INTERROGAZIONE SULLE VISITE FISCALI NELLA SCUOLA (3-00444) (11 dicembre 2008)
ADAMO, GARAVAGLIA Mariapia, RUSCONI. – Ai Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del lavoro, della salute e delle politiche sociali. – Premesso che: tra i vari problemi causati al settore della scuola dall’applicazione
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (cosiddetta «manovra d’estate»), c’e` indubbiamente quello relativo alle visite fiscali;
l’articolo 71 («Assenze per malattia e per permesso retribuito dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni») del decreto-legge prevede,
al comma 3, che l’Amministrazione disponga «il controllo in ordine alla
sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di
un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative»;
con la circolare n. 7/2008, il Ministro per la pubblica amministrazione
e l’innovazione ha precisato che «La norma impone la richiesta
della visita fiscale da parte delle amministrazioni anche nel caso in cui
l’assenza sia limitata ad un solo giorno e, innovando rispetto alle attuali
previsioni negoziali, stabilisce un regime orario piu` ampio per la reperibilita`
al fine di agevolare i controlli. La norma specifica che la richiesta per
l’attivazione della visita fiscale dovra` essere presentata «tenuto conto delle
esigenze funzionali ed organizzative». Cio` significa che la richiesta di visita
fiscale e` sempre obbligatoria, anche nelle ipotesi di prognosi di un
solo giorno, salvo particolari impedimenti del servizio del personale derivanti
da un eccezionale carico di lavoro o urgenze della giornata»;
successivamente l’Azienda sanitaria locale di Milano, ha precisato
in una nota del 13 novembre 2008 che «dalla data del 17 novembre 2008
sono cambiate le modalita` di richiesta delle visite fiscali» e che queste,
sulla base di una sentenza della Corte di cassazione (n. 13992 del 28 maggio
2008), sono a carico dei datori di lavoro pubblici. Pertanto «l’ASL
della provincia di Milano, per le visite fiscali chieste dai datori di lavoro
pubblici, provvedera` ad addebitare le medesime tariffe applicate ai datori
di lavoro privati»;
cio` vuol dire, nel caso delle istituzioni scolastiche, che – essendo i
dirigenti scolastici assimilati ai datori di lavoro – il pagamento delle visite
fiscali e` a carico delle scuole stesse che le richiedono. Si tratta, secondo le
tabelle tariffarie dell’ASL, di 41,67 euro per visita nei giorni feriali (52,82
euro nei festivi) ai quali si aggiungono altri 6 euro se la visita avviene
«nel perimetro urbano», 10 se fuori citta`;
e` evidente che queste disposizioni pongono seri problemi alle
scuole. Basti pensare che quindici visite fiscali in un mese costano al mi–
25 –
nimo 625 euro che in dieci mesi diventano 6.250 (ma in realta` le assenze
di un giorno sono molte di piu`, verificandosi piu` casi quotidianamente).
Per le scuole non sono previsti reintegri o finanziamenti ad hoc quindi,
per provvedere al pagamento le scuole devono ricorrere ad altri fondi;
si tratta di una situazione paradossale: si e` in presenza di un provvedimento
che, almeno nelle intenzioni originarie, era destinato al risparmio
ed alla riduzione della spesa pubblica, ma che finisce inevitabilmente
per rappresentare un notevole aggravio per le scuole, di fatto aumentando
la stessa spesa pubblica;
il controllo del fenomeno dell’assenteismo avrebbe potuto infatti
essere effettuato in altro modo, direttamente dai dirigenti scolastici nei
casi opportuni e non indistintamente in maniera obbligatoria persino per
le assenze (saltuarie) di una sola giornata;
occorre inoltre sottolineare il fatto che i capi d’istituto non hanno
la certezza della copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’effettuazione
di visite fiscali, non disponendo di specifiche risorse economiche;
premesso, inoltre, che:
il Ministero dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca, con una
circolare del 9 dicembre 2008, indirizzata ai dirigenti delle istituzioni scolastiche
e degli Uffici scolastici provinciali della Lombardia, ha precisato
che «In assenza di assegnazione di specifiche risorse a garanzia della copertura
di questa tipologia di spesa, diventa dunque essenziale la valutazione
sulla compatibilita` degli oneri che le visite fiscali comportano,
alla luce del risparmio che discenderebbe dalla riduzione del numero e
della durata delle assenze del personale», come a dire che sono tenute a
pagare solo le scuole «solventi»,
si chiede di sapere:
quali iniziative urgenti il Governo intenda adottare al fine di creare
un clima di chiarezza nel pubblico impiego;
come sia possibile prevedere norme che stabiliscano, a carico delle
scuole, nuovi doveri di carattere oneroso, senza tener conto previamente
della reale capacita` degli istituiti scolastici di far fronte ad essi, salvo
poi successivamente riconoscere, a posteriori, con una circolare la «cogenza
» delle suddette disposizioni solo per le scuole che hanno le risorse
finanziarie sufficienti;
se non si ritenga opportuno evitare di penalizzare ulteriormente le
scuole, gia` duramente colpite dalle misure contenute nell’articolo 64 del
decreto-legge n. 112 del 2008 e dal Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico.