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I contratti stipulati sino all’avente diritto non sono revocabili

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 05 gennaio 2009 – Unams Scuola
I contratti individuali di lavoro stipulati fino alla nomina dell’avente diritto non possono essere revocati. Tale impostazione non è mera astrazione, ma nasce da semplici considerazioni discendenti da norme di diritto privato a cui soggiacciono i contratti stupulati tra il supplente e l’Ammnistrazione scolastica.

La Corte di Appello di Potenza ha confermato il principio giurisprudenziale secondo cui “l’opposizione del termine al contratto di lavoro, oltre che risultare da atto scritto, deve essere coeva o anteriore all’inizio del rapporto lavorativo, anche se non è richiesto che la dichiarazione di volontà e l’opposizione del termine siano contenuti in un unico documento, in quanto il requisito della forma scritta deve ritenersi osservato anche allorquando la sottoscrizione del lavoratore sia contenuta in un documento a sé, costituente accettazione di una proposta, anch’essa scritta, di contratto a termine formulata dal datore di lavoro e il contratto sia concluso, ai sensi dell’art. 1326 cod. civ., prima o contemporaneamente all’inizio della prestazione”.

La P.A., con la disciplina della privatizzazione dei rapporti di impiego pubblico, nella gestione del personale, non gode più di potere pubblico, bensì di potere privato e che l’autotutela non è invocabile nella gestione dei nuovi rapporti di lavoro regolati ormai dal codice civile e, quindi, assoggettati alla disciplina privatistica.

Difatti è fuor di dubbio che un contratto a termine, come quello di una supplenza, debba avere una data di inizio e di scadenza del rapporto di lavoro [per i docenti: art. 18 comma 2 CCNL 1995, art.23 comma 4 lett.b) c) ccnl 2002/05, art.25 comma 4 lettera B) e C) CCNL 2006/09 – per gli ATA. Art. 39 CCNL 26.5.99 – art. 44 comma 6 lett. B) C), 44 comma 6 lett. B) C)].

La prescrizione di un termine generico come quello inserito di solito nei contratti “standard” utilizzati dal MIUR (“fino alla nomina dell’avente diritto” ) non è palesemente legittima alla luce delle citate fonti contrattuali e non giustifica una risoluzione “improvvisa” del medesimo allorquando, intervenendo una nuova graduatoria si proceda all’individuazione di ulteriore aspirante supplente, anche se meglio graduato, per effetto della medesima.

Difatti l’ avente diritto non può mai essere considerato colui che riveste la medesima qualifica di “supplente” al pari di chi è depositario di analogo contratto, anche se meglio graduato nella nuova graduatoria.

L’avente diritto è colui che per effetto di trasferimento, passaggio utilizzazione o assegnazione provvisoria o per nuova nomina in ruolo ha titolo a ricoprire prima del supplente tale posto.

Ovviamente sulla base di tali semplici considerazioni, men che meno, si potrà procedere alla revoca di contratti individuali di lavoro già stipulati per la sostituzione di personale temporaneamente assente stipulati altrettanto maldestramente sino alla nomia dell’avente diritto, anche se per effetto dell’entrata in vigore di una nuova graduatoria, vigendo il diritto soggettivo alla proroga della supplenza e perdurando l’assenza del titolare del posto.

A cura del prof. BARTOLO DANZI – sindacalista

da orizzontescuola

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