 10 scuole scelte nel modello “B”.
3. saranno obbligati ad accettare supplenze in tutte le classi di concorso o profilo di inclusione in graduatoria.
(art. 5 comma 2)
4. avranno riconosciuto il punteggio a prescindere dal servizio prestato;
5. riceveranno una indennità di “ disponibilità” pari circa all’80% dello stipendio intero, comprensiva dell’indennità di D.S. ordinaria e i fondi delle regioni, per i periodi invece nei quali prestano servizio, l’ intero stipendio .
Molti punti restano ancora da chiarire nell’incontro di domani, 15 settembre, con le organizzazioni sindacali.
A nostro avviso chi ha ottenuto una supplenza annuale dai presidi per spezzoni fino a 6 ore o dopo il 31 dicembre ad orario intero, rientra nel decreto, perché è modificata solo la competenza non la natura della nomina.
Per chi invece è incluso in graduatoria in più classi di concorso o più profili, deve essere specificato che il punteggio va valutato per intero nella classe di servizio dello scorso anno scolastico.
Deve essere opportunamente chiarito anche che il servizio è obbligatorio nel distretto di residenza o di domicilio ed eventualmente nel distretto di servizio dello scorso anno scolastico.
Così non è specificato se i colleghi che nel frattempo hanno accettato un contratto dall’USP su uno spezzone, possono optare per il contratto di disponibilità almeno parziale per l’orario mancante, oppure possono completare con priorità rispetto agli inclusi negli elenchi.
Chi ha ottenuto per lo scorso anno contratti annuali in altre province o altre regioni e in occasione dell’aggiornamento ha cambiato provincia per l’inclusione in graduatoria di istituto, non è specificato se può fare valere il requisito nella provincia di nuova inclusione.
Certo si tratta di un palliativo, di un pannicello caldo che non risolve i problemi della scuola pubblica. Una toppa messa troppo tardi che tenta di coprire un buco enorme e che trasferisce i danni solo più in basso.
La Campania è la regione più colpita in assoluto. Alla fine della fiera noi prevediamo che gli interessati, docenti e ATA, saranno almeno 5 mila, quasi la metà di quelli stimati in totale dal ministro.
Per questo, per non creare surrettizie gabbie salariali, pure ventilate, chiederemo che le indennità spettanti siano unificate in tutto il Paese, a prescindere dai fondi regionali.
Intanto continuiamo ad aderire e sostenere tutte le iniziative di protesta dei precari della scuola ed a richiedere:
· l’ abolizione d tutti i tagli;
· immissione in ruolo di docenti ed ATA su tutti i posti liberi e disponibili , come previsto dalla legge finanziaria 2007.