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Contrattazione d’Istituto: puntualizzazioni sulla ripartizione delle risorse

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Scuola  E’ prerogativa del tavolo contrattuale d’Istituto la ripartizione delle risorse fra le aree del personale, ordini e gradi di scuole e tipologia di attività.

 Scuola sindacato flc cgil

Continuano ad essere oggetto di discussione e di interpretazioni non conformi al Contratto alcune clausole contrattuali, anche a causa di diffusione di errate comunicazioni di taluni siti non propriamente sindacali, che creano incertezza e contenzioso su alcune materie che invece da tempo sono state chiaramente normate fino a diventare ormai prassi consolidata nella quasi totalità delle trattative di scuola.

E’ il caso della competenza in merito alla ripartizione delle risorse fra le aree di personale, ordini e gradi di scuola e tipologia di attività: l’articolo 88 del CCNL del Comparto scuola del 29 novembre 2007 ha chiaramente previsto che tale competenza è esclusiva del tavolo contrattuale di scuola e non del Consiglio di Istituto (tale ultimo Organo è richiamato nello stesso articolo solo in riferimento al POF).

E non poteva essere diversamente dal momento che il D.L.vo 165/2001, che ha regolato definitivamente la contrattazione nel Pubblico Impiego e nella scuola, all’articolo 45 prevede che le risorse contrattuali (fondamentali e accessorie) possono essere erogate a beneficio del personale solo ad opera dei contratti collettivi: qualsiasi altro soggetto non ha competenza alcuna a stabilire misure criteri e modalità per i compensi. Su questo tema, quando il giudice di merito è stato chiamato a pronunciarsi, le sentenze sono state in equivoche: è il tavolo contrattuale a stabilire le ripartizioni.

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