Non compete alle istituzioni scolastiche il pagamento relativo alle proroghe dei contratti del personale docente impegnato a scuola oltre il 30 giugno per effetto delle nuove attività di recupero dei debiti scolastici e delle conseguenti operazioni suppletive di scrutinio finale previste al termine dei corsi di recupero medesimi.
Lo ha chiarito il Miur con la nota prot. n. 20536 del 23 dicembre 2008.
I conseguenti periodi di ultrattività contrattuale resisi necessari e attivati, si legge nella nota, sono da ritenersi adempimenti obbligatori e non opzionali per le scuole, che si verificano, secondo le disposizioni in materia vigenti, su posti con oneri a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze e i cui ulteriori oneri contrattuali non possono che seguire la medesima assegnazione. dalla Gilda degli Insegnanti, 30.12.2008
Eccovi la nota