TUTTI i DOCENTI di RELIGIONE di RUOLO DEVONO PRESENTARE LA SCHEDA per la graduatoria regionale su base diocesana per l’individuazione degli eventuali soprannumerari. Termine ultimo presentazione scheda Venerdì 8 maggio 2009
E’ stata pubblicata ieri pomeriggio (23 marzo 2009) e trasmessa con Nota prot. AOODGPER3812 del 23 marzo 2009, l’O.M. n. 36 del 23 marzo 2009 prot. n. 3837 relativa alla mobilità del personale docente di religione cattolica per l’a.s. 2009/2010.
In sintesi:
1. la mobilità territoriale o professionale può essere espressa fino ad un massimo di 5 diocesi su due regioni (compresa quella di appartenenza);
2. la scelta potrà avvenire per la diocesi e non per la sede;
3. i docenti di religione con due anni di servizio di ruolo (compreso l’anno scolastico in corso) potranno a domanda partecipare alle operazioni di mobilità nella stessa regione (1°- 2° -3° contingente);
4. i docenti di religione con tre anni di servizio di ruolo (compreso l’anno scolastico in corso) potranno a domanda partecipare alle operazioni di mobilità oltre che nella stessa regione anche nelle altre (1° e 2° contingente;
5. l’Ufficio Scolastico Regionale dovrà formulare una graduatoria regionale articolata su base diocesana di tutti i docenti di religione di ruolo; tale graduatoria sarà utilizzata per individuare l’eventuale personale che risulta soprannumerario sulla singola istituzione scolastica.
In particolare le scadenze per le operazioni di mobilità e di predisposizione della graduatoria regionale su base diocesana sono le seguenti:
- Presentazione delle domande: dal 30 marzo al 28 aprile 2009
- Invio della documentazione da parte dei DS ai Direttori regionali per la predisposizione della graduatoria regionale su base diocesana (per la individuazione dei soprannumerari): 8 maggio 2009
- Revoca delle domande: 15 giugno 2009
- Predisposizione graduatoria regionale su base diocesana: 22 giugno 2009
- Pubblicazione dei movimenti: 30 giugno 2009
- Intesa sulla sede di utilizzazione: 31 luglio 2009
ATTENZIONE
L’utilizzazione su una sede diversa nella stessa diocesi per lo stesso settore formativo (es.: dalla sede A alla sede B nell’ambito della scuola secondaria di 1° e 2° grado; oppure dalla sede X alla sede Y nell’ambito della scuola primaria/infanzia) è regolata dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie (art. 37 bis, comma 4 CCNI 12 febbraio 2009; art. 8, comma 1 dell’OM n. 36 del 23 marzo 2009). In questo caso la domanda potrà essere presentata nel mese di giugno prossimo.
A PROPOSITO DEI PUNTI C) E D) DEL SETTORE “ANZIANITA’ DI SERVIZIO” della Tabella A – allegato D – al CCNI 12/02/2009
Lo scorso anno, dopo l’ordinanza sulla mobilità dei docenti di religione, il Ministero – per colmare alcune lacune – emanò alcune note di chiarimento che però, quest’anno, non sono state recepite dall’O.M. n° 36 del 23 marzo 2009; questa omissione ha dato luogo ad importanti perplessità nei confronti di alcune procedure di valutazione (in particolare riguardo ai punti C) e D) del settore “anzianità di servizio” della Tabella A – allegato D – al CCNI 12/02/2009) e non è quindi escluso che il Ministero possa emanare nuovamente delle note di chiarimento.
Per questo consigliamo ai nostri iscritti di presentare l’eventuale domanda di trasferimento e/o di passaggio i settore (mobilità professionale) e la scheda per la graduatoria dei soprannumerari poco prima della scadenza, e non prima; se per il 27/28 aprile prossimo il Ministero non sarà intervenuto in proposito, allora tutto potrà essere lasciato com’è adesso, cioè con i punti C) e D) al loro posto.
Anche lo Snadir ritiene che i suddetti punti vadano ridiscussi, e per diversi motivi:
- Punto C (continuità didattica): secondo lo Snadir può essere condivisibile la posizione di chi vorrebbe farlo valutare, ma non adesso: casomai a partire dal prossimo anno potrebbe iniziare il conteggio degli anni ai fini della continuità; ciò in quanto il Ministero avrebbe dovuto rendere noto che quest’anno la continuità sarebbe stata valutata: potrebbe infatti essersi verificato il caso di docenti di religione che, se fossero stati a conoscenza di questa procedura di valutazione, avrebbero benissimo potuto rinunciare ad eventuali spostamenti proprio per non perdere il punteggio relativo alla continuità. In sostanza, le regole devono essere rese note con un congruo anticipo, in modo che i docenti interessati siano messi nelle condizioni di scegliere con cognizione di causa.
- Punto D (bonus da attribuire a chi negli anni 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 non ha fatto domanda e quindi non ha usufruito di trasferimento): lo Snadir è del tutto contrario all’inserimento di questa valutazione: infatti, una eventuale decisione di NON TRASFERIRSI nell’anno 2005/2006 avrebbe dovuto essere assunta nel 2004/2005, anno in cui gli insegnanti di religione prestavano servizio come incaricati annuali e quindi non potevano né accedere alle domande di mobilità né decidere di non inoltrarle.
Come si vede le contraddizioni non mancano: restiamo quindi in attesa di comunicazioni da parte del Ministero e raccomandiamo agli iscritti di seguire eventuali aggiornamenti attraverso il nostro sito: www.snadir.it
Le lettere C) e D) della Tabella A – allegato D – al CCNI 12/02/2009 corrispondono
- alle caselle 5 e 6 del modello TR1
- alle caselle 4 e 5 dei modelli TR2, PR1 e PR2
Nel caso di esclusione della valutazione delle lettere C e D il modello F non deve essere presentato.