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Paga il prof se l’alunno si fa male

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Decisione della Corte di cassazione che parla di contratto di protezione tra istituti e ragazziÈ l’effetto del rapporto giuridico che c’è tra docenti e studenti

Intercorre un contratto di protezione tra la scuola e l’allievo. Lo stabiliscono le sezioni unite della Corte di cassazione con la recente sentenza n. 26972 depositata (insieme ad altre tre susseguenti con medesime motivazione) l’undici novembre scorso relativamente al tema del risarcimento del danno avente carattere non patrimoniale.

La decisione della Suprema corte, articolata in più punti, ha destato notevole clamore perché interviene su un argomento riguardante una moltitudine di casi e sul quale vi erano orientamenti contrapposti (tanto appunto da rimettere la questione alle cure delle sezioni unite di piazza Cavour). Il rilievo alla tematica scolastica si rinviene nella parte in cui la sentenza assume l’esistenza di un danno non patrimoniale anche in situazioni giuridiche di natura contrattuale. Invero, richiamando una precedente pronunzia (n. 9346/2002), la Suprema corte ravvisa un vincolo negoziale nell’accoglimento della domanda di iscrizione nei cui contenuti, tra l’altro, va sicuramente ritenuta inclusa l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e sull’incolumità dell’alunno nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica. In particolare, la responsabilità giuridica di che trattasi emerge nel caso in cui l’alunno procuri un danno a se stesso (la cosiddetta l’autolesione). La Cassazione giunge a questa affermazione sulla scorta di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 del codice civile ove è disposto che il danno non patrimoniale è risarcibile nei casi determinati dalla legge, e nel rilievo che i diritti inviolabili consacrati nella carta costituzionale non possono restare preclusi dal richiamo dell’articolo citato. E questo, non solo per superiorità gerarchica tra le norme interessate, ma anche perché la costituzione, in quanto successiva, non poteva essere indicata dal codice civile. Tra essi diritti inviolabili spicca quello alla salute che, peraltro, trova frequente espressione nel settore sanitario nel cui ambito sussistono altri e specifici contratti di protezione. L’alunno, dunque, che si procura una autolesione ha diritto a vedersi risarcito il pregiudizio che le conseguenze anche non patrimoniali di un evento hanno determinato, quali le sofferenze patite o i disagi subiti e subendi a causa di una alterazione fisica di tipo estetico. Più sottile questione si pone quanto al precettore, inteso nel docente della scuola che non solo non è parte ravvisabile nell’atto di iscrizione ma anche perché la legge dispone la legittimazione processuale dell’amministrazione dando l’impressione che possa configurarsi, per il docente, una responsabilità extracontrattuale. È, però, di ostacolo a questa visione il rilievo che tra insegnante ed allievo si instaura pur sempre un rapporto giuridico per «contatto sociale» (così definito dalla cassazione) nell’ambito del quale il precettore, avendo il complessivo obbligo di istruire ed educare, assume anche uno specifico e peculiare obbligo di protezione e vigilanza onde evitare che l’alunno si procuri da solo un danno alla persona. Con l’importante conseguenza processuale che l’attore dovrà soltanto provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sarà onere della scuola (e del docente) dimostrare l’impossibilità di evitarlo.

Nota: ItaliaOggi Azienda Scuola 09/12/2008

 

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