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Completamento orario per i supplenti: disposizioni per il Veneto

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2009 – Lalla da orizzontescuola
Uno dei nodi della gestione delle supplenze è quello dell’accettazione di spezzoni orario, data la normativa spesso lacunosa e restrittiva. Il Veneto ha modificato il Regolamento delle supplenze, sarà possibile completare uno spezzone scelto anche in presenza di cattedra intera.

Sia il Regolamento delle supplenze (art. 4 del dm 131/07) che il CCNL 2006/09 (art. 40) contemplano la possibilità, per il docente cui viene conferita una supplenza ad orario non intera, di completare l’orario.

Le Istruzioni operative emanate dal Ministero il 25 agosto 2009 affrontano solo in parte il problema, poichè affermano:

“Nella medesima provincia è ammessa, altresì, esclusivamente prima della stipula del contratto, la rinuncia ad una proposta di assunzione per orario non intero per l’accettazione di supplenza fino al termine delle attività didattiche per orario intero per il medesimo o diverso insegnamento”

Nulla viene detto per quanto riguarda il diritto al completamento, per il quale quindi si rimanda alla normativa in vigore, la quale affronta solo il caso in cui sia stato accettato un posto ad orario non intero in caso di assenza di posti interi

L’USR Veneto ha invece disciplinato il caso del completamento orario per il docente che ha accettato uno spezzone pur in presenza di posti interi, come indicato nella circolare regionale di Istruzioni operative per le supplenze Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III / 8433/C7

“Coloro che hanno accettato una supplenza ad orario ridotto per mancanza di posti interi , oltre ad essere riconvocati in caso di successive disponibilità di posti durata annuale, come
previsto dal citato art. 3, comma 5, hanno diritto al completamento sia da graduatorie ad esaurimento che da graduatorie d’istituto per la stessa ed altre classi di concorso.
Gli aspiranti che, pur in presenza di posti interi, hanno scelto di stipulare un contratto ad orario ridotto, hanno titolo a completare l’orario, per la medesima classe di concorso,
unicamente da graduatorie d’istituto .
Conservano comunque titolo a completare l’orario, sia da graduatorie ad esaurimento che da graduatorie d’istituto, in presenza di disponibilità relative ad altre classi di concorso.
Il completamento d’orario, per tali aspiranti, cioè per coloro che hanno scelto uno spezzone pur essendo disponibili anche posti interi, non può comunque avvenire frazionando le cattedre ma solo in presenza di spezzoni disponibili. ”

Pertanto, mentre in Veneto sarà possibile accettare uno spezzone orario pur in presenza di posti interi e poi avere diritto al completamento con spezzoni conferiti da graduatorie di istituto, nelle altre regioni ciò non è ancora possibile.

Questo significa che sempre più la gestione delle supplenze è affidata alla contrattazione regionale, che determina regole diverse a seconda della forza sindacale.

Il Regolamento delle supplenze

Le Istruzioni operative del Ministero

La circolare del Veneto

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