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Limiti di reddito per l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l’anno scolastico 2009 – 2010

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Com’è noto, l’art. 21, comma 9, della legge 11-3-1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) stabilisce, tra l’altro, che i limiti di reddito previsti dall’art.28, comma 4, della legge 28-2-1986, n.41 (legge finanziaria 1986) sono rivalutati, a decorrere dall’anno 1988,in ragione del tasso d’inflazione annuo programmato.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze –dipartimento del Tesoro – ha comunicato in data 14 gennaio 2009 che il tasso d’inflazione programmato per il 2009 è pari  all’1,5%.

I limiti massimi di reddito, ai fini dell’esenzione dalle tasse scolastiche, pertanto, sono rivalutati, per l’anno scolastico 2009-2010, come dal seguente prospetto in euro:

per i nuclei familiari formati dal seguente numero di persone

limite massimo di reddito  per l’anno scolastico 2008-2009 riferito all’anno d’imposta 2007

rivalutazione in ragione dell’1,5%, con arrotondamento all’unità di euro superiore

limite massimo di reddito espresso in euro per l’a.s. 2009-2010 riferito all’anno d’imposta 2008

1

4.799,00

72,00

4.871

2

7.961,00

120,00

8.081

3

10.234,00

154,00

10.388

4

12.222,00

184,00

12.406

5

14.209,00

214,00

14.423

6

16.105,00

242,00

16.347

7 e oltre

17.996,00

270,00

18.266


La misura delle tasse scolastiche, determinata dal D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie Generale n.118 del 23-5-1990), è pari a € 6,04 (tassa di iscrizione) e a € 15,13 (tassa di frequenza).

Con la C.M. n. 2 del 4-1-2006  e con la C.M. n.13 del 30-1-2007 è stato comunicato che gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali.

L’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) ha disposto, tra l’altro, che resta fermo il regime di gratuità ai sensi dell’articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226.

L’art.1 del D.M. 22 agosto 2007, n 139 – regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione – ha stabilito che l’istruzione obbligatoria è impartita per almeno dieci anni  e si realizza secondo le disposizioni indicate all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre  2006,n.296.

Da ultimo, si rammenta che l’obbligo di istruzione, in base all’art. 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133, può essere assolto anchenei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e, in via transitoria, mediante iscrizione a percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale.

Resta, pertanto, confermato l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali per gli studenti che si iscrivono al primo, al secondo e terzo anno dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

 

IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto
F.to Dutto

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