L’Ufficio personale Pubbliche Amministrazioni – Servizio trattamento del personale – del Dipartimento della Funzione Pubblica, con il parere n. 53/2008 ha fornito, sia pure con riferimento specifico al solo comparto ministeri, un importante chiarimento in merito al trattamento economico spettante nei periodi di convalescenza post ricovero.
Il quesito sottoposto all’attenzione dell’Ufficio chiedeva di conoscere se “a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 71 del d.l. n. 112 del 25 giugno 2008, contenente nuove norme in materia di assenze per malattia e per permessi retribuiti, sia ancora applicabile la disciplina di cui all’art. 21 comma 7 lettera a) del CCNL del 16 maggio 1995 come modificato dall’art. 6 del CCNL integrativo del 16 maggio 2001”.
In proposito, secondo l’espressa previsione contenuta nel secondo periodo del comma 1 dell’art. 71 suddetto, nel caso di ricovero ospedaliero è fatto salvo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore.
Orbene, ad avviso dell’Ufficio, il rinvio alla previsione dei contratti collettivi ha carattere “dinamico” e pertanto non riguarda, in senso stretto, soltanto i giorni di ricovero, ma concerne il regime più favorevole previsto per le “assenze per malattia dovute (…) a ricovero ospedaliero”, con ciò comprendendo anche l’eventuale regolamentazione più vantaggiosa inerente il post ricovero.
Pertanto, si legge nel detto parere, nel caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente del comparto ministeri compete anche la corresponsione dell’indennità di amministrazione, come previsto dal relativo CCNL.
L’interpretazione fornita dalla funzione pubblica è rilevante in quanto dovrebbe potersi applicare anche al personale del comparto scuola, il cui CCNL nel corrispondente art. 17, comma 8, espressamente prevede che “Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, è il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza.
Nell’ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg. lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo;
b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1″….
Atteso ciò, riteniamo ragionevole affermare che anche per il personale della scuola, relativamente al trattamento economico di chi si trovi in stato di convalescenza post ricovero ospedaliero, debba prevalere il trattamento più favorevole previsto dal CCNL 2007, senza la decurtazione degli accessori previsti dall’art. 71 del d.l. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008.