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Decreto anticrisi, il Governo presenta il maxiemendamento e pone la questione di fiducia

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Il Governo ha presentato un maxiemendamento al decreto anticrisi (disegno di legge n. 2561 – Conversione in legge del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali), sul quale a breve verrà posta ufficialmente la questione di fiducia. Grazie all’intervento della Presidenza della Camera, teso a limitare l’impatto dell’ennesimo intervento di urgenza sulle prerogative del Parlamento, il maxiemendamento non contiene nuovi articoli, ma coincide (con poche modifiche formali ed espunzioni) al testo del decreto così come licenziato in sede referente dalle Commissioni V (Bilancio e Tesoro) e VI (Finanza).
Il testo conferma quindi le modifiche già apportate dalle Commissioni all’art. 17, comma 25 (Adozione dei regolamenti per la riorganizzazione della scuola), che risulta così riformulato, nella forma ma non nella sostanza, e che continua a confermare la volontà di attuare i tagli alla Scuola nonostante la loro palese illegittimità, già più volte segnalata, in primis dalla Corte Costituzionale:

testo originario testo modificato
Il termine di cui all’articolo 64, comma 4, del decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si intende comunque rispettato con l’approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi di regolamenti di cui al medesimo articolo. L’articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che il piano programmatico si intende perfezionato con l’acquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposizione e all’eventuale recepimento dei relativi contenuti si provvede con i regolamenti attuativi dello stesso. Il termine di cui all’articolo 64, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008 si intende comunque rispettato con l’approvazione preliminare da parte del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di cui al medesimo articolo.

La presentazione del maxiemendamento ha di fatto bloccato la discussione e la votazione in aula degli emendamenti, tra cui spiace di non vedere almeno discussi quelli proposti: per sopprimere il comma 25 dell’articolo 17 (emendamento 17.41 Ghizzoni et alii); per concedere un’indennità di disoccupazione ai docenti precari che non riotterranno un incarico annuale nell’a.s. 2009-2010 (emendamento 17.40 Fioroni et alii); per favorire l’occupazione femminile ampliando, tra l’altro, il tempo pieno nelle scuole (emendamento 22-ter. 215 Beltrandi et alii); per favorire la ripresa dell’anno scolastico e supportare i docenti precari in provincia dell’Aquila (23.47 Coscia et alii); per disporre lo stanziamento di fondi per la ricostruzione del campus universitario dell’Aquila (emendamento 23.208 Ghizzoni et alii); per l’edilizia scolastica.

Ci chiediamo fino a che punto potrà arrivare un Governo che, in un momento di crisi, non sostiene – come fa ogni paese che si possa reputare civile – il mondo della scuola e ribadisce, anzi, l’intenzione di deprivarla con tagli drastici senza mostrare un minimo di riguardo, nonostante le promesse, nemmeno per un’area come l’Aquilano ora particolarmente fragile per via del sisma; che, durante la discussione in aula, ha visto persino esponenti della maggioranza, più onesti e meno remissivi, esprimersi contro i tagli alla cultura; che ha messo in imbarazzo il Presidente della Camera Fini costringendolo non solo ad esprimersi contro l’uso indiscriminato del decreto legge e del binomio maxiemendamento-fiducia, ma ad agire, questa volta, e in maniera determinata, per evitare la presentazione di articoli non passati per il vaglio delle Commissioni Parlamentari.

Proprio in relazione a quest’ultimo punto, ci consola almeno il fatto che il MIUR, come paventato in base a rumors circolati nei giorni scorsi, non abbia potuto inserire nel maxiemendamento un articolo voluto da alcuni sindacati e mirato a prorogare di un anno le graduatorie ad esaurimento del biennio 2007-2009, in spregio assoluto dei meriti acquisiti dai docenti in quest’ultimo biennio, dei docenti neo-immessi nelle graduatorie, della possibilità data ai docenti di inserirsi in ulteriori tre province e delle sospensive del TAR Lazio su ricorsi ANIEF pendenti sul decreto di aggiornamento delle graduatorie 2009-2011.


Cfr. anche:
http://www.anief.net/index.php?option=com_content&view=article&id=386:al-via-la-discussione-del-decreto-anti-crisi&catid=86:aula-camera&Itemid=131


Emendamenti in materia di scuola, precariato e università

Sopprimere il comma 25.
17. 41.    Ghizzoni, Coscia, Levi, Sarubbi, Lolli, De Pasquale, De Torre, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Picierno, Mazzarella.

 

      Dopo il comma 25 aggiungere i seguenti:

 

      25-bis. Dal primo settembre 2009, al personale della scuola che nell’anno scolastico 2008-2009 ha prestato servizio con incarico a tempo determinato, per un periodo non inferiore a 180 giorni e non riassunto, spetta l’indennità di disoccupazione. Le percentuali di commisurazione alla retribuzione e la durata dei trattamenti di disoccupazione previsti dall’articolo 1, commi 25 e 26, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono fissate nella misura del 60 per cento per i primi 12 mesi e nella misura del 50 per cento per ulteriori 12 mesi. L’indennità di disoccupazione è sospesa per i periodi in cui gli interessati prestano servizio con contratto a tempo determinato. L’indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
      25-ter. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

17. 40.    Fioroni, Ghizzoni, Coscia, Levi, Sarubbi, Lolli, De Pasquale, De Torre, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Picierno, Mazzarella.

      Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

      25-bis. Resta valida l’abilitazione all’insegnamento e il diploma di specializzazione per il sostegno conseguiti dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell’abilitazione all’idoneità all’insegnamento e per il conseguimento del diploma di specializzazione per il sostegno indetti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con decreto 9 febbraio 2005 n. 21 ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, che abbiano maturato il requisito di servizio di 360 giorni, reso in qualunque ordine e grado di scuola, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti corsi speciali e che abbiano superato l’esame di Stato.
17. 44.    Siragusa, De Pasquale.

      Sostituire il comma 25 con il seguente:

      25. All’articolo 64, del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 4-sexies, è aggiunto il seguente:

      4-septies. Il termine di cui al comma 4 si intende comunque rispettato con l’approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti.

17. 13.    Duilio.

      Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

      25-bis. Al comma 3 dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «sentita» è sostituita dalla seguente: «d’intesa».
17. 219.    Fontanelli, Causi, Misiani, De Micheli, Marchi, Vannucci.

      Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

      25-bis. Al fine di garantire la stabilizzazione dell’occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili (LSU) presso gli istituti scolastici, come determinati dall’articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono finalizzati 265 milioni del fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, della legge n. 33 del 9 aprile 2009.
17. 201.    Siragusa.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

      2-bis. Le economie derivanti dall’attuazione del comma 2 confluiscono per il 65 per cento nel Fondo nazionale per le non autosufficienze istituito con la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per il 35 per cento nel Fondo asili nido istituito con la legge 28 dicembre 2001, n. 448, introducendo le seguenti ulteriori finalità:

          a) elaborazione di un piano di azione sull’occupazione femminile incentrato sulla modulazione degli orari di lavoro e sulla sperimentazione di buoni universali per i servizi di cura e assistenza alla persona;

          b) incremento delle misure di incentivazione per le donne nelle aree svantaggiate ricorrendo anche ai contratti di inserimento al lavoro previsti dalla legge 14 febbraio 2003, n. 30 e alla predisposizione di nuove politiche di condivisione;

          c) previsione di interventi specifici per favorire e sostenere l’occupazione e l’imprenditorialità femminile anche ricorrendo ad incentivi fiscali e contributivi

          d) estensione del congedo parentale non cedibile ai lavoratori iscritti alle gestioni previdenziali separate;

          e) incremento dell’ammontare dei contributi pensionistici figurativi per i periodi di maternità e di congedo parentale;

          f) incremento delle misure associate alle forme di flessibilità del lavoro, come lo sviluppo di un più adeguato sistema di trasporti pubblici;

          g) aumento dei posti disponibili nei nidi d’infanzia territoriali, anche favorendo forme alternative quali nidi aziendali, condominiali e micronidi;

          h) incremento della percentuale di detraibilità, ai fini dell’imposta sui redditi, delle spese sostenute per la frequenza di asili nido;

          i) promozione ed incremento dello sviluppo della formazione tecnica e scientifica delle donne e maggior ruolo nell’attività di ricerca e sviluppo;

          l) ampliare il tempo pieno nella scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione provvedendo a dotare tutti gli istituti scolastici interessati delle strutture necessarie per le attività di studio, ricerca, !udita, sportiva, informatica, al fine di assicurare un adeguato sostegno alle lavoratrici madri.

          m) introduzione di incentivi e sgravi fiscali per la conciliazione tra tempi di lavoro e la vita privata.

          n) previsione di interventi e azioni positive per la parità di diritti, soprattutto contrastando le discriminazioni perpetrate in ambito lavorativo ai danni delle donne;

          o) elaborazione di interventi organici per realizzare un sistema di welfare più efficace ed efficiente in grado di consentire la conciliazione dei tempi di vita e dì lavoro delle donne;.
22-ter. 215.    Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

      15-bis. Per la ricostruzione del campus universitario della città de L’Aquila è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
23. 208.    Ghizzoni, Lolli, Coscia, De Pasquale, De Torre, Levi, Sarubbi, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Picierno, Mazzarella.

      Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

      15-bis. Al fine di assicurare una sollecita ripresa delle attività didattiche e delle attività dell’amministrazione scolastica e al fine di garantire un regolare inizio dell’anno scolastico 2009-2010, nelle zone colpite dagli eventi sismici è prevista:

          a) la sospensione delle disposizioni relative alla riduzione di organico del personale docente e del personale amministrativo tecnico ausiliare (ATA), di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

          b) l’immissione in ruolo di personale docente e personale amministrativo tecnico ausiliare nella disponibilità del turn-over;

          c) la conferma dell’incarico per l’anno scolastico 2009-2010 per il personale con contratto a tempo determinato. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
23. 47.    Coscia, Ghizzoni, Lolli, De Pasquale, De Torre, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Sarubbi, Picierno, Levi, De Biasi, Mazzarella.

      Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

      Con delibera del CIPE, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, alla regione Abruzzo è riservata, per il 2009, una quota, non inferiore a 110 milioni di euro, aggiuntiva alle risorse destinate, al finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica, dalla delibera del CIPE del 6 marzo 2009, secondo quanto previsto dall’articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. La regione Abruzzo è autorizzata, con le risorse di cui al presente comma, a modificare il piano annuale 2009 di edilizia scolastica, già predisposto ai sensi dell’articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, anche con l’inserimento di nuove opere in precedenza non contemplate; il termine per la relativa presentazione è prorogato di sessanta giorni”.
      All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
23. 209.    Coscia, Ghizzoni, Lolli, De Pasquale, De Torre, Levi, Sarubbi, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Picierno, Mazzarella.

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

      Art. 5-bis.(Credito d’imposta per favorire l’investimento nella formazione post-universitaria). – 1. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, è riconosciuto, a valere sull’imposta lorda e fino alla concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta nella misura del 45 per cento delle spese, sostenute a decorrere dall’anno 2009 ed effettivamente rimaste a carico, relative a tasse e a contributi universitari per la frequenza di corsi per il conseguimento del titolo di dottorato di ricerca o di un altro titolo di istruzione post-universitaria, di seguito denominati «corsi di formazione post-universitaria». Il credito d’imposta compete fino a un importo massimo di 10.000 euro ed è ripartito in cinque quote costanti di pari importo decorrenti dall’anno di conseguimento del titolo o entro i tre anni successivi, a scelta del beneficiano.
      2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è riconosciuto allo studente ovvero, in alternativa, ai genitori o a coloro che ai sensi di legge hanno in carico lo studente. Hanno diritto al credito d’imposta i nuclei familiari il cui reddito non supera i 50.000 euro lordi annui.
      3. Il credito d’imposta è riconosciuto in caso di conseguimento del diploma rilasciato al termine dei corsi di formazione post-universitaria con una votazione almeno pari a 105/1100 equivalente.
      4. Il credito d’imposta è riconosciuto per i corsi di formazione post-universitaria svolti presso università, consorzi interuniversitari, centri interuniversitari, fondazioni riconosciute e costituite nel territorio dello Stato, il cui patrimonio è finalizzato allo svolgimento di attività di ricerca.
      5. Il credito d’imposta è riconosciuto anche in caso di corsi di formazione post-universitaria svolti all’estero qualora il beneficiano, al termine del corso, rientri e svolga in Italia la sua attività lavorativa per un periodo almeno pari a tre anni.
      6. Il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive ed è utilizzabile in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento delle spese per le quali è stato concesso.
      7. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, nel limite di 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      8. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni della presente legge.
5. 017.    Viola, Baretta.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

      1-bis. Non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome e degli enti locali nel caso in cui il superamento dell’obiettivo di spesa stabilito in applicazione del patto di stabilità interno relativo agli anni 2009 e 2010 sia determinato dalla maggiore spesa in conto capitale registrata per uno dei due anni, 2009 e 2010, superiore rispetto a quella registrata nell’anno precedente, per interventi finalizzati alla messa in sicurezza antisismica di edifici scolastici e pubblici, all’ammodernamento del parco automezzi destinato ai servizi pubblici locali ed agli investimenti per la sicurezza urbana.
      1-ter. Ai fini dell’applicazione del comma 1-bis, parte della minore spesa di carattere permanente per interessi sul debito pubblico che si realizzasse nel 2009 e nel 2010 rispetto alle previsioni, come risultante nel provvedimento previsto dall’articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è iscritta per una quota non inferiore al 50 per cento in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, finalizzato all’ampliamento dell’ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo del patto di stabilità interno 2009 e 2010.
9. 68.    Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

      1. Sono esclusi dal patto di stabilità interno degli enti locali per l’anno 2009 i pagamenti per opere ed interventi nei settori dell’edilizia scolastica, del sociale e della viabilità, effettuati a valere sui residui passivi in conto capitale a fronte di impegni assunti entro il 31 dicembre 2008, a condizione che detti enti abbiano rispettato il patto di stabilità almeno per quattro annualità nel quinquennio 2004-2008.

      Conseguentemente, all’articolo 14, comma 1 sostituire le parole: con l’aliquota del 6 per cento con le seguenti: con l’aliquota del 10 per cento.
9-bis. 13.    Rubinato, Fogliardi.

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: di loro competenza aggiungere le seguenti: per edilizia scolastica e per interventi di messa in sicurezza e di adeguamento degli edifici scolastici.
9-bis. 19.    Rubinato, Fogliardi.

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