fbpx

Attenzione alla contrattazione integrativa

1523

La richiesta arriva dalla Corte dei Conti che il 15 dicembre scorso ha approvato un’ampia relazione sull’argomento. I contratti di istituto dovranno tenere nella giusta considerazione il principio della “premialità”.
In una relazione approvata il 15 dicembre scorso la Corte dei Conti interviene in materia di contrattazione integrativa nel settore della pubblica amministrazione per sottolineare un aspetto sul quale in più circostanze era già stata richiamato l’attenzione del Parlamento e del Governo: “la crescita complessiva delle retribuzioni derivante dalla contrattazione nazionale – si legge nella relazione – è fortemente condizionata dagli incrementi legati all’andamento della contrattazione integrativa, poiché, proprio a causa di essa, vengono assunti come base di calcolo dei futuri miglioramenti contrattuali retribuzioni più elevate di quelle risultanti dai contratti precedenti”.
Questo meccanismo, aggiunge la magistratura contabile, ha comportato spesso, in sede di consuntivi, il superamento delle iniziali previsioni di crescita delle dinamiche salariali.
La legge 133, secondo la Corte dei Conti, dovrebbe servire per mettere un po’ di ordine sulla questione.
E questo grazie ad alcune norme specifiche contenute nell’articolo 67 della legge.
Una prima disposizione è quella che prevede l’obbligo, per le Amministrazioni pubbliche, di trasmettere alla Corte dei conti entro il 31 maggio di ogni anno informazioni analitiche sulla contrattazione integrativa, finalizzate anche alla verifica del rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente.
Il Ministero dell’economia, da parte sua, dovrà predisporre per ciascuna Amministrazione pubblica una apposita scheda contenente informazioni anche sulla “concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell’impegno e della qualità della prestazione individuale”.
Non solo, ma la Corte aggiunge che in caso di superamento dei vincoli di spesa previsti dalle leggi finanziarie, “le corrispondenti clausole contrattuali sono immediatamente sospese ed è fatto obbligo di recupero nell’ambito della sessione negoziale successiva”.
Allo stato attuale non è facile capire in che misura la decisione della Corte possa influire concretamente sull’andamento della contrattazione integrativa di scuola che in realtà non può “sforare” rispetto ai limiti di spesa imposti dal Ministero e dalla stessa contrattazione nazionale.
Diverso è invece il discorso sulla cosiddetta “premialità”, obiettivo difficile da perseguire nel comparto scuola dove i compensi accessori previsti dalla contrattazione integrativa sono collegati quasi esclusivamente a incarichi specifici o comunque ad attività non strettamente obbligatorie ma svolte oltre l’orario di servizio ordinario.
Per capire quali siano le intenzioni del Ministero dell’Economia su questa materia, è dunque necessario attendere le prossime visite dei Revisori dei conti alle scuole che si svolgeranno in gran parte nel mese di febbraio in occasione della approvazione del Programma Annuale 2009.

La Tecnica della Scuola, 26.12.2008.

In questo articolo