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Federazione Gilda.Unams -ANPA

2082

TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE NEI PERIODI DI CONVALESCENZA POST RICOVERO. PARERE FUNZIONE PUBBLICA

In  merito al trattamento economico spettante, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 71 del D.L. 112/08 convertito in legge 133/08, nei giorni di assenza dovuti a convalescenza post ricovero, si fa presente che in materia è intervenuto il parere n. 53/08, fornito dal Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni, Servizio Trattamento del Personale – al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed al MEF.

In tale parere, partendo dalla previsione contenuta nel secondo periodo del comma 1 dell’art. 71 suddetto, ove è novellato che nel caso di ricovero ospedaliero è fatto salvo “il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore”, viene sostenuto che il rinvio alla previsione dei contratti collettivi non riguarda in senso stretto soltanto i giorni di ricovero, ma concerne il regime più favorevole previsto per le assenze per malattia dovute a ricovero ospedaliero, con ciò ricomprendendo anche l’eventuale regolamentazione più vantaggiosa inerente il post ricovero.

Pertanto, nel caso di ricovero ospedaliero e per il successivo percorso di convalescenza post ricovero, al dipendente del Comparto Ministeri compete il trattamento accessorio fisso e continuativo (indennità di amministrazione prevista dall’art. 21, comma 7, lettera a), del CCNL 16/5/95 e successive modificazioni e integrazioni).

Tale parere, stante l’applicazione dell’art. 71 a tutte le Pubbliche Amministrazioni previste dall’art. 1, comma 2, del D.L.vo n. 165/2001, interessa anche il personale della scuola che viene a trovarsi nella succitata situazione.

Si evidenzia, infine, che nel parere in argomento viene precisato ancora una volta che, nel caso di assenze superiori a dieci giorni e dopo il secondo evento di malattia nel corso dell’anno solare, l’assenza deve essere giustificata mediante certificazione di struttura sanitaria pubblica o del medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.

 

 

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