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Richiesta di chiarimenti sulla valutazione del titolo abilitante A77 prevista dal DM 42/2009.

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esprime la sua forte contrarietà a nome degli abilitati/abilitandi della classe di concorso A77 iscritti al primo Biennio di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale, in merito al DM 42/2009 che prevede l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per le ragioni che seguono:

 

1) La tabella di valutazione dei titoli per i docenti di strumento musicale di cui all’art. 5 comma 5 (rimasta immutata dal DM 123 del 27 marzo 2000), nella Parte I – Titoli culturali, risulta obsoleta per i seguenti motivi:

 

a) non contempla la valutazione del voto di uscita del percorso di abilitazione ordinario attivato con il DM 137/07 alla stregua di quanto previsto per tutti gli altri similari percorsi abilitanti delle altre classi di concorso (SSIS, SFP, COBASLID, Didattica della Musica e Diploma di II livello di educazione musicale A31-32), ponendo gli abilitati/abilitandi A77 tutti sullo stesso piano a prescindere dal merito conseguito mediante il voto finale;

 

b) non prevede alcuna valutazione specifica, su base “110”, per i seguenti Diplomi Accademici conseguibili presso i Conservatori di Musica e gli Istituti Musicali Pareggiati:

– Diploma accademico di I Livello in Discipline Musicali, istituito con il DM 629/2003;

– Diploma accademico di II Livello in Discipline Musicali, istituito con il DM 1/2004.

La tabella in oggetto prevede la valutazione dei soli diplomi di strumento di tipo ordinamentale conseguibili fino all’anno della stesura della tabella stessa;

 

c) non prevede la possibilità di valutare i punteggi relativi a diverse abilitazioni; di fatto, per chi ha già l’abilitazione nella classe A32 oppure l’abilitazione per la docenza presso i Conservatori, il titolo ha un valore pari a zero punti (cfr. punto I-h della tabella in oggetto).

Si chiede quindi la valutazione di ogni titolo abilitante, come previsto per le altre classi di concorso nella tabella 2 allegata al DM 42/2009.

 

2) Non contempla l’attribuzione del punteggio corrispondente alla durata legale del corso, equiparata a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l’abilitazione, e il punteggio di abilitazione alla stregua di quanto previsto per tutti gli altri similari percorsi abilitanti delle altre classi di concorso (SSIS, SFP, COBASLID, Didattica della Musica e Diploma di II livello di educazione musicale A31 – A32).

 

E’ importante specificare al riguardo l’ingiustificata sperequazione che si viene a creare nei confronti degli abilitati/abilitandi A77 i quali si ritrovano senza i succitati punteggi, attribuiti invece agli abilitati/abilitandi A31-32, nonostante il corso abilitante frequentato faccia capo allo stesso DM 137/2007; entrambi i corsi sono afferenti all’AFAM, sono biennali, prevedono 1200 ore comprensive di tirocinio corrispondenti a 120 crediti formativi accademici ed esame finale con votazione espressa in centesimi.

 

L’Anief, d’accordo con i suoi legali, invita i propri iscritti a ricorrere secondo le modalità che saranno presenti nel comunicato che sarà pubblicato a breve per l’annullamento del d.d.g. 2009, dando la loro adesione entro il giorno 11 maggio p.v., inviando una e-mail all’indirizzo segreteria@anief.net Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. e seguendo le medesime indicazioni previste per gli altri ricorsi, fermo restando l’attesa di chiarimenti ministeriali su tutti i punti da noi sollevati riguardanti la tabella.

 

17 aprile 2009

 

Prof. Ettore Michelazzi

Presidente Consiglio Nazionale Anief

Referente Nazionale Musica e Strumento Musicale

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