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Il Tar Lazio ha riaperto le graduatorie locali. Resta da vedere come si adeguerà il ministero
I precari potranno cambiare provincia e non finire in coda 

I docenti precari inclusi nelle graduatorie a esaurimento potranno trasferirsi in altra provincia. Senza andare in coda agli elenchi. Lo ha stabilito il Tar del Lazio con una sentenza depositata il 27 novembre scorso (10809 reperibile sul sito: www.giustizia-amministrativa.it).

I giudici amministrativi hanno annullato le disposizioni ministeriali che prevedevano l’inserimento in coda per gli aspiranti docenti inclusi nelle graduatorie a esaurimento che avessero avuto intenzione di cambiare provincia. Si tratta del decreto dirigenziale 16 marzo 2007 e della nota direttoriale 5485 del 19 marzo sempre del 2007: due disposizioni che interpretavano in senso restrittivo la normativa sull’istituzione delle graduatorie a esaurimento (legge 124/00 e art.1, commi 605 e 607 della legge 296/2006).Il ragionamento dei giudici si è fondato sul fatto che la normativa primaria a monte dei provvedimenti annullati pone come criterio per la costituzione delle graduatorie il solo principio del merito. E non pone alcun vincolo al diritto di mobilità e stabilimento dei docenti precari su tutto il territorio nazionale. E dunque, la corretta interpretazione delle disposizioni di legge non può che prevedere la possibilità di trasferirsi da una provincia ad un’altra, conservando sia il punteggio che lo scaglione in cui ci si trovava inseriti nella graduatoria della provincia di provenienza. La normativa annullata, invece, prevedeva una sorta di sanzione consistente nell’inserimento in coda alle graduatorie. Il tutto secondo un criterio interpretativo, poi giudicato illegittimo, che considerava le graduatorie chiuse a chiave non solo per i neoabilitati (che comunque resteranno fuori) ma anche per coloro che, già inclusi fossero arrivati da un’altra provincia. E per questi ultimi era stata prevista una specie di anticamera costituita dal cosiddetto inserimento in coda. Resta da vedere, a questo punto, come si regolerà l’amministrazione. Che peraltro ha l’obbligo di dare esecuzione alla sentenza a prescindere da una eventuale impugnazione della stessa davanti al Consiglio di Stato da parte dell’amministrazione. Le sentenze dei giudici amministrativi, infatti, sono immediatamente esecutive e la presentazione del ricorso in appello non ne determina la sospensione. Fermo restando che il Consiglio di stato ha il potere di sospenderle nella fase cautelare, qualora da una sommaria delibazione consideri il ricorso fondato e ritenga sussistente un pericolo grave e irreparabile. Ma si tratta di un’ipotesi meramente astratta. E’ più probabile, invece, che l’amministrazione dia esecuzione alla sentenza in vista della prossima riapertura delle graduatorie, che dovrebbe avvenire in primavera. Anche perché, se il Consiglio di stato non dovesse accogliere l’istanza cautelare, ma dovesse accogliere successivamente il ricorso nella fase di merito (presumibilmente non prima di un anno) il rischio sarebbe quello di dover rifare tutte le graduatorie ad anno scolastico iniziato. Insomma, il rimedio potrebbe rivelarsi peggiore del male. Nota: ItaliaOggi – Azienda Scuola del 2/12/2008

Di seguito la sentenza.
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