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IL CGA SUL CONCORSO A PRESIDE CERTIFICA IL COLLASSO DELLA SCUOLA

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 Roberto Tripodi

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana,in sede giurisdizionale, ha pronunziato la seguente

D E C I S I O N E sul ricorso in appello n. 1343/2007, proposto da….(omissis)

rappresentata e difesa dagli avv.ti……(omissis)

c o n t r o

il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, l’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, Direzione Generale del Ministero dell’Istruzione e la COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PER DIRIGENTI SCOLASTICI PER LA SICILIA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo… … (Omissis)

… Il Collegio ritiene fondato il II motivo riproposto anche come motivo aggiunto del ricorso di primo grado. In punto di fatto non e’ contestato che le due Commissioni avevano proceduto alla correzione di moltissimi elaborati con una Commissione incompleta in quanto nell’una o nell’altra era assente il Presidente, in violazione del combinato disposto dell’art. 8 del bando di concorso, dell’art. 2 comma 7° del D.P.C.M. 30/05/2001, n. 341.

Tale comportamento appare in contrasto con il principio fondamentale dell’ordinamento giuridico in tema di natura di collegio perfetto delle Commissioni giudicatrici dei concorsi.

Per collegio perfetto occorre almeno un numero dispari di componenti e comunque non inferiori a tre e tale composizione deve rimanere costante e inalterata durante tutta la procedura di correzione degli elaborati, in quanto ogni commissario deve essere in grado in ogni momento di fornire il proprio avviso e di percepire e valutare quello degli altri.

Non e’ condivisibile l’affermazione del TAR che fosse infondata la anzidetta censura relativa alla composizione della Commissione e che la sottocommissione nella seduta del 24 ottobre 2006 fosse correttamente composta dal Presidente e da due componenti.

Al riguardo non e’ contestato che l’unico Presidente si spostasse ora dall’una ed ora dall’altra delle commissioni e, in tal modo, la composizione dei collegi sotto nessun profilo poteva ritenersi legittima.

Pertanto la circostanza che la commissione esaminatrice avrebbe proceduto alla correzione degli elaborati senza avere la legittima composizione, almeno relativamente alla situazione della ricorrente, non può non inficiare in radice le relative operazioni.

 

Per le suesposte argomentazioni ed assorbito ogni altro motivo od eccezione in quanto ininfluente ai fini della presente decisione, l’appello va accolto e vanno annullati gli atti impugnati con il ricorso principale e con i motivi aggiunti, salvi ovviamente gli ulteriori provvedimenti della Amministrazione.

Segue la condanna alle spese che vengono liquidate in euro tremila.

P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando accoglie l’appello…

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 5 novembre 2008……(omissis)

Depositata in segreteria il 25 maggio 2009

 

La sentenza, sopra riportata in sintesi, sancisce in maniera definitiva la crisi della scuola statale in Sicilia, oggi caratterizzata da confusione, inefficienza, scarsa qualità, nonostante una straordinaria vivacità e competenza di molti suoi operatori. Le cause di tale collasso sono sostanzialmente tre:

• Incapacità di operare secondo criteri meritocratici. Uso di pratiche amicali e di cooptazione. Già al momento di formare le commissioni per il Concorso ordinario a dirigente scolastico avevamo invitato pubblicamente, con una pubblicazione nella letterina, la direzione generale a nominare presidi di grande esperienza, noti per essere incorruttibili e professionali. Avevamo proposto provocatoriamente nomi e cognomi. Invece furono nominati in Commissione presidenti di Corte dei Conti in pensione e dirigenti che non avevano mai presieduto neppure un esame di maturità. Per carità, rispettabili persone, ma non all’altezza del compito, tanto che alcuni di loro si sono dimessi in corso d’opera. Il resto lo sappiamo: ritardi incomprensibili che hanno dato il tempo di proporre ricorsi a valanga, verbali poco credibili, compiti corretti con scarsa professionalità, una trasmissione su RAITRE che mette a nudo una conduzione improvvisata, pasticciona e disorganizzata del concorso e della correzione degli elaborati.

• Incapacità dell’avvocatura dello Stato di affrontare i contenziosi in maniera vincente. Dal caso delle assunzioni dei centralinisti ciechi nelle scuole, a quello degli ex bidelli comunali senza titolo di studio diventati assistenti tecnici, ai pignoramenti per la TARSU, alle graduatorie degli assistenti impugnate prima al TAR e poi dal Giudice del Lavoro, l’Avvocatura ha dimostrato di non essere attrezzata a difendere l’Amministrazione. Sara il grande numero di procedimenti che la sovraccaricano, ma il risultato e’ statisticamente tragico, al punto che forse sarebbe più conveniente per lo Stato sopprimere l’Avvocatura. Noi ASASi abbiamo vinto il contenzioso sulla TARSU contro la SERIT e il Comune di Palermo proprio evitando di essere difesi dall’avvocatura, sostenendo una tesi contraria e facendoci difendere da un valido avvocato privato tramite l’Associazione.

• Mancano le persone giuste al posto giusto. In ogni organismo sono nominati funzionari o dirigenti che non difendono l’amministrazione e lo Stato. Spesso sono sindacalisti con conflitti di interesse: come affidare il gregge al lupo. Le contrattazioni regionali concedono agli interessi particolari di tutto e di più impedendo una seria continuita dell’attivita didattica. Gli uffici amministrativi provinciali si riempiono di personale fuori ruolo in malattia con legge 113 che fanno quel possono, e possono spesso molto poco. Non sono rimossi dal loro posto coloro che non raggiungono gli obiettivi e che provocano danni a non finire. Spesso le procedure disciplinari finiscono insabbiate.

A questo punto, la sentenza del CGA sul recente concorso ordinario a dirigente scolastico e’ una bomba a orologeria. Lasciamo perdere su chi dovrà pagare i 3.000 euro di spese processuali, ma se si annullano gli esiti dell’esame, chi glielo dice ai miei amici che hanno abbandonato famiglie e studi professionali per trasferirsi a Caltagirone, a Messina, a Mistretta, a Lampedusa, che si e’ trattato uno scherzo? E se non si annullano le nomine a preside, chi se la prende la responsabilità di dire al CGA che non e’ possibile ricominciare da capo?

Il CGA in realtà ha evidenziato irregolarità formali opinabili: i compiti si sono corretti a commissioni incomplete (meno di tre componenti, quindi in maniera non collegiale) e in tempi non compatibili (3 minuti in media per la correzione di un compito). Le giustificazioni dei Commissari, poi, potrebbero aver peggiorato la situazione: “ … Il presidente si spostava da una commissione all’altra”, oppure “bastava leggere le prime righe per capire se l’elaborato era valido …”. Francamente non pensiamo che ci siano stati imbrogli, visto che candidati con importanti parentele e amicizie sono stati bocciati ma, come si sa, nei concorsi la forma e’ sostanza e in questo concorso la superficialita e’ stata tanta. Il CGA forse ha dimostrato che il re e’ nudo: In Sicilia non sappiamo fare neppure un concorso! Per la verita crediamo anche che TAR e CGA non siano istituzioni marziane e quindi abbiano il dovere di emettere sentenze in tempi tecnici, e non dopo anni. Questa sentenza aveva un senso se fosse stata pubblicata dopo tre mesi dalla denuncia, e non dopo tre anni. Anche il doppio grado di giudizio non ha alcun senso e produce una frattura tra magistratura e societa: come e’ possibile che il TAR dica no e il CGA dica si in presenza degli stessi elementi di prova? Evidentemente anche nella Magistratura qualcuno non sa fare il suo mestiere! Allora andiamo direttamente al CGA ed evitiamo di danneggiare duecento famiglie perché qui non siamo per scherzare.

La nostra posizione e’ che le scuole non possano continuamente essere sballottate da un preside a un altro. I presidi nominati sulla base degli esiti del concorso non possono essere rimossi: sono stati dichiarati vincitori, hanno firmato un contratto, hanno affrontato sacrifici.

A nostro avviso l’avvocatura dello Stato avrebbe dovuto opporre serie ragioni a difesa della sentenza favorevole del TAR: chi l’ha detto che la correzione dei compiti effettuata da due commissari non sia collegiale? Vogliamo ricordare che in tutta Italia, se si eccettua la Sicilia, il collegio dei Revisori dei Conti e’ composto da due membri e la magistratura ha confermato che tale composizione e’ da intendersi collegiale.

Inoltre anche negli esami di Stato il presidente della Commissione non partecipa direttamente alle correzioni, ma svolge un ruolo di coordinamento e di garanzia.

La commissione può quindi operare in sottocommissioni e il presidente non ha competenze specifiche per la correzione di un tema avente contenuto didattico – disciplinare.

Se così stanno le cose sei minuti per l’esame di un elaborato sono congrui. Dov’era l’avvocatura quando occorreva difendere le scelte dell’Amministrazione?

A nostro avviso la sentenza non promuove i ricorrenti e non boccia i vincitori. Il Direttore Generale riconvochi la Commissione, la integri ove necessario, faccia riesaminare gli elaborati che di certo in larga misura confermeranno le valutazioni già espresse.

Le scuole hanno bisogno di stabilità.

Ma comunque la si giri siamo in presenza di una crisi istituzionale profonda, l’Amministrazione ha perso autorevolezza, la Magistratura emette sentenze che la gente non comprende, ai problemi non si riesce a trovare una via d’uscita.

Roberto Tripodi

Fonte ASASI

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