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Sentenza sul sostegno del TAR di Catania

1984

Insegnante di sostegno: se vengono violate “le effettive esigenze rilevate” dell’alunno con disabilità il TAR le ripristina. E così possiamo registrare per l’anno scolastico 2008-2009 una delle prime pronunce di un Tribunale Amministrativo Regionale – quello di Catania – emesse a seguito delle ultime due Leggi Finanziarie, tanto richiamate come “fonti di tagli” nel settore della scuola. Ironia della sorte, l’udienza si è tenuta proprio il 3 dicembre, Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità!

 Il fatto: tutti gli organi all’uopo preposti segnalavano la necessità di un’insegnante di sostegno per 24 ore, per uno studente frequentante la seconda elementare (in piena fase evolutiva) e affetto da disabilità grave. Ma nonostante questo, lo studente subisce una drastica e immotivata riduzione delle ore di insegnamento di sostegno (16 ore), rispetto anche a quelle di cui aveva beneficiato l’anno precedente.
La notizia desta smarrimento e rabbia nella famiglia che tenta di comprendere l’accaduto, ma presto, purtroppo, coglie che l’unica soluzione possibile rimane quella di adire l’autorità giudiziaria.
E così, quasi come per uno scherzo del destino, l’udienza viene fissata per il 3 dicembre, Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità: inevitabile, dunque, farne un richiamo… a tutela dei diritti universalmente riconosciuti.

Ecco quindi, per l’anno scolastico 2008-2009, una delle prime pronunce di un Tribunale Amministrativo Regionale (TAR Sicilia, Sezione di Catania), emesse a seguito delle ultime due Leggi Finanziarie, tanto richiamate come “fonte di tagli” nel settore della scuola e, in particolare, dell’insegnamento di sostegno.
La Legge 296/06 (la cosiddetta “Legge Finanziaria per il 2007”), all’articolo 1, comma 605, lettera b, afferma che la ri-organizzazione e la distribuzione degli organici dev’essere compiuta in base «alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi [grassetto nostro]».
Successivamente, la Legge 244/07 (la cosiddetta “Legge Finanziaria per il 2008”), all’articolo 3, commi 413 e 414, segue e rinforza la scia delle effettive esigenze.
Il comma 413, infatti, non solo esordisce con «Fermo restando quanto previsto dall’art. 1 comma 605 lett. B) della legge 27/12/2006 N° 296», ma continua sostenendo che i criteri e modalità di assegnazione dei posti degli insegnanti di sostegno «devono essere definiti con riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili». Insomma: tagli sì, ma prima valutare e rispettare le «effettive esigenze rilevate» degli alunni con disabilità.

E perciò, con le suddette argomentazioni e altre (giuridicamente altrettanto rilevanti, ma che si evitano di esporre in questa sede), si è riusciti a far riconoscere «il danno grave ed irreparabile per cui va accolta la domanda cautelare e per l’effetto va disposto che il Ministero intimato valuti le gravi concrete esigenze dell’alunno XXXX al fine di attribuire allo stesso, anche in deroga, un numero di ore di sostegno conformi alle proprie esigenze ed a quelle evidenziate dagli organi all’uopo preposti dell’istituto scolastico di appartenenza di Francesco Marcellino* da Superando, 12.11.2008

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