Gli infortuni del personale dipendente sono, in ragione della consistenza quantitativa delle persone che a diverso titolo prestano attività nella scuola, numericamente più limitati rispetto a quelli che, nel corso di un anno scolastico, si verificano con riguardo agli alunni.Egualmente complessi sono gli adempimenti che la scuola, nel caso di infortunio ad un dipendente, deve curare.
Infortunio è, comunque, un evento dannoso alla persona, determinato da causa accidentale, violenta ed esterna. Caratterizzano l’infortunio, oltre alla fortuità e imprevedibilità dell’evento e alla causa violenta, l’esteriorità,cioè la dipendenza da un fattore esterno. E’ stato, infatti, detto che l’infortunio è l’incontro accidentale di un fattore lesivo esterno con l’organismo umano. L’infortunio sul lavoro, secondo una classica definizione, è un fatto lesivo che avviene per causa violenta ed esterna, in occasione di lavoro, e che produce un danno al lavoratore, ossia la diminuzione della capacità lavorativa (o la morte). L’occasionalità di lavoro non comporta che l’infortunio, per essere considerato infortunio sul lavoro, debba avvenire durante e nel luogo di lavoro: è essenziale che avvenga per un fatto e un’attività che sia in relazione di finalità con il lavoro.
L’infortunio, sia che avvenga durante e nel luogo di lavoro (comunemente considerato infortunio per causa di lavoro), sia che avvenga nel corso di un’attività preordinata e collegata al lavoro, come nel caso dell’infortunio in itinere (considerato infortunio per occasione di lavoro), è “infortunio sul lavoro”.
Il rischio infortuni può nascere tanto da contingenza generale, quanto da situazioni partitolari. Il rischio generico è quello al quale sono esposte tutte le persone, indipendentemente dall’attività di lavoro che svolgono; il rischio aggravato è quello che può incombere su tutti, ma riguarda in modo speciale il lavoratore in conseguenza delle sue particolari mansioni lavorative o delle sue necessità di lavoro. Rischio specifico professionale (al quale si riferisce l’ assicurazione sociale contro gli infortuni sul lavoro) è quello che incombe sul lavoratore in conseguenza delle sue particolari mansioni lavorative.
La malattia professionale
L’infortunio può determinare anche la malattia, cioè un processo morboso che altera le condizioni di equilibrio dell’organismo, ma si distingue dalla malattia generica e da quella professionale (alla quale è anche finalizzata l’assicurazione sociale).
Sono malattie professionali quei processi morbosi che si producono a causa della protratta applicazione al lavoro. La malattia professionale si differenzia dall’infortunio, che è caratterizzato dall’accidentalità lesiva oltre che dalla causa violenta ed esterna, per via della prevedibilità dell’evento (come effetto eventuale dell’attivitá di lavoro o di particolari attività lavorative). Si distinguono, comunque, due tipi di malattie professionali: quelle determinate da qualsiasi mansione lavorativa (malattie professionali generiche) e quelle determinate da una specifica attività lavorativa (malattie professionali specifiche). Le malattie professionali che possono colpire il dipendente della scuola appartengono, in genere, alla prima categoria.
L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
Gli infortuni che si possono verificare nella scuola sono da considerarsi infortuni sul lavoro se riferiti a soggetti assicurati INAIL e se concorrono situazioni protette da tale assicurazione sociale. Sono compresi nell’assicurazione obbligatoria “coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui (compreso lo Stato, gli enti pubblici, gli enti locali e le scuole di ogni ordine e grado) opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione, nonché coloro che, trovandosi nelle condizioni indicate, anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro di altri”.
Nella scuola (anche gestita da privati) sono quindi protetti da assicurazione sociale contro gli infortuni sul lavoro: gli insegnanti e gli alunni che attendono ad esperienze tecnico – scientifiche o esercitazioni pratiche, o che svolgono esercitazioni di lavoro; collaboratori, allorché utilizzino macchine (anche elettriche o informatiche) per l’espletamento dei compiti del proprio ufficio o lavoro; gli ausiliari, in quanto svolgono attività di tipo manuale con l’uso di attrezzature o utensili.
I soggetti tutelati dalla assicurazione obbligatoria per gli infortuni e malattie professionale beneficiano, in caso di sinistro della copertura assicurativa (INAIL), anche se il contributo assicurativo (equivalente al premio previsto per le assicurazioni private) non sia stato pagato o non sia stata addirittura accesa la posizione assicurativa. Per i dipendenti dello Stato (ivi compresi i dipendenti delle istituzioni scolastiche autonome), l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) può essere attuata mediante particolari forme di gestione e può anche essere limitata a parte delle prestazioni, fermo restando il diritto degli assicurati a fruire del trattamento previsto dalla legge. Per i dipendenti della scuola (docenti, personale amministrativo e ausiliario) la garanzia assicurativa obbligatoria opera limitatamente alle prestazioni che si inquadrano nelle attività protette (in quanto caratterizzate da un rischio specifico di infortunio) e in regime di esonero. Per effetto di questo particolare regime, l’amministrazione scolastica non è tenuta ad accendere la posizione assicurativa per i dipendenti assicurati, né a corrispondere i relativi contributi. L’INAIL indennizzerà, come previsto dalla legge, il danno da infortunio sofferto dal dipendente nello svolgimento della prestazione coperta da garanzia assicurativa e otterrà dallo Stato il rimborso della spesa.
La denunzia del sinistro
Il regime di esonero dal versamento dei contributi INAIL, relativamente ai dipendenti tutelati dall’assicurazione obbligatoria, non esclude tuttavia l’obbligo del datore di lavoro (la scuola e, quindi, il suo rappresentante legale) di denunciare il sinistro entro due giorni da quello di accadimento del fatto (o meglio entro due giorni da quello in cui la scuola ne abbia avuta notizia). Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all’istituto assicuratore gli infortuni da cui siano stati colpiti i dipendenti prestatori d’opera, e che siano prognosticati guariti entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità. La denunzia dell’infortunio deve essere fatta entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuta notizia e deve essere corredata da certificato medico”.
Deve essere considerata notizia utile ai fini dell’adempimento dell’obbligo della denunzia non quella riferita al fatto ma agli effetti dell’infortunio (desumibili dalla certificazione medica). Dal momento che l’obbligo della denunzia sorge in relazione agli infortuni con esiti di incapacità lavorativa superiori a 3 giorni, il termine (due giorni) per la denunzia decorre dal momento in cui sia stato presentato alla scuola (o sia stato in altro modo acquisito) il certificato medico.
Denunzia del sinistro (comunicato all’INAIL) deve essere inoltrata all’autorità di pubblica sicurezza o, in mancanza, al Sindaco circa gli infortuni sul lavoro prognosticati non guaribili entro 3 giorni. “il datore di lavoro, anche se non soggetto agli obblighi del presente titolo, deve, nel termine di due giorni, dare notizia all’autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni. La denunzia deve essere fatta all’autorità di pubblica sicurezza del comune in cui è avvenuto l’infortunio”.
Il termine per la informazione all’autorità di pubblica sicurezza (o al Sindaco) decorre, come visto in precedenza, non già dal fatto, ma dalla conoscenza degli effetti ( come da prognosi contenuta nel certificato medico) derivati dall’infortunio. Occorre considerare che, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nei plessi o sezioni staccate ubicati in Comune diverso rispetto a quello della istituzione scolastica autonoma, l’informazione amministrativa deve essere data all’autorità di pubblica sicurezza o al Sindaco del Comune in cui il plesso o la sezione sono ubicate.
Il termine per la denunzia del sinistro
Ai fini del calcolo del termine debbono essere considerati il giorno iniziale e quello finale. Va perciò tenuto presente il principio giuridico generale “dies a quo non computatur in termine”. Il giorno di accadimento del fatto (o meglio, di acquisizione del certificato medico) non deve essere computato nel termine utile per la denunzia (o l’informazione del sinistro). Il primo giorno utile (da computare) è quello successivo all’acquisizione del certificato medico, anche se festivo. Di conseguenza, se l’acquisizione del certificato è avvenuta il sabato, l’infortunio deve essere denunziato entro il lunedì successivo. Se, invece, il giorno finale del termine assegnato per la denunzia è festivo, gli adempimenti (denunzia all’INAIL, informazione all’autorità giudiziaria) sono automaticamente prorogati al giorno successivo non festivo.
Il ritardo nell’effettuare la denunzia o l’informativa espone il datore di lavoro ad una sanzione (amministrativa) pecuniaria da 1 a 3 milioni di lire (da 516,46 € a 1549,37 €). La sanzione è oblabile mediante il pagamento del minimo.
L’infortunio in itinere
Con l’espressione infortunio in itinere (dal latino iter cioè tragitto) viene indicato l’evento dannoso occorso al lavoratore durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di residenza a quello di lavoro. Il legislatore non ha escluso la indennizzabilità dell’infortunio in itinere, ma si è limitato a ricomprenderlo nella più vasta categoria di infortuni per occasione di lavoro. La definizione della materia è stata data dalla Corte di Cassazione con uno sforzo interpretativo e ricostruttivo. “1a notevole ampiezza e generalità dell’espressione occasione di lavoro, utilizzata dall’art. 2 del testo unico in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, addirittura giustifica una interpretazione della relativa norma che attribuisce rilevanza al semplice rapporto finalistico e strumentale tra l’attività di locomozione o spostamento necessario per raggiungere il posto di lavoro dall’abitazione e viceversa, e l’attività di stretta esecuzione della prestazione lavorativa al fine di ricomprendere il cosiddetto infortunio in itinere tra quelli indennizzabili”. L’occasione di lavoro, ha precisato infine la Suprema Corte, che, a norma dell’art.2 D.P.R. 1124/65, condiziona l’ indennizzabilità dell’infortunio sul lavoro, è ravvisabile non solo nella ipotesi di rischio specifico proprio della prestazione di lavoro, ma anche quando si concretizza in un rischio cosiddetto improprio , che, seppure non intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico del lavoro svolto dal dipendente, sia comunque insito in una attività prodomica e strumentale allo svolgimento delle mansioni.
L’evento dannoso può configurarsi come infortunio in itinere se si è verificato nel tragitto di andata e ritorno dall’abitazione, ma fuori del luogo di lavoro e da quello di abitazione. La giurisprudenza non ha prospettato soluzioni univoche circa la riconoscibilità dell’infortunio in itinere nel caso di uso di mezzo privato. E stato più volte ribadito che l’uso del mezzo privato deve risultare necessitato dalla distanza fra il luogo di lavoro e quello di abitazione, e dalla mancanza o dalla lentezza dei mezzi pubblici. La “necessità” è stata da ultimo intesa, con notevole temperamento di un originario rigore, come una situazione in cui l’uso del mezzo privato non risulti irragionevole e ingiustificato rispetto alle esigenze organizzative del lavoro e a quelle di vita del lavoratore costituzionalmente riconosciute.