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Statuto del Comune di Castel di Iudica. Modifiche

1822

Lo statuto del comune di Castel di Iudica è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 5 febbraio 1994 e successivamente ripubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 17 settembre 2004. Con delibera del consiglio comunale n. 49 dell’8 ottobre 2008, esecutiva, sono state approvate le seguenti modiche:
Art.  13
–  al 10° comma l’espressione “Spetta al consigliere comunale un gettone di presenza per ogni seduta consiliare e di commissione consiliare” viene sostituita con l’espressione “Spetta al consigliere comunale un gettone di presenza per ogni seduta consiliare”;
–  vengono, inoltre, soppressi i commi 11 e 16 perché in contrasto con la legge finanziaria n. 244 del 24 dicembre 2007, e precisamente:
Comma 11: “Ogni consigliere può richiedere la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione (cfr. legge Regione Sicilia del 23 dicembre 2000, n. 30, art. 19, comma 7).
Questa ultima facoltà (indennità di funzione), oltre alla esplicita previsione regolamentare è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
a)  il regime dell’indennità di funzione deve comportare per l’ente pari o minori oneri finanziari;
b)  l’applicazione di detrazioni delle indennità di funzioni per l’assenza non giustificata dalle sedute degli organi collegiali.
In nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere può superare l’importo pari ad 1/3 dell’indennità massima prevista per il sindaco.
In ogni caso l’indennità di funzione deve essere corrisposta nella misura massima consentita dalla legge.
Il consigliere che, avendo optato per l’indennità di funzione, risulti assente ingiustificato nelle sedute di consiglio o delle commissioni consiliari di cui è componente, si applicano detrazioni dell’indennità di funzione mensile nella misura del gettone di presenza previsto dalla legge (cfr. decreto presidenziale Regione siciliana del 18 ottobre 2001, n. 19)”.
Comma 16: “Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi ricoperti dalla stessa persona”.
Art.  28
–  viene soppresso il 3° comma:
“Qualora, per urgenti ed indilazionabili esigenze, il segretario non potesse partecipare alla seduta, il consiglio può incaricare, limitatamente agli argomenti urgenti di quella seduta, il più giovane di età dei suoi componenti per svolgere le funzioni di segretario”.
Art.  31
–  al 3° comma viene sostituita l’espressione “La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da numero 3 assessori” con l’espressione: “La giunta municipale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un massimo di numero 5 assessori”.
Art.  49
–  sostituire le parole “dirigenti” con “capi-settori”.
(2008.48.3426)014

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