1. DOCENTI
Il nuovo regolamento per le supplenze dei docenti (DM 13 giugno 2007) ha introdotto sostanziali novità sulle regole e le procedure di convocazione e assunzione del personale a tempo determinato: proviamo in queste pagine a fare una sintesi delle questioni principali. Non pretendiamo di essere esaustivi in questa sede, anche perché la materia che regola le supplenze è piuttosto complessa; ti consigliamo, perciò, per questioni che non ti fossero chiare di rivolgerti alle sedi territoriali della FLC Cgil.
Graduatorie e modalità di convocazione
Per il conferimento delle supplenze annuali (31/0 e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche (30/06) a cura degli USP e delle “scuole polo”, si utilizzano le graduatorie ad esaurimento.
Le date e le disponibilità per il conferimento di tali supplenze vengono pubblicate all’albo e sul sito informatico di ciascun USP e, di solito, ne viene data comunicazione anche tramite la stampa locale.
Hanno titolo a conseguire la supplenza gli aspiranti, utilmente collocati in graduatoria, presenti alla convocazione, personalmente o tramite persona munita di specifica delega, e gli aspiranti che abbiano fatto pervenire, nei tempi previsti, delega preventiva di accettazione al dirigente responsabile delle operazioni in questione.
L’accettazione in forma scritta e priva di riserve, da parte degli aspiranti a supplenza, della rispettiva proposta di assunzione rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento.
Le disponibilità successive che si vengono a determinare sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze: prima, nei riguardi degli aspiranti che abbiano titolo al completamento d’orario con i possibili frazionamenti d’orario; e, poi, nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non hanno ricevuto proposte di assunzione.
Coloro che hanno rinunciato a una proposta di assunzione, non hanno più titolo a ricevere ulteriori proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte nella medesima graduatoria.
Possibilità di lasciare una supplenza per un’altra nella medesima provincia
Durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni e, esclusivamente, prima della stipula dei relativi contratti (1° settembre):
• è possibile la rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche (30/06) per l’accettarne una successiva di supplenza annuale (31/ per il medesimo o diverso insegnamento;
• è possibile lasciare uno spezzone per accettare un posto intero per il medesimo o diverso insegnamento (evitando in questo modo la complicazione del completamento);
• è possibile lasciare una supplenza su sostegno per una su posto comune, salvo per coloro che sono vincolati al sostegno avendo conseguito l’abilitazione/specializzazione con il DM 21/05.
Questioni relative alle province aggiuntive
Da questo anno scolastico, come è noto, gli aspiranti hanno potuto indicare anche 3 province aggiuntive nelle quali sono inseriti in coda.
Qualora si accetti una supplenza in una delle province di inclusione non sarà più possibile optare per le altre, neppure nel caso di supplenza di miglior favore. L’accettazione di una proposta di contratto sarà segnalata alle altre province in maniera automatica attraverso il sistema informativo del Miur.
E’ prevista una specifica deroga per le province colpite dal sisma in Abruzzo.
Completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro
L’aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero o a orario ridotto, conserva titolo, a seconda delle posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo (25 ore per infanzia, 24 ore per primaria, 18 ore per secondaria). Il completamento dell’orario può essere raggiunto anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità; va salvaguardata in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.
Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo: non è possibile quindi abbinare ore di un ordine di scuola con ore di altro ordine; fa eccezione la scuola secondaria – di primo e secondo grado – dove il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi sia con ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore di altre classi di concorso ma con il limite massimo di tre sedi scolastiche in due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali.
Nessun vincolo esiste invece per lo svolgimento di diverse tipologie di lavoro nella scuola in periodi non contemporanei.
Sanzioni per mancata accettazione, perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro
La rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita del diritto di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento; non comporta invece alcuna conseguenza per gli altri insegnamenti e per le supplenze attribuite sulla base delle graduatorie d’istituto.
La mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione comporta la perdita del diritto di conseguire supplenze, sulla base sia delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento.
L’abbandono del servizio comporta la perdita del diritto di conseguire supplenze, sulla base sia delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
Tali sanzioni non si applicano o vengono revocate ove i comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.
Ulteriori indicazioni
1. In occasione delle procedure di “individuazione” il personale supplente può chiedere la stipula di un rapporto di lavoro part-time (art. 44 c.8 e 58 del CCNL 200672009) scegliendo uno spezzone orario o il frazionamento di un posto intero.
2. La priorità nella scelta della sede (L 104 Art. 21 e 33- portatore di handicap o genitore, coniuge, figlio di portatore di handicap) si attiva solo per i posti ai quali si ha diritto (come durata e quantità di ore): se si è in posizione utile per un posto al 30/6 non si può scegliere prioritariamente tra quelli al 31/8 e così via;
3. La priorità prevista dall’Art. 33 comma 5 e 7 (assistenza a familiare) opera solo per le scuole del comune di residenza del familiare da assistere e, solo nel caso qui non vi siano posti, per le scuole di un comune viciniore ma all’interno della provincia di residenza della persona da assistere e quindi, solo se la provincia di inclusione nella graduatoria coincide con quella di residenza della persona da.
4. Si conferma la priorità di nomina (quindi l’obbligo) su posto di sostegno per coloro che hanno conseguito la specializzazione con i corsi DM 21/05 e per coloro che, in possesso della specializzazione, hanno conseguito l’abilitazione con i medesimi corsi. Tuttavia resta salva la possibilità di optare, anche successivamente, per un posto comune con termine al 31 agosto in luogo di posto di sostegno retribuito fino al 30 giugno.
5. Supplenze su sostegno da graduatorie d’istituto: una volta esauriti gli elenchi provinciali le nomine su sostegno saranno effettuate dalle graduatorie d’istituto.
2. PERSONALE ATA
Per il personale ATA valgono le stesse regole previste per i docenti per le parti compatibili (possibilità di utilizzare la delega, diritto al part-time, completamento di orario, priorità nella scelta della sede, ecc.).
Per quanto riguarda le sanzioni anche quest’anno dovrebbe essere previsto che le stesse non vengano applicate in considerazione dell’inadeguatezza del regolamento che risale al 2000. E infatti la FLC da tempo ne chiede la revisione.
I posti part-time del personale ATA vanno a supplenza temporanea fino al 30/6. Due posti part-time, anche su scuole diverse, si possono accorpare, purché compatibili, per formare posti interi.
Esaurimento graduatorie/elenchi provinciali: nella circolare del Miur si afferma che nel caso di esaurimento degli elenchi/graduatorie provinciali, i Dirigenti Scolastici conferiscono, sui posti liberi, contratti fino al 30/6 senza fare distinzione fra i posti liberi in organico di fatto o di diritto. La FLC Cgil non condivide questa impostazione in quanto in contrasto con quanto previsto dalla Legge 124/99, e ritenuta illegittima da numerose sentenze della magistratura. Presso le nostri sedi è possibile ottenere la consulenza per le richieste di conciliazione rispetto alla durata di tali contratti.
3. ADEMPIMENTI DEL PERSONALE
CHE STIPULA UN CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Il personale supplente (docenti e ata) che ha ricevuto una proposta d’incarico a tempo determinato deve recarsi presso la scuola prescelta per la stipula del contratto entro la data di inizio dello stesso (di solito il 1° settembre). Non essendo più necessario produrre nessuna documentazione di rito in quanto tutte le dichiarazioni sono state già rese (in autocertificazione) in occasione dell’inclusione nelle graduatorie, l’unico adempimento richiesto è la certificazione sanitaria di idoneità all’impiego (non autocertificabile). E’ stato chiarito che tale certificazione deve essere prodotta una sola volta nel periodo di vigenza delle graduatorie, in occasione dell’attribuzione del primo rapporto di lavoro e che la stessa può anche essere rilasciata dal medico di famiglia, viste le difficoltà poste in alcune regioni dalle ASL.
4. DIRITTI DEL PERSONALE SUPPLENTE
Il trattamento economico, i diritti e i doveri dei supplenti, o per essere più rigorosi, dei lavoratori con contratto a tempo determinato, sono regolati dal contratto nazionale di lavoro del comparto scuola statale (CCNL 2006/09).
Quasi tutti gli istituti contrattuali validi per il personale a tempo indeterminato (di ruolo) si applicano anche ai supplenti.
Qui proviamo a fornire un breve elenco dei diritti garantiti dal Ccnl.
Una trattazione più dettagliata è disponibile nel libro “I diritti dei supplenti” edito da Edizioni Conoscenza e disponibile presso le sedi provinciali o direttamente presso la casa editrice (www.edizioniconoscenza.it).
Sullo stesso tema anche: A. Campanari, Permessi, assenze e aspettative del personale della scuola, Edizioni Conoscenza, 2009
FERIE
Artt. 13 e 19 CCNL 2006/2009
a) Personale nuovo assunto 30 giorni lavorativi
b) Personale con almeno tre anni di servizio(*) 32 giorni lavorativi
A)Fruizione-personale-docente
a) Durante i mesi di luglio e agosto;
b) 6 giorni durante il resto dell’anno scolastico, purché senza oneri a carico dell’amministrazione.
B)Fruizione-personale-ATA
a) Durante i mesi di luglio e agosto (almeno 15 gg);
b) Durante il resto dell’anno scolastico compatibilmente con le esigenze di servizio.
Per supplenze inferiori all’anno, il calcolo delle ferie è effettuato in modo proporzionale ai mesi di servizio (le frazioni superiori a 15 gg. sono considerate un mese). In caso di non fruizione (supplenze temporanee e supplenze al 30/6) devono essere pagate alla fine del contratto (il contratto chiarisce che non è obbligatorio fruire delle ferie durante i periodi di sospensione dell’attività didattica ART. 19 C. 2)
(*) Per anno di servizio, in analogia con quanto indicato nel contratto 1999 per definire il secondo anno di incarico annuale, si considerano almeno 180 gg. di servizio a qualsiasi titolo prestato. La norma vale sia per i docenti che per gli ATA.
FESTIVITÀ’
Art. 14 CCNL 2006/2009
Alle ferie si aggiungono 4 giorni di riposo derivanti dalle festività soppresse oltre al Santo patrono se ricadente in giornata lavorativa.
Le 4 giornate spettano per intero a chi ha lavorato l’intero anno scolastico (1/9-31/0 altrimenti una giornata ogni 3 mesi di effettivo servizio.
PERMESSI
Art. 15 e 19 CCNL 2006/2009
• 6 Giorni complessivi all’anno, non retribuiti, per: motivi personali e familiari. Il motivo personale o familiare deve essere documentato, o autocertificato.
• 8 Giorni complessivi all’anno, non retribuiti, per: partecipazione a concorsi ed esami
• 3 giorni retribuiti per lutto all’anno per: coniuge, convivente o di componente la famiglia anagrafica e affini di 1° grado
• 15 giorni retribuiti per matrimonio (nei limiti della nomina)
• 3 giorni retribuiti al mese (anche consecutivi) per assistenza a parenti o affini (fino al III grado) con handicap in situazione di gravità (Art. 33 L. 104/92). Non riducono ferie e tredicesima. I docenti devono utilizzarli possibilmente in giorni diversi.
PERMESSI BREVI
Art. 16 e 19 CCNL 2006/2009
Al personale a T.D. possono essere concessi permessi brevi fino alla metà dell’orario di servizio giornaliero (per i docenti max 2 ore) che dovranno essere recuperati, su richiesta della scuola, entro i due mesi successivi (o entro la scadenza della nomina). Il tetto massimo per anno scolastico è pari all’orario di servizio settimanale (36h ATA, 18, 24 o 25 per i Docenti)
PERMESSI PER FORMAZIONE
Art. 64 CCNL 2006/2009
Gli insegnanti hanno diritto a 5 gg. all’anno per partecipazione (sia come docenti che come discenti) ad attività di formazione in servizio organizzati dall’amministrazione , dalle istituzioni scolastiche o da soggetti accreditati e qualificati (Università, consorzi universitari, Irre, istituti pubblici di ricerca, associazioni professionali).
Gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche hanno diritto a tali permessi per partecipazione ad attività musicali ed artistiche.
Per il personale ATA la formazione è in orario di servizio. Qualora si effettui fuori orario si considera servizio a tutti gli effetti e quindi dà diritto al recupero. Se legata ai profili professionali si deve tener conto anche del tempo occorrente per il raggiungimento della sede.
Nel caso di iniziative di formazione dell’amministrazione il riconoscimento è automatico, nel caso di enti accreditati è necessaria l’ autorizzazione del Dirigente scolastico.
PERMESSI PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI
ART. 4 L. 53/2000 e DM 21/7/2000 N. 278
3 giorni all’anno retribuiti per documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica.
Fino a due anni di congedo non retribuito (ma riscattabile ai fini contributivi) per gravi motivi, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all’articolo 433 del Codice civile anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi (Art. 2 DM 278/00).
PERMESSI PER DIRITTO ALLO STUDIO (150 ORE)
Art. 3 DPR 395/98 – CM 120/2000 – Art. 146 c.1,let. a) p.1 CCNL 2006/2009
Chi può usufruire dei permessi:
il personale docente, educativo e Ata assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato.
In particolare per:
¨ corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di 1° e 2° grado o di un diploma di laurea o titolo equipollente;
¨ corsi per il conseguimento di titoli di studio di qualifica professionale, di attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico, compresi i corsi di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno;
¨ corsi per il conseguimento di titoli di studio in corsi universitari;
¨ corsi per il conseguimento di altro titolo di studio di pari grado a quello già posseduto.
Si ha diritto a 150 ore annue individuali per ciascun dipendente . La quantità di ore da certificare e quelle per studio individuale sono definite nelle contrattazioni regionali. Occorre pertanto, in materia, consultare anche il contratto decentrato regionale.
Il dirigente scolastico, garantisce che siano previste modalità specifiche di articolazione dell’orario di lavoro per facilitare e favorire la partecipazione ad attività di studio e formazione (art. 64 del CCNL 2006/2009).
La domanda è da indirizzare al CSA, per il tramite del capo d’Istituto, entro il 15 novembre di ogni anno.
ALTRI PERMESSI RETRIBUITI PREVISTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE
Art. 15 comma 7 e art. 19 comma 1 CCNL 2006/2009
– Permessi sindacali (Dpcm 770/94, CCNQ 7/8/98, L 300/70)
– Congedo alle armi per esigenze temporanee (Art. 38 DPR 3/57 art. 26 L. 118/71)
– Invalidi (Art. 13 L 638/83)
– Donazioni di sangue o plasma (art. 1 L.584/67)
– Testimonianza in processi (Art. 348 cpp e art. 255 Cpc)
– Giudice popolare (L.74/7
– Permessi per amministratori locali (Art. 38 e 52 CCNL 2006/2009 – D.lgs 267/2000 Art. 68 D.lgs 165/2001)
– Candidatura elezioni europee (Art. 52 L. 18/79)
– Funzioni elettorali (art. 11 l. 53/90)
– Volontari della protezione civile (art. 10 dpr 613/94)
– Volontari dei vigili del fuoco (art. 14 l. 996/70)
– Volontari croce rossa (art. 36 rd 484/39)
– Commissione tributaria (art 8 rd 1516/37)
ASSENZE PER MALATTIA
Art. 17 e 19 CCNL 2006/2009
Con supplenza dell’USP o equiparata : 9 mesi in un triennio scolastico di cui, per ogni anno scolastico, il primo mese al 100 %, il secondo e terzo mese al 50 %, i successivi senza retribuzione ma con conservazione del posto
Con supplenza temporanea da parte del Capo d’istituto: 30 giorni ad anno scolastico con retribuzione al 50%
In caso di gravi patologie si applica la stessa normativa prevista per il personale a tempo determinato e pertanto le assenze dovute a terapie invalidanti o ricoveri o posti ricoveri(salva vita) per gravi patologie sono escluse dal calcolo del periodo di assenza e sono retribuite al 100%.
CONGEDI STRAORDINARI E INDENNITA’ A FAMILIARI DI HANDICAPPATI
Art. 80 L. 338/2000- Art. 42 TU 151/2001 e successive modificazioni
La legge n. 388 del 23/12/2000, all’art. 80 comma 2, ha integrato la legge n. 53/2000 (legge sui congedi parentali) aggiungendo dopo l’art. 4 comma 4 un ulteriore articolo 4-bis ripreso dal TU 151/2001 all’art. 42. Con tale norma viene riconosciuta la possibilità ai genitori (alternativamente) o, in caso di loro decesso, ai fratelli e sorelle conviventi di soggetti handicappati in situazione di gravità, la possibilità di fruire di “congedi straordinari” per la durata complessiva di 2 anni nell’arco della vita lavorativa. I periodi di congedo sono indennizzati con un trattamento economico pari all’ultima retribuzione e fino ad un massimo di 70 milioni annui per le assenze di durata annuale. Per le assenze di durata inferiore, il massimo indennizzabile è ridotto proporzionalmente.
Si tratta di una grande innovazione introdotta dalla legge finanziaria 2001 a favore dei familiari per l’assistenza all’handicap.
ALTRE ASPETTATIVE
I lavoratori hanno diverse altre possibilità di accedere a periodi di aspettativa per vari motivi. Ve ne sono alcuni che riguardano specificamente il personale della scuola, altri riguardano tutti i lavoratori.
Messa a disposizione del Coni Art. 454 Dlgs 297/94
(docenti di educazione fisica anche a tempodeterminato)
Missioni cattoliche (solo maestri) Legge 2687/28
Mandato parlamentare Art.4 legge 1261/65
Mandato regionale Art. 1 legge 1078/66
Mandato amministrativo Art. 81 D.lgs 267/2000
Coniuge all’estero Legge 26/80, Legge 333/85
Cooperazione in paese in via di sviluppo Legge 49/87
Lavoratori tossicodipendenti inseriti in Dpr 309/90
programma di riabilitazione e loro familiari
Congedo straordinario per dottorato di ricerca Legge 476/84, CM 120/2002
Congedo per borse di perfezionamento, ecc. Legge 398/89, CM 120/2002
Servizio di leva o servizio civile Art. 67 Dpr 3/57
Richiamo alle armi Art. 67 Dpr 3/57
Giudice popolare Legge 74/78
ASSENZE PER MATERNITÀ E PATERNITÀ
Dlgs 151 26/3/2001 e Dlgs 23/4/2003 – Art. 12 e 19 CCNL 2006/2009
Astensione obbligatoria:
2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto, all’interno del periodo di nomina, retribuiti al 100% e validi a tutti gli effetti (la legge consente una gestione flessibile dell’astensione obbligatoria riducendo il periodo prima del parto e aumentando quello dopo; p. es. 1 mese e 4 mesi). Per i periodi fuori nomina, purché entro i 60 giorni dall’ultimo servizio, spetta l’indennità di maternità pari all’80% dell’ultimo stipendio.
La lavoratrice in astensione obbligatoria che riceva una proposta d’incarico, pur non assumendo servizio, è da considerarsi in costanza di nomina e quindi regolarmente retribuita al 100% per tutto il periodo di astensione ricadente nella nomina.
Astensione anticipata (interdizione):
su richiesta della lavoratrice madre all’Ispettorato provinciale del lavoro e previo accertamento medico, può essere disposta l’interdizione anticipata dal lavoro per un determinato periodo o fino all’astensione obbligatoria, per gravi complicanze della gravidanza o quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli della salute della donna o del bambino (art. 17 c.2 e 3 Dlgs 151/2001). Tale periodo è assimilato a tutti gli effetti all’astensione obbligatoria.
Congedo parentale nei primi 8 anni di vita del bambino:
Il congedo parentale (ex astensione facoltativa) è un diritto riconosciuto ad entrambi i genitori i quali ne possono fruire anche contemporaneamente. Essi hanno a disposizione complessivamente 10 mesi, per un massimo di 6 mesi ciascuno. La legge inoltre, con una sorta di azione positiva, incentiva i padri a seguire i loro figli, offrendo loro un “bonus”. Se il padre prende un congedo facoltativo per almeno 3 mesi continuativi, il suo limite personale passa da 6 a 7 mesi.
L’astensione spetta al genitore richiedente anche nel caso in cui l’altro genitore non ne abbia diritto.
Se ne possono avvalere anche i genitori adottivi. Se al momento dell’adozione l’età del bambino è compresa tra i 6 ed i 12 anni, il diritto si esercita nei primi 3 anni dall’ingresso in famiglia; se il bambino ha 12 anni i genitori possono fruire di congedi fino a quando ne compie 15.
Qualora vi sia un solo genitore, tale periodo può essere per lui fino a 10 mesi.
Retribuzione prevista nei casi di astensione facoltativa:
– i primi 30 giorni calcolati complessivamente per entrambi i genitori, sono retribuiti al 100%. Il rimanente periodo (5 mesi), fino a 6 mesi complessivi e fino a 3 anni di età del bambino al 30%. Il periodo eventualmente fruito oltre il 3° anno ed entro l’8°, non dà diritto ad alcuna retribuzione. Fanno eccezione i redditi più bassi (il limite del reddito individuale deve essere inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione). In questo caso è mantenuto il trattamento al 30% anche oltre il 3° anno di età.
– oltre i 30 giorni retribuiti per intero, i periodi di astensione riducono, in proporzione, le ferie e la tredicesima.
Questi permessi sono fruibili anche frazionatamene e i giorni compresi tra un periodo ed il successivo non si computano a condizione che tra un periodo e l’altro ci sia effettiva ripresa del servizio. In caso contrario si computano anche i giorni festivi e non lavorativi compresi tra le due frazioni (art. 12 c. 6 Ccnl 2006/2009).
Chi intende godere di questo diritto ha l’obbligo di farne richiesta con un preavviso di 15 giorni, salvo particolari e comprovate situazioni. In questi casi è sufficiente presentare domanda 48 ore prima.
Congedo in caso di malattia del bambino:
Successivamente al periodo di astensione obbligatoria e fino al compimento del terzo anno di età del bambino la madre o il padre, alternativamente, hanno diritto ad astenersi dal lavoro in caso di malattia del/la figlio/a per tutto il periodo corrispondente. In questo caso 30 giorni lavorativi per ciascun anno di età del bambino, calcolati complessivamente per entrambi i genitori, sono retribuiti al 100%. Oltre i 30 gg. all’anno si ha diritto ad assentarsi ma senza retribuzione. Questi periodi di astensione non sono cumulabili con altre astensioni. Dopo i tre anni e fino al compimento degli otto anni del bambino, è possibile astenersi per 5 giorni l’anno, non retribuiti, in caso di malattia.
I giorni di astensione possono essere anche frazionati.
Riposi giornalieri (ex allattamento):
Entro il primo anno di vita del bambino spetta ai genitori una riduzione di orario per allattamento. In caso di adozione o affidamento, una recente sentenza della Corte Costituzionale (N. 104 del 8/4/2003) e la conseguente circolare INPS n. 91 del 26/5/2003 hanno chiarito che il diritto al riposo spetta non nel primo anno di vita, ma nel primo anno di effettivo ingresso in famiglia. Naturalmente beneficiaria è soprattutto la madre, tuttavia la legge consente che anche il padre ne fruisca, ad esempio, quando la madre non sia lavoratrice dipendente, o quando sia malata o deceduta o semplicemente non se ne avvale come lavoratrice dipendente. Il padre non se ne può avvalere nel caso la madre non lavori affatto o sia casalinga (circ. Inpdap N. 24 del 29/5/2000 punto 6.1.2).
Le riduzioni di orario sono di 2 ore al giorno se l’orario di lavoro è di 6 ore e oltre; di 1 ora al giorno se il tempo di lavoro quotidiano è inferiore a 6 ore .
In caso di parti plurimi la riduzione di orario è raddoppiata e c’è la possibilità che le ore aggiuntive siano attribuite al padre in modo autonomo dalla madre.
Queste riduzioni di orario, dette anche riposi, sono retribuite al 100%.
ASPETTATIVA PER MOTIVI FAMILIARI O PERSONALI E DI STUDIO
Art. 18 e 19 CCNL 2006/2009
L’aspettativa per motivi di famiglia, prevista dall’art. 69 e 70 del Dpr 3/57, è stata estesa anche per motivi personali, di studio e di ricerca, tra i quali rientrano tutti i miglioramenti della preparazione professionale del lavoratore, anche (e non solo) in relazione all’attività scolastica (CM 301/96).
Chi può usufruire dell’aspettativa
il personale docente, educativo e Ata assunto con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato
Il periodo in aspettativa non è retribuito e non vale per l’anzianità di carrieram (quindi neanche come punteggio).
Ai sensi dell’art. 5 del Dlgs n. 564 del 16.9.96 i periodi di aspettativa familiari successivi al 31.12.96, fino ad un massimo di 3 anni, sono riscattabili, ai fini pensionistici.
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE
E’ un sostegno economico ed un diritto per tutti i lavoratori per i periodi di non occupazione.
Indennità di disoccupazione con requisiti ordinari
Termini di presentazione della domanda:
La domanda va presentata alla sede INPS della propria città, anche tramite la sede circoscrizionale per l’impiego, entro il 68° giorno dal licenziamento. NB: è bene però presentarla subito, poiché l’indennità decorre:
dall’8° giorno dal licenziamento, se la domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni.
dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda negli altri casi.
Requisiti per la disoccupazione ordinaria:
Almeno una settimana di contributi versati o dovuti che risalgono a 2 anni prima della data della cessazione dal lavoro. Almeno un anno di contribuzione (52 contributi settimanali o 12 mensili, ovvero un corrispondente periodo di attività soggetta all’obbligo dell’assicurazione per la disoccupazione) nei 24 mesi precedenti la data di cessazione dal lavoro.
L’indennità di disoccupazione viene corrisposta ogni mese con assegno ed è concessa per un periodo massimo di 8 mesi (per 12 mesi per chi ha compiuto 50 anni). Essa è corrisposta nella misura del 60 % per i primi 6 mesi, del 50 % per i successivi due mesi e al 40 % per gli ulteriori mesi della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione dal lavoro. Il diritto a ricevere l’indennità decade se si è destinatari di un nuovo contratto o si diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione di inabilità, pensione di invalidità)
Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.
Termini di presentazione della domanda:
tra il 1 gennaio e il 31 marzo di ogni anno presso la sede dell’INPS. I termini sono prescrittivi.
Sono considerati requisiti ridotti:
avere svolto almeno 78 giornate effettive di lavoro nell’anno precedente a quello in cui si presenta la domanda e avere almeno un contributo settimanale entro la fine del biennio precedente.
L’indennità viene corrisposta con erogazione di un unico assegno. L’importo dell’assegno è pari al 35 per cento per i primi 120 giorni e al 40 per cento per i successivi giorni fino a un massimo di 180 giorni della retribuzione media percepita giornalmente nel precedente anno, moltiplicata per i giorni lavorati nell’anno solare di riferimento, fino ad un massimo di 156 giorni. L’assegno viene recapitato presso il domicilio del lavoratore.
Per la consulenza è possibile rivolgersi a tutte le sedi della FLC Cgil e alle Camere del Lavoro.
IL SINDACATO NELLA TUA SCUOLA
La RSU ( rappresentanza sindacale unitaria) assicura in ogni scuola :
-la contrattazione con il Dirigente scolastico dei criteri che devono regolare l’ organizzazione del lavoro (orari, carichi di lavoro, assegnazione delle attività aggiuntive e dei relativi compensi al personale docente ed ata )
– la vigilanza sulle scelte dell’amministrazione scolastica in merito all’assegnazione di personale
– la tutela dei diritti individuali dei lavoratori su fruizione ferie, permessi.
Anche il personale a tempo determinato annuale e fino al termine delle attività didattica può votare per l’elezione delle RSU. Come FLC Cgil siamo impegnati affinché le elezioni previste per novembre 2009 si svolgano regolarmente, malgrado i tentativi di rinvio del Ministro Brunetta.
Cerca la bacheca sindacale nella tua scuola e prendi contatto con la sede sindacale della zona per conoscere chi sono le RSU della tua scuola
LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Con la riforma pensionistica del 1995 i lavoratori possono affiancare alla pensione “tradizionale” una eventuale pensione integrativa. Questa “seconda” pensione si costruisce aderendo ad un sistema di previdenza complementare.
Poiché si tratta di una materia molto complessa diamo solamente alcune indicazioni di massima. I lavoratori neo-assunti, hanno un notevole interesse a costruirsi al più presto una pensione complementare. In particolare nel comparto Scuola è stato istituito un fondo pensionistico negoziale (fondo ESPERO). Consigliamo quindi di rivolgersi agli Uffici della FLC territoriale per verificare le condizioni e le opportunità dell’adesione al fondo ESPERO. E’ anche possibile acquisire informazioni collegandosi al sito internet: www.fondoespero.it sul quale è disponibile anche una procedura di simulazione.
L’adesione al fondo Espero, o qualsiasi altra forma previdenziale complementare, per il personale precario o neo assunto di ruolo è indispensabile. Perché la pensione erogata dall’INPDAP a questi lavoratori sarà sensibilmente inferiore all’ultimo stipendio percepito dagli stessi da lavoratori. In conclusione il vecchio sistema erogava pensioni più alte, il nuovo eroga pensioni molto più basse come si può ben capire dall’esempio di seguito riportato.
Al fondo ESPERO possono aderire tutti i lavoratori della scuola con contratto a tempo indeterminato e tutti quelli a tempo determinato, purché il loro contratto sia di durata pari o superiore a tre mesi continuativi.
L’adesione al fondo ESPERO è volontaria e si effettua con la compilazione e la sottoscrizione del modulo (che può essere ritirato a scuola o presso le sedi sindacali), che deve essere consegnato presso la scuola dove si presta servizio.
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Ribadisco la mia più totale estraneità alla Gilda ora fusa nella FGU, non associate in alcun modo il mio nome a questo sindacato. Grazie