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Tar Lazio. I docenti di religione non possono partecipare a pieno titolo agli scrutini

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Il Tar Lazio ha emesso una sentenza che ridimensiona la competenza dei docenti di religione cattolica in sede di scrutinio per la valutazione ai fini dei crediti per l’esame di Stato.

La sentenza fa seguito ad una serie di ricorsi presentati, a partire dal 2007, da alcuni studenti, sostenuti da diverse associazioni laiche e confessioni religiose non cattoliche che hanno impugnato per l’annullamento le ordinanze ministeriali emanate dal ministro Giuseppe Fioroni e adottate durante gli esami di Stato del 2007 e 2008.

Nella sentenza (n. 7076), emessa il 18 luglio e pubblicata in questi giorni, i giudici del Tar fanno menzione anche del principio della laicità dello Stato, enunciato dalla corte costituzionale.

 

Sentenza del Tar
Docenti di RC esclusi dalla banda di oscillazione per i crediti:I docenti di religione partecipano agli scrutini, ma non a pieno titolo

Nei primi commenti alla sentenza del Tar sugli insegnanti di religione c’è chi ha parlato di esclusione dei docenti di religione dagli scrutini. Non è così.

I docenti di religione continuano a far parte di diritto del consiglio di classe, come prevede da sempre il comma 3 dell’art. 309 del Testo Unico sulla scuola: I docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica.

La sentenza del Tar, togliendo efficacia alla Ordinanza ministeriale n. 30/2008 (art. 8, comma 13), ha soltanto escluso che essi possano partecipare “a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento.

C’è da ritenere che la sentenza abbia anche annullato la seconda parte del medesimo comma che dispone(va): Analoga posizione compete, in sede di attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime.

La ragione della sentenza è probabilmente da ricercare nel comma 14 successivo che prevede la banda di oscillazione del punteggio del credito scolastico.

Il credito scolastico viene calcolato sostanzialmente sulla media complessiva dei voti ottenuti nello scrutinio finale degli ultimi tre anni della secondaria superiore. Nel calcolo di questa media non viene compresa la valutazione della religione cattolica che non si esprime con un voto.

Se il voto di religione non fa media, per cosa non può concorrere al credito scolastico?  

Alla media dei voti non corrisponde automaticamente un punteggio fisso, bensì una banda di oscillazione, ad esempio, tra i 5 e i 7 punti, che consente al consiglio di classe di superare la semplice media aritmetica dei voti, tenendo conto discrezionalmente, ad esempio, di assiduità della frequenza scolastica, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.

L’Ordinanza, colpita dalla sentenza del Tar, aveva compreso, in aggiunta, tra i possibili elementi da utilizzare nella banda di oscillazione anche “l’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della religione cattolica ovvero l’attività alternativa e il profitto che ne ha tratto, ovvero altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico”.

Secondo il Tar, dunque, il docente di religione non concorre, con l’apporto della propria disciplina, a determinare la banda di oscillazione per fissare il punteggio del credito scolastico.

Docenti di religione cattolica
Il Regolamento sulla valutazione annullerà la sentenza del Tar?

La sentenza del Tar Lazio ha ridotto il potere del docente di religione in sede di scrutinio finale, disponendo che vi partecipi non a pieno titolo.

In cosa non ha titolo per la valutazione?

Il docente di religione, nella determinazione del punteggio definitivo del credito scolastico, derivante da elementi discrezionali che si aggiungono alla media aritmetica dei voti delle altre discipline, non potrà apportare elementi di merito per l’interesse dell’alunno alla sua disciplina, diversamente da quanto prevedeva l’ordinanza n. 30/2008, censurata ora dal Tar.

Questa riduzione di potere valutativo dovrebbe decorrere già dal prossimo anno scolastico, ma …

Ma la partecipazione a pieno titolo, cacciata dalla porta per effetto della sentenza n. 7076 del Tar, potrebbe rientrare subito dalla finestra, per effetto del regolamento sulla valutazione di imminente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

L’art. 6 del Regolamento (già firmato dal Capo dello Stato e attualmente alla registrazione della Corte dei Conti), al comma 3, prevede infatti che “In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, cui partecipano tutti i docenti della classe, … nonché gli insegnanti di religione cattolica limitatamente agli alunni che si avvalgono di quest’ultimo insegnamento, attribuisce il punteggio per il credito scolastico di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 e successive modificazioni.

Come si vede, secondo il Regolamento, nel momento di attribuire i crediti scolastici da parte del consiglio di classe, il docente di religione partecipa a pieno titolo limitatamente agli alunni che si avvalgono del suo insegnamento.    

tuttoscuola.com

I docenti di RC reagiscono alla sentenza del Tar

Il quotidiano cattolico Avvenire commenta la sentenza del Tar del Lazio sul “non pieno titolo” dei docenti di religione cattolica nella valutazione dei crediti scolastici, raccogliendo anche i pareri di docenti di RC: “La decisione del Tar laziale ha già suscitato la legittima protesta dei docenti, per l’evidente tentativo, già per altro portato avanti anche nel recente passato, di emarginare l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche italiane”.

Per il giornale della Cei ci si trova davanti a “un tentativo alquanto maldestro”.

“Questa sentenza è semplicemente assurda”, tuona Nicola Incampo, docente e membro della commissione paritetica Ministero-Cei per la valutazione dell’insegnamento della religione cattolica.

“Mentre la precedente ordinanza Berlinguer prevedeva, questa sì, i crediti soltanto per chi aveva deciso di frequentare l’ora di religione, – precisa Incampo – il ministro Fioroni ha dato la possibilità di accumulare crediti a tutti, anche a chi frequenta attività sostitutive. Mi sembra evidente, in definitiva, il tentativo di estromettere, a colpi di sentenze, l’insegnamento della religione dai programmi scolastici”.

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