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Governo: cumulabilità tra pensione redditi da lavoro dipendente e autonomo

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A decorrere dal 1° gennaio 2009 tutte le pensioni dirette di anzianità, a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo, come ad esempio, quelli susseguenti ai contratti di associazione in partecipazione, ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ai redditi da lavoro d’impresa, ecc. Sono, altresì, cumulabili con i redditi di lavoro dipendente od autonomo le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini ed ai 60 per le donne, ivi comprese quelle maturate presso la gestione separata (art. 1, comma 26, della legge n. 335/1995), a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti ex lege n. 243/2004 e fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti.
Sono, altresì, cumulabili con i redditi di lavoro dipendente sia le pensioni di vecchiaia liquidate con un’anzianità pari o superiore a 40 anni, che quelle di vecchiaia liquidata a soggetti di età pari o superiore a 65 anni se uomo o a 60 se donna, mentre restano fuori le c.d. pensioni di reversibilità.

 Il Decreto Legge n. 112/08

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