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Dimensionamento scolastico: il Governo torna indietro sul commissariamento delle Regioni

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Dopo le numerose e diffuse iniziative di protesta e di mobilitazione delle scuole e le prese di posizione delle Regioni e degli Enti locali, il Governo ha dovuto rinunciare al commissariamento previsto dell’art. 3 del DL 154/08 rispetto alle operazioni di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica.

L’articolo prevedeva la nomina di commissari ad acta qualora il piano non fosse stato predisposto entro il 30 novembre 2008.

Il nuovo testo dell’articolo, predisposto dal Governo, non prevede più la scadenza perentoria del 30 novembre, né il commissariamento delle Regioni e limita il dimensionamento alle sole unità scolastiche autonome non in regola con i parametri di legge senza intervenire sui singoli plessi (sui quali comunque il Governo prevede di intervenire a partire dal 2010/11).

Si tratta di un primo risultato, seppur parziale, visto che in realtà è solo un rinvio di alcuni degli effetti deleteri del piano programmatico di tagli predisposto da Tremonti e Gelmini.

Il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome è una operazione che deve comunque garantire la presenza diffusa sul territorio delle scuole statali, come previsto dalla Costituzione. Non solo. Che senso ha imporre le operazioni di dimensionamento in assenza della definizione dei contorni e delle dimensioni dell’affrettata e grossolana revisione degli ordinamenti scolastici che il Governo dichiara di voler fare.

Né si può considerare il dimensionamento solo come una operazione di tagli delle istituzioni autonome sottodimensionate visto che siamo in presenza di numerose istituzioni sovradimensionate. Quindi il dimensionamento dovrà garantire il rispetto dei parametri previsti dal DPR 233/98 sia verso l’alto che verso il basso, nonché la presenza diffusa sul territorio dei Centri per l’istruzione degli adulti (CPIA) previsti dalla Legge finanziaria 2007 e dal DM 25/10/2007.

Come FLC Cgil, nel ritenere importante questo primo risultato, siamo confortati nel proseguire e intensificare le nostre iniziative di contrasto alle scellerate politiche sulla scuola e sulla conoscenza di questo Governo convinti che, alla fine, il merito della nostra battaglia prevarrà sulle sue scelte ideologiche.

Roma, 6 novembre 2008

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Sostituire l’articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. – (Definizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali) – 1. All’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 4-ter sono inseriti i seguenti:
“4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, le Regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, per l’anno scolastico 2009/2010, assicurano il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri fissati dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, da realizzarsi comunque non oltre il 31 dicembre 2008, in ogni caso per il predetto anno scolastico la consistenza numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non deve superare quella relativa al precedente anno scolastico 2008/2009.
4-quinquies. Per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, promuovono, entro il 15 giugno 2009, la stipula di un’intesa in sede di Conferenza unificata per disciplinare l’attività di dimensionamento della rete scolastica, ai sensi del comma 4, lettera f)-ter, con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico. Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati alla riqualificazione del sistema scolastico, al contenimento della spesa pubblica nonchè ai tempi e alle modalità di realizzazione, mediante la previsione di appositi protocolli d’intesa tra le Regioni e gli uffici scolastici regionali.
4-sexies. In sede di Conferenza unificata si provvede al monitoraggio dell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies; in relazione agli adempimenti di cui al comma 4-quater il monitoraggio è finalizzato anche all’adozione, entro il 15 febbraio 2009, degli eventuali interventi necessari per garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica”».

 

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