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LA PENSIONE: IL TRATTAMENTO MINIMO

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Questa scheda contiene informazioni utili sul trattamento minimo delle pensioni.
Maggiori dettagli e approfondimenti sono disponibili in TuttoInps

 

CHE COS’È

CHE COS’È

 

E’ l’integrazione che lo Stato, tramite l’Inps, corrisponde al pensionato quando la sua pensione, derivante dal calcolo dei contributi versati, è di importo molto basso, al di sotto di quello che viene considerato il “minimo vitale”.
In questo caso l’importo della pensione viene aumentato (“integrato”) fino a raggiungere una cifra stabilita di anno in anno dalla legge.

 

L’IMPORTO

L’importo mensile, che per il 2008 è pari a € 443,12, varia di anno in anno e, a condizione che si posseggano determinati requisiti, può essere incrementato di una maggiorazione.
L’integrazione è riconosciuta a condizione che il pensionato e l’eventuale coniuge abbiano redditi non superiori ai limiti stabiliti dalla legge, che variano di anno in anno.

 

LIMITI DI REDDITO

LIMITI DI REDDITO

 

Il limite di reddito personale per il 2008 è pari a € 5.760,56. Se invece il reddito va da € 5.760,57 a € 11.521,12 si ha diritto all’integrazione ridotta; non spetta alcuna integrazione se si supera il limite di € 11.521,12.

Il limite di reddito cumulato con quello del coniuge, sempre per il 2008, è pari a € 17.281,68; se invece il reddito va da € 17.281,69 a € 23.042,24 si ha diritto all’integrazione ridotta; non spetta alcuna integrazione se si supera il limite di € 23.042,24.

Per le persone coniugate, l’integrazione al minimo non può, comunque, essere assegnata se il reddito personale supera i limiti di legge, anche se il reddito cumulato è inferiore.
Analogamente, l’integrazione non può essere riconosciuta se il reddito personale è inferiore al limite indicato, ma il reddito cumulato lo supera. 

MAGGIORAZIONE FINO A 516,46 EURO (AUMENTO AL MILIONE)

 

Un incremento della maggiorazione sociale – in favore di persone disagiate – per garantire un importo di pensione fino a € 516,46 al mese per tredici mensilità, è stato introdotto dal 1° gennaio 2002.

La maggiorazione, elevata per l’anno 2008 a € 580.00 spetta:

ai titolari di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni);
ai titolari di pensione della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere;
ai titolari di pensione dei fondi esclusivi e sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria (fondo volo, fondo telefonici etc.);
ai titolari di pensione sociale;
ai titolari di assegno sociale;

ai titolari di prestazioni assistenziali (invalidi civili, sordomuti e ciechi civili).

 

Per ottenere questo incremento, i titolari di pensione devono avere un’età di almeno 70 anni che può essere ridotta, fino a 65 anni, nella misura di un anno di età ogni cinque anni di contribuzione. Si può ottenere la riduzione di un anno anche se si è in possesso di un periodo di contribuzione inferiore a 5 anni ma non inferiore a due anni e mezzo.
La maggiorazione viene concessa se il pensionato non supera certi limiti di reddito.
Per l’anno 2008, chi non è coniugato deve avere i redditi personali inferiori a € 7.540 annui.
Se il pensionato è coniugato, i redditi personali vanno cumulati con quelli del coniuge. L’importo complessivo per il 2008 deve essere comunque inferiore a € 12.682,67 annui. 
 

 

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