fbpx

Inpdap: Bonus Famiglia

1799

inpdap2Con Decreto Legge del 29 novembre 2008, n. 185, sono state approvate “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”. Vedi gli allegati
L’articolo 1 del decreto prevede la concessione per il solo anno 2009 di un “bonus straordinario” legato a determinate categorie e tipologie  di redditi eventualmente posseduti nell’anno 2008 – per “famiglie, lavoratori e pensionati residenti” che si trovano al di sotto di una certa soglia di reddito e con una particolare composizione familiare.
L’ammontare  dell’una tantum  potrà variare da un minimo di 200 a un massimo di 1000 euro. Non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, inclusa la carta acquisti (c.d. social card)  e può essere attribuita ad un solo componente del nucleo familiare.

Pensionati Inpdap beneficiari del “bonus”

L’Inpdap  per  i propri pensionati, con circolare del 16/12/2008  (vedi documentazione), ha esposto gli attuali criteri di concessione del bonus e ha fornito  le istruzioni  per la presentazione del modello di richiesta.

Per ottenere il bonus erogato dall’Inpdap  i beneficiari richiedenti devono essere pensionati residenti in Italia che ricevono un trattamento di pensione dall’Istituto. Qualora siano titolari di più trattamenti pensionistici, erogati da differenti istituti previdenziali, hanno la facoltà  di scegliere l’Ente pensionistico cui presentare la richiesta di bonus. Il bonus può infatti essere percepito una sola volta.

Autocertificazione

Nel richiedere il bonus il pensionato deve autocertificare nel” modello sostituto” predisposto dall’Agenzia delle Entrate (vedi documentazione),  il reddito proprio e quello eventuale dei membri del nucleo familiare a carico.

Ai fini del bonus sono considerati componenti del nucleo familiare:

·                      il pensionato richiedente

·                      il coniuge non legalmente ed effettivamente separato anche se non a carico

·                      i figli a carico

·                      altri familiari a carico

Per nucleo familiare si intende anche quello formato dal solo pensionato richiedente.

Il bonus spetta a prescindere dal numero dei componenti se nel nucleo familiare c’è un figlio portatore di handicap ed il reddito complessivo dello stesso nucleo non supera i 35.000 euro.

Condizioni per accedere al “bonus”

Per poter accedere al bonus il richiedente e il nucleo familiare devono possedere  per  l’anno 2008  soltanto redditi appartenenti ad una o più delle categorie e tipologie indicate dall’art. 1 del D.L. 185/2008 (vedi Documentazione , Circolare n. 19 del 16/12/2008).

Verificato tale requisito il richiedente ha la facoltà di scegliere il periodo d’imposta: i requisiti riferiti al numero dei componenti il nucleo familiare e dei relativi redditi, possono essere rapportate, a facoltà del richiedente, o al periodo d’imposta 2007 o al periodo d’imposta 2008; la scelta può essere legata a situazioni di convenienza annuale (2007 o 2008) legate al reddito totale del nucleo ed alla sua composizione.

Nel caso in cui il richiedente scelga il periodo d’imposta relativo all’anno 2007, i redditi relativi all’anno 2008, trascurando il loro importo, devono, comunque, rientrare nelle categorie e tipologie indicate nel decreto.

In base alle scadenze di presentazione della richiesta (31 gennaio o 31 marzo 2009) dati reddituali possono essere desunti dalle certificazioni e/o dichiarazioni in possesso dei componenti il nucleo familiare.

Se riferiti all’anno 2007 i documenti di  riferimento possono essere il modello CUD/ 2008, il modello 730-3/2008, il modello Unico/2008 e le certificazioni lavoro autonomo 2008.

Se riferiti all’anno 2008 possono essere utilizzati solo il modello Cud/2009 o le certificazioni lavoro autonomo 2009, in quanto non sono ancora disponibili per il richiedente ne il 730/2009 ne l’Unico 2009.

Scadenze per la presentazione del modello

·                      31 gennaio  2009 –  per chi sceglie come anno di riferimento il 2007

·                      31 marzo     2009 –  per chi sceglie come anno di riferimento il 2008

Modalità di consegna dell’autocertificazione all’ente previdenziale

I pensionati  in possesso dei requisiti  hanno due possibilità per presentare  le richieste:

·                      presso le sedi provinciali  e territoriali dell’Inpdap

·                      presso i caf, e  i professionisti abilitati  che effettueranno il servizio gratuitamente

Restituzione del bonus non spettante da parte del pensionato

Qualora il pensionato richiedente, in seguito all’autocertificazione presentata, abbia ricevuto somme non spettanti,  è tenuto a restituirle, autonomamente, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva  alla erogazione. Per coloro che sono esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, la restituzione avverrà mediante versamento effettuato con il modello F24 entro i medesimi termini.

Aggiornamenti

Considerato che la norma che dispone il beneficio (Decreto Legge 185/2008) può subire modifiche all’atto della conversione in Legge o interpretazioni su quanto previsto, sarà cura dell’Istituto divulgare successive note di aggiornamento e chiarimento sulla concessione del bonus.


dicembre 2008


Documentazione

Circolare n. 19 del 16 dicembre 2008 (PDF, 176Kb)
Modello sostituto (PDF, 78Kb)
Istruzioni per la compilazione (PDF, 37Kb)
Provvedimento Agenzia delle Entrate del 5 dicembre 2008 (PDF, 242Kb)
Allegato A, istruzioni per la stampa del modello (PDF, 46Kb)

In questo articolo