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Il docente di sostegno è sempre a carico dello Stato

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Con sentenza numero 15389 del 10 giugno 2008 il Tribunale di Roma ha giudicato che la spesa relativa al docente di sostegno per un bambino con handicap iscritto alle scuole paritarie vada posta a carico dello Stato e non della scuola.
Perciò ha condannato il Ministero convenuto (ma contumace, nota il Tribunale, segno della “volontà di rimettere ad altra Autorità la soluzione di una questione problematica”) a pagare alla parte attrice, cioè alla scuola paritaria che l’aveva anticipata, “la somma di euro 28.732,22 oltre interessi legali”.

Il provvedimento giurisdizionale fissa un principio importante perché afferma che “il sostegno…è il supporto per rendere l’insegnamento fruibile, e tanto costituisce un ulteriore argomento per ritenere che esso debba essere a carico dello Stato, sia nelle scuole pubbliche che in quelle private”.

I sostenitori della piena parità, anche in senso economico, delle scuole paritarie con quelle direttamente gestite dallo Stato hanno accolto la sentenza come un passo avanti verso le loro richieste (“Occorre trarne tutte le conseguenze”, è il commento, per esempio, del quotidiano on-line “il sussidiario.net”, vicino alla Compagnia delle Opere, braccio economico di Comunione e Liberazione).

Ma la sentenza è chiaramente circoscritta alla fattispecie esaminata, quella di una persona con handicap che necessita di un sostegno e che ha diritto di riceverlo, afferma il Tribunale di Roma, “su puntuale disposizione della legge 104 del 1992” in quanto si tratta di un suo diritto soggettivo.

Nota: TuttoscuolaFOCUS 2 dicembre 2008

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