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ATA: Sei Collaboratori scolastici licenziati vincono vertenza

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20 dicembre 2008 – Gilda Unams Bari In data 2 Dicembre 2008 si è tenuta l’udienza di conciliazione ex art. 135 CCNL 2006/09 presso l’U.S.P. di Bari intentata avverso il licenziamento di ben tre dei sei collaboratori scolastici licenziati da un Dirigente scolastico di Putignano.

Lo stesso aveva pensato bene di “revocare” il contratto individuale di lavoro stipulato con i medesimi sino alla nomina dell’avente diritto (art. 40 L. 449/97) individuandoli da una graduatoria di messa a disposizione, ritenendo erroneamente che l’avente diritto fosse, in realtà, da individuare dalle graduatorie dell’Ufficio di collocamento.

Si costituivano i lavoratori in udienza conciliativa con l’assistenza del loro sindacalista di fiducia Segretario Provinciale e Regionale prof. BARTOLO DANZI che deduceva quanto segue per ciascuno di essi.

Con provvedimento del Dirigente scolastico datato 08.09.2008 l’istante veniva individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 44 del CCNL del 29 novembre 2007 per il comparto scuola, attingendo dalla graduatoria di istituto degli aspiranti a supplenza in qualità di personale ATA per il profilo professionale di collaboratore scolastico.

La stipula del predetto contratto individuale di lavoro avveniva in data 8.9.2008 con prot. 7057 , su posto vacante in organico di diritto e “sino alla nomina dell’avente diritto” mediante scoarrimento delle graduatorie di terza fascia istitutite ex D.M. del 26.06.2008 n. 59.

In data 10 Ottobre 2008 con atto prot. 8152/B10 il Dirigente scolastico in parola comunicava all’odierna istante la risoluzione e rescissione unilaterale del predetto rapporto di lavoro.

DIRITTO

Il comportamento del Dirigente scolastico deve ritenersi illegittimo. In via preliminare appare opportuno ricordare che, alla luce delle innovazioni introdotte dalla riforma della disciplina del pubblico impiego, va esclusa la permanenza in capo alla Pubblica amministrazione datrice di lavoro di poteri esercitabili secondo i canoni della discrezionalità e ciò in quanto il rapporto di lavoro si fonda su base paritetica (in tal senso Cass. 24 febbraio 2000, n.41).

Logica conseguenza di tale principio è che il datore di lavoro pubblico, nell’ambito della gestione del rapporto di lavoro, opera con i poteri del privato datore e quindi gli è preclusa la possibilità di adottare unilateralmente modifiche, limitazioni del contratto di lavoro, rescissioni, revoche. (Cfr Corte di Appello di Catanzaro). D’altro canto in tal senso, depone decisamente la disposizione di cui all’art. 4 comma 2 d.lgs 29/93 (ora art. 5 comma 2 d.lgs 165/2001) laddove statuisce che “nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all’art. 2, comma 1, le determinazioni per l’ organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e poteri del privato datore di lavoro”.

Per altri versi, come chiarito da una recente nota autorevole del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria prot. 14873 del 8.7.2004 , non va, peraltro sottaciuto in questa sede , “che modifiche di posizioni soggettive disposte d’ufficio, non sono da ritenere legittime in quanto espressioni di potere autoritativo dell’Amministrazione non più configurabile per atti di gestione(contratti individuali di lavoro) che non sono atti amministrativi, bensì atti di diritto privato. L’ amministrazione nella gestione del rapporto di lavoro, agisce quindi con i poteri e la capacità del privato datore di lavoro.

Alla luce di quanto innanzi deve ritenersi illegittima e nulla la revoca operata anche se astrattamente in “autotutela” da parte del Dirigente scolastico , del contratto individuale di lavoro . poiché avvenuta unilateralmente e applicabile se non ad atti ammnistrativi per cui la P.A. continua ad avere e ad esercitare potere autoritativo.

L’ ulteriore profilo di illegittimità emerge ove si consideri che a tutt’ oggi non risulta pubblicata la graduatoria di terza fascia per il collaboratori scolastico ex D.M. n. 59/08, ragion per cui la clausola di scadenza del contratto individuale di lavoro che doveva essere rispettata dal Dirigente scolastico così come pattuita con l’istante, da titolo alla medesima di essere in servizio sino alla individuazione dell’avente diritto dalle nuove graduatorie terza fascia, con tutte le conseguenze di natura giuridico ed economiche che ne discendono.

Tanto premesso l’istante, ove il Dirigente scolastico non intenda ripristinare il rapporto di lavoro, chiede, a titolo di risarcimento danni, la corresponsione economica ed il riconoscimento giuridico dalla data di cessazione determinata dal Dirigente scolastico sino alla individuazione dell’avente diritto dalla graduatoria di terza fascia. Nel caso il Dirigente scolastico ritenga di ripristinare il rapporto di lavoro chiede il risarcimento danni sino alla data della eventuale riassunzione in servizio. A tal fine delega all’espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione il dirigente sindacale GILDA UNAMS prof. BARTOLO DANZI , Segretario Provinciale e Regionale della UNAMS-scuola struttura federale autonoma della Federazione Gilda UNAMS, con sede PROVINCIALE E REGIONALE in BARI alla Via R. Da Bari n. 145 – 70125 BARI – fax 0802140429, conferendogli I PIU’ AMPI POTERI DI LEGGE.

Ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 196/03 si oppone a qualunque intromissione e partecipazione (anche esterna) di terzi soggetti non legittimati per delega dalla scrivente , al presente tentativo obbligatorio di conciliazione.

Estratto del VERBALE DI CONCILIAZIONE

Il prof. Danzi a mero titolo conciliativo, propone di far luogo al riconoscimento giuridico della supplenza in questione per il periodo dal 13.10.2008 alla data di assunzione dell’avente diritto individuato dalle graduatorie di III fascia per collaboratore scolastici ex D.M. n.59/08, di prossima pubblicazione, con rinuncia , da parte dell’interessato, qualsiasi pretesa di carattere economico.

Il Dirigente scolastico …prof…………pur essendo convinto della piena legittimità del proprio operato, dichiara di accogliere la proposta conciliativa formulata dal prof. B. DANZI, senza riconoscimento alcuno della fondatezza della pretesa avanzata dalla sig. ra….., al solo fine di evitare l’alea di un eventuale giudizio, nonchè per non deluderele apettative di lavoro dell’interessata.

In virtù di quanto precede, si da atto -con la sottoscrizione del presente verbale – che è stato esperito con esito positivo, il tentativo obbligatorio di conciliazione.

Il Dirigente scolastico ha tenuto a sottolineare che intende estendere tale giudicato anche agli altri lavoratori licenziati che non avevano promosso il tentativo obbligatorio di conciliazione.

da orizzontescuola

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