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INTERROGAZIONE SULLE VISITE FISCALI NELLA SCUOLA

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INTERROGAZIONE SULLE VISITE FISCALI NELLA SCUOLA (3-00444) (11 dicembre 2008)

ADAMO, GARAVAGLIA Mariapia, RUSCONI. – Ai Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del lavoro, della salute e delle politiche sociali. – Premesso che: tra i vari problemi causati al settore della scuola dall’applicazione

del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (cosiddetta «manovra d’estate»), c’e` indubbiamente quello relativo alle visite fiscali;

l’articolo 71 («Assenze per malattia e per permesso retribuito dei

dipendenti delle pubbliche amministrazioni») del decreto-legge prevede,

al comma 3, che l’Amministrazione disponga «il controllo in ordine alla

sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di

un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative»;

con la circolare n. 7/2008, il Ministro per la pubblica amministrazione

e l’innovazione ha precisato che «La norma impone la richiesta

della visita fiscale da parte delle amministrazioni anche nel caso in cui

l’assenza sia limitata ad un solo giorno e, innovando rispetto alle attuali

previsioni negoziali, stabilisce un regime orario piu` ampio per la reperibilita`

al fine di agevolare i controlli. La norma specifica che la richiesta per

l’attivazione della visita fiscale dovra` essere presentata «tenuto conto delle

esigenze funzionali ed organizzative». Cio` significa che la richiesta di visita

fiscale e` sempre obbligatoria, anche nelle ipotesi di prognosi di un

solo giorno, salvo particolari impedimenti del servizio del personale derivanti

da un eccezionale carico di lavoro o urgenze della giornata»;

successivamente l’Azienda sanitaria locale di Milano, ha precisato

in una nota del 13 novembre 2008 che «dalla data del 17 novembre 2008

sono cambiate le modalita` di richiesta delle visite fiscali» e che queste,

sulla base di una sentenza della Corte di cassazione (n. 13992 del 28 maggio

2008), sono a carico dei datori di lavoro pubblici. Pertanto «l’ASL

della provincia di Milano, per le visite fiscali chieste dai datori di lavoro

pubblici, provvedera` ad addebitare le medesime tariffe applicate ai datori

di lavoro privati»;

cio` vuol dire, nel caso delle istituzioni scolastiche, che – essendo i

dirigenti scolastici assimilati ai datori di lavoro – il pagamento delle visite

fiscali e` a carico delle scuole stesse che le richiedono. Si tratta, secondo le

tabelle tariffarie dell’ASL, di 41,67 euro per visita nei giorni feriali (52,82

euro nei festivi) ai quali si aggiungono altri 6 euro se la visita avviene

«nel perimetro urbano», 10 se fuori citta`;

e` evidente che queste disposizioni pongono seri problemi alle

scuole. Basti pensare che quindici visite fiscali in un mese costano al mi–

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nimo 625 euro che in dieci mesi diventano 6.250 (ma in realta` le assenze

di un giorno sono molte di piu`, verificandosi piu` casi quotidianamente).

Per le scuole non sono previsti reintegri o finanziamenti ad hoc quindi,

per provvedere al pagamento le scuole devono ricorrere ad altri fondi;

si tratta di una situazione paradossale: si e` in presenza di un provvedimento

che, almeno nelle intenzioni originarie, era destinato al risparmio

ed alla riduzione della spesa pubblica, ma che finisce inevitabilmente

per rappresentare un notevole aggravio per le scuole, di fatto aumentando

la stessa spesa pubblica;

il controllo del fenomeno dell’assenteismo avrebbe potuto infatti

essere effettuato in altro modo, direttamente dai dirigenti scolastici nei

casi opportuni e non indistintamente in maniera obbligatoria persino per

le assenze (saltuarie) di una sola giornata;

occorre inoltre sottolineare il fatto che i capi d’istituto non hanno

la certezza della copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’effettuazione

di visite fiscali, non disponendo di specifiche risorse economiche;

premesso, inoltre, che:

il Ministero dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca, con una

circolare del 9 dicembre 2008, indirizzata ai dirigenti delle istituzioni scolastiche

e degli Uffici scolastici provinciali della Lombardia, ha precisato

che «In assenza di assegnazione di specifiche risorse a garanzia della copertura

di questa tipologia di spesa, diventa dunque essenziale la valutazione

sulla compatibilita` degli oneri che le visite fiscali comportano,

alla luce del risparmio che discenderebbe dalla riduzione del numero e

della durata delle assenze del personale», come a dire che sono tenute a

pagare solo le scuole «solventi»,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti il Governo intenda adottare al fine di creare

un clima di chiarezza nel pubblico impiego;

come sia possibile prevedere norme che stabiliscano, a carico delle

scuole, nuovi doveri di carattere oneroso, senza tener conto previamente

della reale capacita` degli istituiti scolastici di far fronte ad essi, salvo

poi successivamente riconoscere, a posteriori, con una circolare la «cogenza

» delle suddette disposizioni solo per le scuole che hanno le risorse

finanziarie sufficienti;

se non si ritenga opportuno evitare di penalizzare ulteriormente le

scuole, gia` duramente colpite dalle misure contenute nell’articolo 64 del

decreto-legge n. 112 del 2008 e dal Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico.

 

 

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