Questa scheda contiene informazioni utili sul trattamento minimo delle pensioni.
Maggiori dettagli e approfondimenti sono disponibili in TuttoInps
CHE COS’È
E’ l’integrazione che lo Stato, tramite l’Inps, corrisponde al pensionato quando la sua pensione, derivante dal calcolo dei contributi versati, è di importo molto basso, al di sotto di quello che viene considerato il “minimo vitale”.
In questo caso l’importo della pensione viene aumentato (“integrato”) fino a raggiungere una cifra stabilita di anno in anno dalla legge.
L’IMPORTO
L’importo mensile, che per il 2008 è pari a € 443,12, varia di anno in anno e, a condizione che si posseggano determinati requisiti, può essere incrementato di una maggiorazione.
L’integrazione è riconosciuta a condizione che il pensionato e l’eventuale coniuge abbiano redditi non superiori ai limiti stabiliti dalla legge, che variano di anno in anno.
LIMITI DI REDDITO
Il limite di reddito personale per il 2008 è pari a € 5.760,56. Se invece il reddito va da € 5.760,57 a € 11.521,12 si ha diritto all’integrazione ridotta; non spetta alcuna integrazione se si supera il limite di € 11.521,12.
Il limite di reddito cumulato con quello del coniuge, sempre per il 2008, è pari a € 17.281,68; se invece il reddito va da € 17.281,69 a € 23.042,24 si ha diritto all’integrazione ridotta; non spetta alcuna integrazione se si supera il limite di € 23.042,24.
Per le persone coniugate, l’integrazione al minimo non può, comunque, essere assegnata se il reddito personale supera i limiti di legge, anche se il reddito cumulato è inferiore.
Analogamente, l’integrazione non può essere riconosciuta se il reddito personale è inferiore al limite indicato, ma il reddito cumulato lo supera.
MAGGIORAZIONE FINO A 516,46 EURO (AUMENTO AL MILIONE)
Un incremento della maggiorazione sociale – in favore di persone disagiate – per garantire un importo di pensione fino a € 516,46 al mese per tredici mensilità, è stato introdotto dal 1° gennaio 2002.
La maggiorazione, elevata per l’anno 2008 a € 580.00 spetta:
ai titolari di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni);
ai titolari di pensione della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere;
ai titolari di pensione dei fondi esclusivi e sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria (fondo volo, fondo telefonici etc.);
ai titolari di pensione sociale;
ai titolari di assegno sociale;
ai titolari di prestazioni assistenziali (invalidi civili, sordomuti e ciechi civili).
Per ottenere questo incremento, i titolari di pensione devono avere un’età di almeno 70 anni che può essere ridotta, fino a 65 anni, nella misura di un anno di età ogni cinque anni di contribuzione. Si può ottenere la riduzione di un anno anche se si è in possesso di un periodo di contribuzione inferiore a 5 anni ma non inferiore a due anni e mezzo.
La maggiorazione viene concessa se il pensionato non supera certi limiti di reddito.
Per l’anno 2008, chi non è coniugato deve avere i redditi personali inferiori a € 7.540 annui.
Se il pensionato è coniugato, i redditi personali vanno cumulati con quelli del coniuge. L’importo complessivo per il 2008 deve essere comunque inferiore a € 12.682,67 annui.