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federazione Gilda Unams/ANPA Notizie ATA

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 PERSONALE ATA TRANSITATO DAGLI EE.LL. ALLO STATO – RILEVATO DALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE UN ULTERIORE PROFILO DI INCOSTITUZIONALITÀ DELL’ART. 1, COMMA 218, LEGGE FINANZIARIA 2006 – NOTA DELL’UFFICIO LEGALE CENTRALE

In riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 234, depositata il 26.6.2007, che respingeva la questione di legittimità Costituzionale in relazione all’art. 1, comma 218 legge finanziaria 2006, la Suprema Corte, non ritenendo chiusa la questione, ha rilevato un ulteriore motivo di incostituzionalità dell’art. 1, comma 218 sopra citato, sottoponendo nuovamente la stessa all’esame della Corte Costituzionale. Nello specifico, evidenzia che:

Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha rilevato che il potere legislativo, con l’emendamento di cui alla c.d. legge Finanziaria 2006 n. 266 art. 1, comma 218, si è intromesso con tale disposizione nell’amministrazione della giustizia introducendo norme in grado di influire sui processi in corso, conferendo dei vantaggi ad una delle parti in causa (lo Stato), così violando l’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo del 1950 che stabilisce il diritto di ognuno ad un equo processo.

Si ribadisce, pertanto, alla luce della nuova pronuncia della Suprema Corte, quanto avevamo già suggerito e cioè che i giudizi in corso non vanno abbandonati ma occorrerà per le cause pendenti dinanzi al Tribunale o alle Corti d’Appello, sollevare la questione di incostituzionalità di cui all’ordinanza della Suprema Corte del 4.9.2008 n. 22260, chiedendo la sospensione ex art. 295 c.p.c. del processo sino alla definizione del giudizio di legittimità costituzionale.

Per le cause definite dinanzi la Corte di Cassazione prima del 4.9.2009 invece, si dovrà valutare la possibilità di proporre ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo assumendo la violazione dell’art. 6 della Convenzione citata che stabilisce il diritto di ognuno ad un giusto processo, violazione commessa dallo Stato italiano con l’introduzione di norme (Art. 1, comma 218 legge cit.) che avrebbero influito sui processi in corso. Ovviamente, tali ricorsi vanno proposti entro e non oltre 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza della Suprema Corte.”

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