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Una speranza per gli abilitati con riserva?

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06 novembre 2008 – Lalla da Orizzontescuola:
Il Tar di Catania, con sentenza n. 1192 del 23 giugno 2008, ha ordinato l’inserimento a pieno titolo in graduatoria di una docente che aveva conseguito l’abilitazione con riserva.

I fatti risalgono all’Ordinanza ministeriale 1/01 con la quale il Ministero permetteva il conseguimento dell’abilitazione tramite un corso di 120 ore e al costo di 64.000 lire a coloro che avessero svolto un servizio di “almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l’anno scolastico 1989/90 ed il 27 aprile 2000, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall’anno scolastico 1994/1995”

L’ordinanza ministeriale fissava la data ultima del raggiungimento dei 360 giorni di servizio al 27 aprile 2000, ma la data di scadenza delle domande di partecipazione al corso fu fissata al 22 marzo 2001, ben 11 mesi dopo!

La docente propone ricorso al Tar perchè, pur non possedendo il requisito di ammissione alla data stabilita dall’ordinanza, lo aveva invece conquistato alla data di presentazione delle domande.

Ammessa con riserva al corso, la docente frequenta le lezioni, partecipa all’esame finale e consegue il titolo che le permette (già dal 2002) di iscriversi nella graduatoria permanente “con riserva”, ossia è presente in graduatoria nella posizione che le spetta in base al punteggio, ma la sua condizione di “riserva” non le permette di essere destinataria di contratti nè a tempo determinato nè indeterminato, come sottolineano tutti i Decreti di aggiornamento delle graduatorie degli anni successivi (2003, 2004, 2005, 2007): ” L’iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento non consente all’interessato di stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato dalle graduatorie medesime e dalle corrispondenti graduatorie d’istituto di I fascia”

Invero nel 2004, con la legge 143/04 si era in parte cercato di sanare questa situazione, dando agli iscritti con riserva una doppia possibilità:

  • sciogliere automaticamente la riserva se i 360 giorni di servizio fossero stati raggiunti entro il 29 ottobre 2000
  • partecipare al nuovo corso speciale indetto con DM 85/05 conseguendo per la stessa classe di concorso una nuova abilitazione, con concessione di crediti per il percorso formativo già svolto (corso di durata annuale, al costo medio di 1700 euro)

Coloro che non hanno potuto usufruire di queste due iniziative, sono stati riconfermati con riserva nelle graduatorie aggiornate nel 2007. Nel modello 2 di domanda vi era un’apposita sezione in cui segnalare la conferma di iscrizione con riserva, alle medesime condizioni degli anni precedenti.

Dopo 7 anni il Tar di Catania accoglie il ricorso in oggetto, ritenendo applicabile alla fattispecie l’art 4.comma 2 bis del D.L. 30/06/05 n.115, introdotto dalla Legge 17/08/2005 n.168 che afferma: “conseguono ad ogni effetto l’abilitazione o il titolo per il quale concorrono i candidati in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando,anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”.

Altri docenti si sono rivolti con ricorso straordinario al Capo dello Stato e hanno ricevuto in estate notifica che gli atti sono stati inviati al Consiglio di Stato, Sezione Seconda Roma.

Sono ormai in pochi i docenti ancora interessati allo scioglimento di quella riserva (alcuni di loro nell’attesa avranno anche cambiato lavoro), mentre sono parecchie migliaia gli aspiranti docenti che, ammessi al corso speciale della legge 143/04, sono iscritti con riserva nelle attuali Graduatorie ad esaurimento, poichè in difetto del requisito di accesso.

Per dovere di cronaca, il bando richiedeva, per la partecipazione al corso, un servizio di 360 giorni maturati tra il 1° settembre 1999 e il 06 giugno 2004, mentre il realtà la data di scadenza di presentazione delle domande è stata fissata al 22 dicembre 2005, ben 18 mesi dopo!

Pertanto, la sentenza del Tar Catania può costituire un valido precedente per i docenti che hanno già avviato un ricorso e sono in attesa della sentenza che deciderà il loro destino di insegnanti.

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