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Federazione Gilda Unams/ANPA

1921

LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133 ART. 19 E 20 – NOTA OPERATIVA INPADAP

Come è noto, l’art. 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nel S.O. n. 126/L alla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 1° agosto 2008, ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la totale cumulabilità delle pensioni dirette di anzianità a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

L’INPDAP, con la Nota Operativa n. 45 del 28/11/08 ha fornito precisazioni in materia:

w        con la stessa decorrenza del 1° gennaio 2009, le pensioni contributive sono interamente cumulabili con qualsiasi reddito da lavoro se liquidate con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni ovvero al compimento dell’età pensionabile, vale a dire a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne. Inoltre, è stata disposta la soppressione dei commi 21 e 22 dell’art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sempre con effetto dalla medesima data;

w        i titolari di pensioni liquidate con il sistema contributivo possono parimenti cumulare il trattamento pensionistico con i redditi da lavoro dipendente e/o autonomo a condizione che il diritto alla pensione sia stato acquisito con i nuovi requisiti di età e di contribuzione previsti dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247;

w        i trattamenti di pensione di cui beneficiano i dipendenti pubblici non sono cumulabili con la retribuzione derivante da impieghi nell’ambito della Pubblica Amministrazione quando il nuovo servizio costituisca derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto di lavoro che ha dato luogo alla pensione;

w        l’abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi da lavoro non rileva nei confronti dei titolari delle pensioni ai superstiti e delle pensioni di invalidità. Per gli iscritti a questo Istituto nella locuzione “pensioni di invalidità” rientrano i trattamenti derivanti da dispensa per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni (articolo 13 della legge n. 274/1991), le pensioni di infermità (articolo 42 del DPR 1092/1973) nonché i trattamenti pensionistici di privilegio, fermo restando quanto disposto dall’articolo 139 del DPR 1092/1973 applicabile nei casi di attività svolta alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, in virtù del richiamo espresso di detto articolo al “rapporto di servizio”. Per dette tipologie di trattamenti pensionistici continuano, pertanto, a trovare applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui all’articolo 72, comma 2, della legge n. 388/2000 (cumulabilità nella misura del 70 per cento con i redditi da lavoro autonomo, 50 per cento con quelli derivanti da lavoro dipendente ovvero intera cumulabilità per le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni);

w        nella locuzione “pensione di invalidità” non sono stati ricompresi i trattamenti derivanti da inabilità di cui all’articolo 2, comma 12 della legge n. 335/1995 in quanto incompatibili con qualsiasi attività lavorativa per esplicita disposizione legislativa (articolo 10 DM 187/1997);

w        per di dare attuazione alla norma in questione, gli interessati sono tenuti a presentare alla sede provinciale/territoriale competente all’erogazione del trattamento pensionistico, la specifica richiesta, avente carattere meramente dichiarativo, volta all’applicazione della disposizione in esame. In tali casi le Sedi sono tenute a provvedere, con la massima tempestività, alla relativa regolarizzazione;

w        nulla è variato per i soggetti che hanno aderito al regime di cumulabilità di cui all’articolo 44 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, nei confronti dei quali continua ad operare l’eventuale trattenuta sulla pensione fino alla scadenza naturale dell’importo dovuto. Ciò in quanto, detti pensionati hanno usufruito del regime di liberalizzazione del cumulo in data anteriore al 1° gennaio 2009 in virtù della specifica disposizione sopra richiamata, che subordina tale diritto al pagamento di un importo una tantum da effettuarsi anche in forma rateale;

w        in applicazione del riferito art. 19 della legge n. 133/2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009 i titolari di pensioni di anzianità non sono più obbligati a comunicare l’inizio di una attività lavorativa (dipendente e/o autonoma), ma ne hanno facoltà per evitare duplicazioni di benefici (ad es. detrazioni, assegno per il nucleo familiare ovvero richiesta di applicazione di aliquota fiscale più alta) con consistenti conguagli a debito in sede di dichiarazione dei redditi.

 

Si evidenzia, infine, che la suddetta disposizione fornisce indicazioni attuative per l’art. 20, commi 12, 13 e 14, del D.L. n. 112/08, convertito nella legge n. 133/2008, finalizzato a contenere il fenomeno delle indebite riscossioni, da parte dei familiari, delle rate di pensione erogate successivamente alla data di decesso del titolare.

 

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