l’orario obbligatorio.
Il CCNL 2002 2005 art. 76 comma 3 ha previsto il conglobamento, a decorrere dal 1.1.2003, dell’indennità integrativa speciale, nella misura all’epoca spettante, nella voce stipendio tabellare. da orizzontescuola
Pertanto dal 1° gennaio 2003 l’indennità integrativa speciale deve essere corrisposta anche per le ore eccedenti l’orario d’obbligo.
Con la nota del 29 ottobre 2008 il ministero pone all’attenzione delle scuole il contenuto di una nota del, 30.11.2005, in cui tale disposizione era già stata chiarita.
Ricordiamo inoltre che le ore eccedenti l’orario obbligatorio vanno retribuite in base alla durata dell’incarico, come già chiarito dal ministero con nota ministeriale del 10 aprile 2002 : “Al riguardo, si è rilevato che, per il combinato disposto dell’art.3, comma 10, del D.P.R23.8.1988, n. 399 e dell’art.6, comma 2, del DPR 10.4.1987, n. 209, le ore eccedenti prestate a domanda in corsi collaterali, in quanto disponibili per l’intero anno scolastico, sono retribuite nella stessa misura oraria di quelle connesse alle caratteristiche strutturali della cattedra” e dall’ USR dell’Emilia Romagna nel 2005 ” Da quanto fin qui dedotto, proprio per il rinvio operato dal D.P.R. n. 399/88 al 2° comma dell’art. 6 , sopracitato, emerge in tutta evidenza che, ai fini del trattamento economico che interessa, le ore eccedenti con orario settimanale di cattedra superiore alle 18 ore e le ore eccedenti espletate in classi collaterali per l’intero anno scolastico, trattandosi in quest’ultimo caso di incarico per la copertura di ore residuali nell’organico determinato dal Dirigente scolastico in mancanza di nomina da parte del CSA, sono assoggettate alla medesima disciplina retributiva per la durata dell’intero anno scolastico (31 agosto) ovvero fino alla durata della nomina (nel caso di corsi integrativi per i diplomati di istituto magistrale, ormai esauriti, o di Liceo Artistico)”
Leggi la nota
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione Direzione Generale per il personale scolastico
Uff. IV Prot . N . AOODGPER 17743 Roma 29 ottobre 2008
Ai Direttori Generali Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
e, p.c. Al Capo Dipartimento S E D E
Oggetto: Retribuzione ore eccedenti l’orario d’obbligo. Chiarimenti
Pervengono a questa Direzione Generale, anche da parte sindacale segnalazioni in merito alle modalità di liquidazione delle ore eccedenti l’orario d’obbligo, che non sempre sono retribuite secondo quanto disposto dal CCNL 24 luglio 2003, che all’art. 76, comma 3 ha previsto il conglobamento dell’indennità integrativa speciale, nella misura all’epoca spettante, nella voce stipendio tabellare. In proposito si ritiene opportuno richiamare l’attenzione su quanto a suo tempo comunicato da questa Direzione Generale, Ufficio IX, con nota del 30 novembre 2005, prot. n. 4567/E/2, con la quale veniva peraltro inviata a tutti gli USR copia della sentenza n . 281/05 del 21.4.2005, di accoglimento, da parte della Corte di Appello di L’Aquila, l’appello proposto da questo Ministero , con la locale Avvocatura dello Stato , avverso la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Pescara, che aveva riconosciuto il diritto al computo dell’indennità integrativa speciale per gli anni scolastici 1999/2000 e 2000/2001.
Per quanto sopra esposto si pregano le SS.LL. di riproporre all’attenzione delle istituzioni scolastiche il c ontenuto della predetta nota del 30.11.2005 che, ad ogni buon fine si ripropone in allegato.
IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Chiappetta
SENTENZA N . 281/05 del 21 aprile 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai magistrati dr. Stefano Jacovacci – presidente e relatore dr. Rita Sannite – consigliere dr. Paolo Sordi- consigliere all’udienza del 10.3.2005, come da dispositivo in tale data, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
in controversia in materia di lavoro, n .1060 del ruolo generale dell’anno 2004, su appello proposto il 26.11.2004 dall’appellante Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con l’Avvocatura dello Stato, contro la parte appellata …omissis…. avverso la sentenza n .857 del 2.7.2004, notificata il 30.1 0.2004, del Giudice del Lavoro del Tribunale di Pescara, in esito a processo iniziato il 30.3.2004.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l’appellato, insegnante di scuola media statale, pretende che la retribuzione delle ore eccedenti l’orario d’obbligo sia integrata mediante ricalcolo che tenga conto della “indennità integrativa speciale”, per gli anni scolastici 1999 – 2000 e 2000 – 2001. Avverso la sentenza di primo grado, a lui favorevole, propone appello il ministero datore di lavoro. L’appellato resiste.
MOTIVI DELLA DECISIONE L’appello è fondato, e deve quindi essere accolto. Infatti, l’appellato invoca l’applicazione dell’art.88, quarto comma del D.P.R. n . 417 del 1974, che determina la retribuzione delle ore di insegnamento eccedenti l’orario d’obbligo (fissato in 18 ore settimanali), mediante l’applicazione del parametro costituito dal “trattamento economico”, da rapportare, quindi, ad 1/18. Ed il “trattamento economico” include la indennità integrativa speciale E’ sopraggiunto, peraltro, il CCNL 4.8.1995, che con l’art.70, comma primo, ha modificato il parametro di riferimento, riferendolo allo “stipendio tabellare” da rapportare ad 1/78. “Stipendio tabellare” che, per definizione, non comprende la “indennità integrativa speciale”. E la nuova regola prevale, ai sensi dell’art. 2 del D.L.vo n . 29 del 1993, che ha privatizzato- contrattualizzato il rapporto di impiego pubblico, regolato, da allora, dalla contrattazione collettiva, che può derogare, come nel caso deroga, le norme di legge precedenti, apportando modifiche, anche, in ipotesi, peggiorative. Pertanto l’appello proposto dal ministero deve essere accolto, poiché la retribuzione delle ore eccedenti l’orario d’obbligo deve essere determinata come disposto dalla contrattazione collettiva all’epoca vigente, e come effettuato dall’amministrazione Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese legali dei due gradi, ai sensi dell’art. 92 cpc, in considerazione della buona fede del soccombente.
PQM
la Corte accoglie l’appello, e per l’effetto respinge la domanda proposta dall’appellato, compensando tra le parti le spese legali dei due gradi. il Presidente estensore dr. Stefano Jacovacci