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Le supplenze assicurano il diritto allo studio. Una scheda per saperne di più

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16-12-2008 | Scuola

Scuola  Una scheda sulle procedure e le modalità per la nomina dei supplenti temporanei.

 

La recente nota del Ministero sul programma annuale 2009 potrebbe aver determinato qualche disorientamento nelle scuole soprattutto laddove si parla della limitazione delle disponibilità finanziaria in merito a questa voce del Programma.

Su questo già si sono espressi i Dirigenti Scolastici della FLC Cgil che denunciano i continui tagli ai bilanci scolastici mettendo a dura prova la funzionalità stessa delle istituzioni scolastiche.

Le norme legislative e contrattuali relativamente alle supplenze brevi sono chiare e vanno applicate con rigore nel rispetto dei principi del buon andamento dell’amministrazione e del diritto allo studio.
Non può che essere così, dal momento che la stessa nota ministeriale sul Programma annuale non può fare a meno di precisare che il “rispetto, ovviamente, dell’ordinato svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola” deve essere alla base della gestione delle scuole, con ciò volendo significare che il diritto allo studio va comunque garantito, secondo le previsioni delle Leggi e dei Contratti.
Certo, la chiarezza non è proprio il forte delle note ministeriali, ma almeno su questo non possono esserci dubbi: le leggi sul diritto allo studio vanno rispettate, così come va rispettato il diritto al lavoro di chi è in posizione di nomina.

In ordine a ciò la FLC Cgil dispiegherà la massima vigilanza a difesa dei diritti costituzionalmente tutelati.

Per facilitare il lavoro delle scuole abbiamo predisposto una scheda riepilogativa delle procedure e delle norme che regolano attualmente la chiamata dei supplenti per le assenze del personale della scuola.

Roma, 2 dicembre 2008

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